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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 5703 del 2018, ha stabilito il seguente principio di diritto in tema di quantificazione del risarcimento danno da dequalificazione: “Ragionevole il danno, quantificato nel 50% della retribuzione percepita, se il demansionamento è grave e le capacità professionali sono elevate” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 12.3.2018).

Ecco i fatti di causa di cui alla sentenza 5703/2018.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 25.1-9.2.2012 n. 475, riformava la sentenza del Tribunale di Viterbo, che aveva respinto il ricorso e per l’effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta da … nei confronti di … s.p.a.. condannava la datrice di lavoro a risarcire al .. il danno alla professionalità derivato dalla dequalificazione subita negli ultimi 54 mesi del rapporto di lavoro, liquidato nel 50% della retribuzione percepita. Per quanto in questa sede rileva, la Corte di merito riteneva che la dequalificazione, accertata dalla sentenza di primo grado, non era riconsiderabile per mancanza di appello incidentale della società e che, comunque, essa era provata dall’esito della attività istruttoria. Il lavoratore aveva allegato sin dal ricorso introduttivo del giudizio del danno alla professionalità ed, in particolare, la dispersione del bagaglio professionale e la perdita di chances per il futuro lavorativo; tale danno emergeva per presunzioni dalla durata della dequalificazione e doveva essere liquidato in via equitativa nella misura del 50% della retribuzione percepita in costanza del demansionamento, tenuto conto dell’elevato livello di inquadramento e della gravità dello svuotamento delle mansioni.

Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva però rigettato dalla Corte Suprema.

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In particolare, sulla quantificazione del danno da dequalificazione, la Corte Suprema ha stabilito che i parametri utilizzati dal giudice d’appello e cioè il 50% della retribuzione percepita dal lavoratore in relazione alla professionalità acquisita e alla gravità del demansionamento, appaiono obiettivi e non arbitrari, perché coerenti al fatto da accertare.

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