Licenziamento per giusta causa legittimo se il funzionario rivela dati sensibili a terzi: il quadro normativo e giurisprudenziale
Quando un dipendente pubblico divulga a soggetti estranei all’amministrazione informazioni riservate acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni, si pone una questione centrale nel diritto del lavoro: il licenziamento per giusta causa è una risposta sanzionatoria proporzionata, o eccede i limiti imposti dal principio di gradualità? La risposta della giurisprudenza di legittimità è netta: la rivelazione di dati sensibili a terzi da parte di un funzionario pubblico integra una condotta di gravità tale da legittimare la massima sanzione espulsiva, spezzando irreparabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 28796, ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa del funzionario dell’Agenzia delle Entrate che aveva rivelato a terzi estranei al datore di lavoro dati sensibili su procedimenti di accertamento in corso. Il principio enunciato mantiene piena attualità nell’odierno contesto normativo, segnato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice della Privacy, rendendo ancora più stringenti gli obblighi di riservatezza per chi tratta dati nell’ambito di funzioni pubbliche.
Il caso: accesso abusivo all’Anagrafe Tributaria e comunicazione illecita a terzi
La controversia trae origine dall’impugnazione del licenziamento per giusta causa irrogato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un suo funzionario, accusato di aver comunicato a terzi dati relativi ad accertamenti in corso e di aver leso in tal modo l’immagine e l’interesse della stessa Amministrazione fiscale. In particolare, il dipendente era incolpato di aver acceduto abusivamente al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria per ragioni diverse da quelle di servizio e di aver acquisito da colleghi informazioni e notizie relative a pratiche non di sua competenza, per poi rivelare il contenuto a terzi soggetti.
Diverse erano le norme violate dal funzionario: l’articolo 65 comma 3 lettere b), c) e l) del CCNL Agenzie Fiscali, nonché l’articolo 11 comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il licenziamento veniva confermato dai giudici di merito, i quali ritenevano la sanzione espulsiva «proporzionata ai fatti contestati ed accertati», nonché la condotta grave e «idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario» in ragione della «natura sensibile dei dati divulgati». Il funzionario non accettava, però, la sanzione e ricorreva in Cassazione sostenendo l’illegittimità del licenziamento irrogato nei suoi confronti per difetto di
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