Indennità di malattia, la falsa attestazione all’INPS per crisi di liquidità non integra il reato di truffa

Indennità di malattia: la falsa attestazione all’INPS per crisi di liquidità non integra il reato di truffa se manca il dolo. Analisi della sentenza, distinzione tra illecito penale e amministrativo,…

Comporto, il datore è vincolato dalla data indicata nel licenziamento

Indennità di malattia: la falsa attestazione all’INPS per crisi di liquidità non integra il reato di truffa

Capire quando una falsa dichiarazione all’INPS configura il reato di truffa — e quando invece rimane nell’ambito delle sanzioni amministrative — è una questione di primaria importanza per datori di lavoro, consulenti del lavoro e professionisti del diritto penale del lavoro. La risposta non è scontata: dipende dall’elemento soggettivo doloso, ossia dall’intenzione fraudolenta che deve sorreggere la condotta. Il caso esaminato dalla Sezione Penale del Tribunale di Campobasso offre un’analisi esemplare di questa distinzione, con ricadute pratiche rilevanti per chiunque si trovi a gestire situazioni di difficoltà finanziaria aziendale.

Il principio di diritto: assenza del dolo esclude la truffa

La Sezione Penale del Tribunale di Campobasso, con la sentenza 273, ha precisato che «non commette il reato di truffa il datore di lavoro che attesti falsamente nei moduli Emens di aver erogato al lavoratore l’indennità di malattia, in realtà mai avvenuta, senza voler conseguire un vantaggio patrimoniale ai danni dell’INPS. Difatti, il delitto di cui all’articolo 640 c.p. non è configurabile se il soggetto agisce senza l’intenzione di trarre profitto dalla sua condotta». Il Tribunale ha quindi assolto il datore di lavoro imputato, il quale, a causa di una oggettiva crisi di liquidità dell’impresa da lui diretta, non aveva provveduto tempestivamente al pagamento dell’indennità alla propria dipendente.

Il principio è di portata generale: l’indennità di malattia, la falsa attestazione all’INPS per crisi di liquidità non integra il reato di truffa quando manca la prova piena dell’elemento soggettivo doloso. Questa affermazione, pur radicata in una pronuncia di merito, riflette un orientamento consolidato della dottrina penalistica e merita di essere analizzata nei suoi presupposti normativi e fattuali.

Il quadro normativo: articolo 640 c.p. e meccanismo dell’indennità di malattia

L’articolo 640 del codice penale punisce chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie richiede la compresenza di tre elementi: la condotta decettiva (artifizi o raggiri), l’evento (induzione in errore e conseguente danno patrimoniale) e l’elemento soggettivo (dolo specifico, ossia l’intenzione di conseguire un ingiusto profitto). L’assenza anche di uno solo di questi elementi esclude la configurabilità del reato.

Sul piano previdenziale, il meccanismo dell’indennità di malattia funziona come segue: il datore di lavoro anticipa al lavoratore l’importo previsto per conto dell’INPS, con obbligo di comunicazione all’ente nella denuncia contributiva (moduli Emens) dei dati relativi alle prestazioni economiche di malattia erogate. In caso di mancata corresponsione dell’indennità al lavoratore, la legge non prevede una sanzione penale automatica, bensì una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 633/1979. Questa distinzione normativa è il fulcro della decisione del Tribunale di Campobasso.

Il caso concreto: i fatti e la difesa del datore di lavoro

I fatti — Il datore di lavoro veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’Articolo 640 c.p., con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, dopo gli accertamenti effettuati dall’INPS in seguito alla segnalazione fatta all’Ispettorato del lavoro da una dipendente dello stesso datore. In sostanza, dai controlli era emerso che quest’ultimo, per un periodo di 4 mesi, aveva dichiarato di aver corrisposto alla lavoratrice la somma di circa 4 mila euro a titolo di indennità di malattia, intascandosi la somma poi versata dall’INPS senza corrispondere alcunché alla propria dipendente. Per l’accusa, il datore di lavoro aveva dunque indotto in errore l’ente previdenziale sulla effettiva avvenuta corresponsione dell’indennità di malattia, conseguendo l’ingiusto profitto. Il datore si difendeva, invece, invocando, a sua discolpa, la scarsa liquidità che lo aveva costretto ad adottare un simile comportamento, nonché a dichiarare fallimento qualche anno più tardi.

→ Leggi anche: Disoccupazione INPS: come richiedere l'indennità NASpI

Manca l’elemento soggettivo — Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ritiene di assolvere l’imputato per mancanza della piena prova della presenza dell’elemento soggettivo doloso, richiesto dall’Articolo 640 c.p. ai fini della configurazione del reato di truffa. Il giudice ricorda, in primo luogo, il meccanismo di funzionamento dell’indennità di malattia: il datore di lavoro corrisponde l’importo previsto per conto dell’INPS, con obbligo di comunicazione all’ente nella denuncia contributiva dei dati relativi alle prestazioni economiche di malattia; in caso di mancata corresponsione dell’indennità al lavoratore, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria ex articolo 12 del D.L. 633/1979. La fattispecie delittuosa della truffa, invece, richiede «che il soggetto attivo abbia realizzato la condotta descritta dalla norma intenzionalmente, al fine di trarre profitto». Di conseguenza, per poter ipotizzare la penale responsabilità dell’imputato si dovrebbe ritenere che la falsa attestazione contenuta nei moduli Emens «sia stata posta in essere dall’imputato con l’intenzione di indurre in errore l’INPS e poter così conseguire un vantaggio patrimoniale rappresentato dalla evasione contributiva ottenuta».

