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La legge di bilancio 2018, come è ormai noto, prevede uno sgravio contributivo triennale (50% fino al tetto massimo di 3mila euro, escluso premio Inail) in favore dei datori di lavoro per l’assunzione o la stabilizzazione di giovani. La condizione per usufruire dello sgravio triennale è costituita dal fatto che il lavoratore non abbia mai avuto un contratto a tempo indeterminato in precedenza. Tuttavia l’INPS ha chiarito che in presenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la data di assunzione, non osta per il diritto all’esonero contributivo.

E del chiarimento INPS sulla fruizione dello sgravio triennale, pur in presenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (30.1.2018) dal Sole 24 Ore (Firma. A. Cannioto e G. Maccarone; Titolo: “Sconto triennale con requisiti da chiarire”) che di seguito riportiamo.

L’incentivo strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 consiste in un abbattimento del 50% degli oneri contributivi datoriali (premio Inail escluso) entro il massimo di 3mila euro annui per le assunzioni/stabilizzazioni di giovani.

Condizione fondamentale per l’accesso alla misura è che il lavoratore da assumere/stabilizzare non sia mai stato titolare di un contratto a tempo indeterminato. Ci si domanda se anche precedenti contratti di job on call a tempo indeterminato possano precludere l’accesso al beneficio. Disciplinando lo sgravio triennale previsto dalla legge 190/2014 (e, poi anche il biennale), l’Inps ha ritenuto che «un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo».
Anche se l’attuale disposizione considera tutta la vita lavorativa in luogo di sei mesi, è plausibile ritenere che l’indirizzo possa essere il medesimo. In conseguenza, da una parte, non dovrebbe essere possibile fruire dell’agevolazione in caso di assunzione con contratto intermittente (considerando che non assicura piena occupazione); dall’altra, si potrà avere accesso alla misura incentivante se il lavoratore sia stato in precedenza titolare di un rapporto di job on call a tempo indeterminato.
Inoltre per la fruizione della facilitazione è previsto il rispetto dei principi contenuti nell’articolo 31 del Dlgs 150/2015, tra cui quello che esclude l’applicazione dell’incentivo quando la nuova assunzione viene effettuata in ottemperanza a preesistenti obblighi (ex lege o Ccnl).
Va considerato che il bonus spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. Vale la pena di ricordare che l’esistenza di uno o più contratti a tempo determinato per più di sei mesi fa sorgere, per il lavoratore, il diritto di precedenza e ciò porterebbe a escludere il riconoscimento dell’agevolazione. Tuttavia l’Inps ha riconosciuto i precedenti esoneri a «prescindere dalla circostanza che le assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo».
Occorrerà quindi verificare se sarà data la stessa interpretazione anche alla nuova agevolazione.

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