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L’INAIL, con la circolare n. 11 del 24 febbraio 2022, ha fornito istruzioni circa l’attuazione dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a carico dei lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti al relativo Fondo pensione.

NORMATIVA APPLICABILE

L’articolo 66, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 ha disposto che l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Per espressa previsione normativa l’obbligo di assicurazione per i suddetti lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.

La norma ha inoltre demandato a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell’Inail, le modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo e, in particolare, l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l’inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie.

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Le predette modalità di attuazione sono state stabilite dal decreto 22 gennaio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, pubblicato nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 16 febbraio 2022.

Con la presente circolare, acquisite le osservazioni dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le indicazioni operative per l’estensione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall’Inail ai lavoratori autonomi dello spettacolo, finora esclusi dalla tutela.

  1. LAVORATORIA AUTONOMI ASSICURATI

La norma ha esteso l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Infatti, in considerazione della discontinuità e della differenziazione dei contratti e del fatto che la prestazione artistica professionale per sua natura è caratterizzata da un’estrema flessibilità e saltuarietà, per i lavoratori dello spettacolo è previsto un sistema previdenziale specifico, che tutela le categorie artistiche e tecniche in relazione all’attività svolta a prescindere dalla natura subordinata, saltuaria o autonoma del rapporto di lavoro.

La prestazione lavorativa può essere resa, infatti, sia con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sia con un contratto d’opera ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile (nel cui ambito si colloca il contratto di scrittura artistica), che configura quindi una prestazione di lavoro autonomo nei confronti di un committente (locatio operis).

L’articolo 2 del decreto interministeriale 22 gennaio 2022, nell’individuare i soggetti assicurati, fa riferimento ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

L’articolo 3 del decreto legislativo citato, dopo aver individuato, al primo comma, i soggetti obbligatoriamente iscritti al Fondo, prevede, al secondo comma, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonché sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell’Enpals, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate, con frequenza almeno quinquennale, le categorie dei soggetti assicurative di cui al primo comma.

Tale adeguamento è avvenuto con il decreto interministeriale 15 marzo 2005 recante appunto Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

Con l’altro decreto di pari data, recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS, preso atto dell’ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata con il citato decreto, è stata rimodulata la composizione dei tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni previdenziali.

Per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del decreto interministeriale 15 marzo 2005 recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS, atteso che il gruppo C concerne i lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Si precisa che ai fini assicurativi, dalla medesima data del 1° gennaio 2022, per le attività prestate dai lavoratori indicati specificatamente nel suddetto decreto interministeriale vige una presunzione legale di pericolosità, che integra le attività protette individuate all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e l’elenco delle persone assicurate contenuto nell’articolo 4 del medesimo decreto.

Inoltre, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, l’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonchè di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Infine, come indicato all’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 22 gennaio 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa alle esibizioni musicali dal vivo di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda previsto dal citato articolo 1, comma 188.

Per tutti i suddetti nuovi soggetti, la tutela assicurativa si applica per gli infortuni accaduti dal 1° gennaio 2022 e per le malattie professionali denunciate dalla medesima data.

Per conoscere il resto delle informazioni consultare la circolare n. 11 del 24 febbraio 2022 e i suoi allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4), disponibili cliccando sul link.

(Fonte: INAIL)

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