Tuttavia, spiega il giudice molisano, nella fattispecie ciò non è avvenuto in quanto la condotta non è stata posta in essere con l’intento di frodare l’ente pubblico, ma imposta dallo stato di decozione in cui versava la società dell’imputato. In effetti, l’imputato «proprio in conseguenza di tale difficoltà economica non era riuscito nemmeno a provvedere alla corresponsione di alcune mensilità di lavoro alla dipendente», che aveva poi deciso di dimettersi. In definitiva, chiosa il Tribunale, «la mera falsa esposizione di una avvenuta elargizione non effettivamente corrisposta, priva dell’elemento soggettivo doloso, è tipizzata come causa di applicazione al datore di lavoro di una mera sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 12 D.L. 633/79 e niente più».

Truffa vs. illecito amministrativo: la distinzione operativa per i professionisti

La pronuncia del Tribunale di Campobasso consente di tracciare una linea di demarcazione netta tra due scenari che, sul piano fattuale, possono apparire simili ma che producono conseguenze giuridiche radicalmente diverse.

Quando si configura il reato di truffa aggravata

Il reato di truffa in danno dell’INPS sussiste quando il datore di lavoro attesta falsamente l’avvenuta erogazione dell’indennità di malattia con il preciso scopo di ottenere il rimborso dall’ente previdenziale e trattenere la somma a proprio vantaggio, in assenza di qualsiasi difficoltà economica documentabile. In questo caso l’elemento soggettivo doloso è pieno: vi è la consapevolezza dell’artifizio e la volontà di conseguire un ingiusto profitto a danno di un ente pubblico, con applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 640, comma 2, n. 1, c.p.

Quando si applica la sola sanzione amministrativa

La condotta rimane nell’alveo dell’illecito amministrativo — con applicazione della sanzione pecuniaria ex articolo 12 D.L. 633/1979 — quando la falsa attestazione nei moduli Emens è determinata non da un disegno fraudolento, ma da una crisi di liquidità oggettiva e documentata, che ha impedito al datore di corrispondere l’indennità e, in molti casi, persino le ordinarie retribuzioni. La crisi di liquidità, in questo contesto, non elimina l’illiceità della condotta sul piano amministrativo, ma esclude il dolo specifico richiesto per la truffa.

Il ruolo della prova nella distinzione

Sul piano processuale, la distinzione si risolve in una questione di prova: l’accusa deve dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che il datore di lavoro abbia agito con l’intenzione fraudolenta. La documentazione dello stato di difficoltà economica — bilanci, estratti conto, procedure concorsuali successive — costituisce un elemento difensivo di primaria rilevanza, idoneo a far venir meno la prova dell’elemento soggettivo doloso.

→ Leggi anche: Licenziamento per falsità nelle firme: quando è giusta causa

Implicazioni pratiche per datori di lavoro e consulenti

La sentenza in esame offre indicazioni operative concrete. Il datore di lavoro che, a causa di una crisi di liquidità, non riesce a corrispondere l’indennità di malattia anticipata per conto dell’INPS deve essere consapevole che la sua condotta, pur non integrando il reato di truffa in assenza di dolo, espone comunque all’applicazione di sanzioni amministrative. È pertanto fondamentale documentare con precisione lo stato di difficoltà economica, conservare la corrispondenza con istituti di credito, i bilanci aziendali e qualsiasi atto che attesti la crisi, al fine di poter escludere, in sede di eventuale procedimento penale, la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso.

Il consulente del lavoro, dal canto suo, deve segnalare tempestivamente al cliente le conseguenze — sia amministrative che potenzialmente penali — della mancata erogazione dell’indennità di malattia, orientando la gestione della crisi verso soluzioni che minimizzino l’esposizione a responsabilità di qualsiasi natura.

FAQ: Indennità di malattia e falsa attestazione all’INPS

La falsa attestazione all’INPS sull’indennità di malattia è sempre un reato?

No. Come chiarito dal Tribunale di Campobasso, la falsa attestazione all’INPS per crisi di liquidità non integra il reato di truffa quando manca l’elemento soggettivo doloso. In assenza di dolo specifico, la condotta è sanzionata solo in via amministrativa ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 633/1979.

Cosa deve provare l’accusa per configurare il reato di truffa aggravata in danno dell’INPS?

L’accusa deve dimostrare che il datore di lavoro ha agito intenzionalmente, con la consapevolezza di indurre in errore l’ente previdenziale e con la volontà di conseguire un ingiusto profitto. La sola falsità della dichiarazione non è sufficiente: occorre la prova del dolo specifico.

La crisi di liquidità aziendale esclude qualsiasi responsabilità del datore di lavoro?

No. La crisi di liquidità esclude la responsabilità penale per truffa, ma non elimina la responsabilità amministrativa. Il datore di lavoro rimane esposto alla sanzione pecuniaria prevista dalla normativa previdenziale e resta obbligato a corrispondere l’indennità di malattia alla lavoratrice o al lavoratore.

Come si documenta la crisi di liquidità ai fini della difesa penale?

È opportuno raccogliere bilanci aziendali, estratti conto bancari, eventuali atti di procedure concorsuali (concordato preventivo, fallimento), corrispondenza con istituti di credito e qualsiasi documento che attesti oggettivamente lo stato di difficoltà economica nel periodo in cui si è verificata la mancata erogazione dell’indennità.

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

Resta aggiornato sul lavoro
Ricevi ogni mattina le notizie e le scadenze che contano. Gratis, un’email al giorno, disdici quando vuoi.