Advertisement

La Corte Suprema di Cassazione, con la ordinanza n. 2293 del 2018, ha stabilito tra le altre cose che è escluso “il riconoscimento del diritto alla restituzione delle indebite trattenute in busta paga per l’auto aziendale” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 31.1.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa.

Con Decreto del 28 novembre 2013, il Tribunale di Arezzo riconosceva a …, già ammesso allo stato passivo di … spa in a.s. in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. per i crediti di € 10.876,06 per compensi di lavoro subordinato e di € 6.496,49 per indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (cui era tenuta in via solidale anche la cessionaria di ramo d’azienda … srl quale coobbligata solidale), l’ulteriore credito di € 30.000 in via chirografaria, a titolo di risarcimento del danno per la mancata assegnazione degli obiettivi degli anni 2008 e 2009 e di € 84.608,64 in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c., a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e relativa incidenza sul Tfr e di indebita trattenuta per uso dell’autovettura aziendale.

Avverso tale decreto … spa in a.s. ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui resisteva … con controricorso.

Advertisement

La Corte Suprema di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e ha condanna la … spa in a.s. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio liquidate in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Per saperne di più sulla vicenda di cui alla ordinanza 2293/18 consultare il testo integrale disponibile cliccando sul link.

Advertisement