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Il Tribunale di Torino, con Sentenza n. 98 del 2018, ha stabilito che nell’eventualità di stipendi non pagati in caso di appalto, il lavoratore non può recuperare le somme dal condominio committente, poiché trattasi di soggetto che non esercita attività di impresa o professionale.

Vediamo nel dettaglio la decisione del Tribunale di Torino con l’articolo pubblicato oggi 6.3.2018 dal Sole 24 Ore (Firma: E. Morello e E. Valentino; Titolo: “Appalti, il lavoratore non può rivalersi sul condominio”) che di seguito riportiamo.

Al termine di un appalto i lavoratori non pagati dall’impresa appaltante non possono soddisfarsi sul condominio committente. Lo ha chiarito il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza numero 98 del 18 Gennaio 2018.
La vicenda inizia con l’azione giudiziale intentata da due lavoratori che avevano convenuto in giudizio l’impresa datrice di lavoro, accusata di non avere corrisposto loro le retribuzioni pattuite e non avere versato i relativi contributi previdenziali.
In giudizio veniva citato anche un condominio, il quale era stato committente delle opere realizzate dai lavoratori alle dipendenze dell’impresa convenuta.
Si legge nella sentenza in questione della fondatezza della domanda dei lavoratori: la questione, quindi, verteva sulla legittimazione passiva dell’azione risarcitoria dei lavoratori.
Centrale per la definizione del giudizio era infatti la disciplina di cui all’articolo 29 del Decreto Legislativo numero 276 /2003.
Tale norma specifica infatti al comma secondo che «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto».
Nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, tuttavia, la norma in questione non poteva trovare applicazione in ragione dell’articolo 29, comma 3 ter della norma, nel quale si afferma che «Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale».
Il condominio, come conferato anche dalla riforma del 2012, è un ente di gestione di interessi individuali, sprovvisto di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti (i quali sono persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività professionale) e conseguentemente è escluso dal campo di applicazione della norma.
Si può quindi concludere che, quando un condominio è committente in un contratto di appalto, esso non è anche responsabile in solido con l’impresa appaltante per la retribuzione e il versamento dei contributi dei lavoratori impiegati per la realizzazione delle opere.

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