Videocamere antifurto e tempi rapidi per il rilascio delle autorizzazioni: la circolare INL
L’installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro solleva da sempre una tensione fondamentale tra la legittima esigenza del datore di lavoro di tutelare il patrimonio aziendale e il diritto dei lavoratori alla riservatezza e alla dignità. Capire quando e come le videocamere antifurto possano essere installate senza violare le garanzie dello Statuto dei Lavoratori è essenziale per ogni impresa. Su questo punto, l’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 299 del 2017, ha fornito indicazioni operative decisive: laddove non sussista alcuna possibilità di controllo preterintenzionale del personale, gli Uffici territoriali competenti possono rilasciare i relativi provvedimenti autorizzativi con tempi assolutamente rapidi, stante «l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria». Tali principi restano pienamente vigenti e costituiscono il riferimento operativo per le imprese che oggi intendono dotarsi di sistemi antifurto dotati di videocamere o fotocamere.
Il quadro normativo di riferimento: l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
Il fondamento giuridico della materia è l’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come riformato dal d.lgs. n. 151/2015. La norma distingue nettamente due categorie di strumenti: quelli installati per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale — che richiedono accordo sindacale o autorizzazione amministrativa — e gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, che non necessitano di tali formalità. Le videocamere antifurto rientrano inequivocabilmente nella prima categoria, poiché la loro finalità primaria è la protezione del patrimonio aziendale da intrusioni di terzi. Esse trovano dunque la propria legittimazione nel primo comma dell’art. 4, che consente l’impiego di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza a condizione che ricorra uno dei presupposti ivi elencati e che sia rispettata la procedura prevista dalla legge.
La procedura alternativa all’accordo sindacale è l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro, che interviene su istanza del datore di lavoro nei casi in cui non sia presente una rappresentanza sindacale aziendale (RSA o RSU) o quando l’accordo non sia raggiungibile. È proprio su questa procedura autorizzativa che la circolare 299/2017 ha inciso in modo significativo, introducendo un criterio di semplificazione fondato sulla natura tecnica dell’impianto.
La circolare INL 299/2017: contenuto e indicazioni operative
La circolare origina da una constatazione pratica: all’Ispettorato Nazionale del Lavoro pervengono numerose istanze da parte di imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Al fine di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, la circolare fornisce indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti. Il ragionamento dell’INL si articola in due passaggi logici distinti.
Il criterio della finalità: tutela del patrimonio aziendale
In primo luogo, l’INL chiarisce che gli impianti antifurto dotati di videocamere, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato art. 4. Questo inquadramento è rilevante perché esclude che il datore di lavoro debba dimostrare ulteriori esigenze: la natura stessa dell’impianto — progettato per rilevare intrusioni esterne — è sufficiente a soddisfare il requisito della finalità lecita richiesto dalla norma.
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Il criterio tecnico: attivazione esclusiva con allarme inserito e assenza di controllo preterintenzionale
Il secondo e decisivo passaggio riguarda le modalità operative dell’impianto. La circolare precisa che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo «preterintenzionale» sul personale. Questo concetto è centrale: il controllo preterintenzionale si verifica quando uno strumento, pur non essendo installato con l’intenzione di sorvegliare i lavoratori, finisce per farlo in modo indiretto o incidentale durante l’orario di lavoro. Se le videocamere si attivano solo quando l’allarme è inserito — ossia, tipicamente, quando i lavoratori sono assenti dai locali — questo rischio è strutturalmente escluso dalla configurazione tecnica dell’impianto stesso.
Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, la circolare invita gli Uffici territoriali a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria. In altri termini, quando la configurazione tecnica dell’impianto garantisce l’impossibilità di controllo sui lavoratori, l’istruttoria amministrativa è svuotata di contenuto valutativo: non vi è nulla da ponderare in termini di bilanciamento tra interessi contrapposti, e il provvedimento può essere emesso con la massima celerità.
Implicazioni pratiche per le imprese: quando si applicano i tempi rapidi
Permette di comprendere meglio la portata della circolare distinguere con precisione i casi in cui la procedura semplificata si applica da quelli in cui, invece, è necessaria una valutazione più approfondita.
La procedura rapida si applica quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
- l’impianto è classificabile come sistema di allarme o antifurto;
- le videocamere o fotocamere si attivano esclusivamente in abbinamento all’inserimento dell’allarme;
- la finalità dichiarata è la tutela del patrimonio aziendale da intrusioni di terzi;
- non è stato raggiunto un accordo con RSA o RSU (o tali rappresentanze sono assenti), rendendo necessaria l’autorizzazione amministrativa.
Diversamente, qualora le videocamere possano attivarsi anche durante l’orario di lavoro — ad esempio perché il sistema consente una modalità di registrazione continua o perché l’allarme può essere inserito parzialmente con lavoratori ancora presenti — la fattispecie esula dalla semplificazione prevista dalla circolare e richiede una valutazione istruttoria ordinaria, con esame del bilanciamento tra le esigenze aziendali e i diritti dei lavoratori.
Il raccordo con la disciplina privacy: GDPR e Codice della Privacy
L’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro non esaurisce gli adempimenti a carico del datore di lavoro. Il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza è soggetto al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Il datore di lavoro è tenuto a individuare una base giuridica idonea per il trattamento, a redigere un’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR, a definire i tempi di conservazione delle immagini — che il Garante per la protezione dei dati personali ha generalmente indicato in 24-72 ore salvo specifiche esigenze documentate — e, ove necessario, a condurre una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Il rispetto di questi adempimenti è condizione necessaria affinché l’impianto, pur autorizzato dall’INL, operi in modo pienamente conforme all’ordinamento.
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FAQ: Videocamere antifurto e autorizzazioni nei luoghi di lavoro
È sempre necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro per installare videocamere antifurto?
Non sempre. Se in azienda sono presenti RSA o RSU, il datore di lavoro può procedere previa stipula di un accordo sindacale, senza necessità di rivolgersi all’Ispettorato. L’autorizzazione amministrativa è richiesta solo in assenza di rappresentanze sindacali o quando l’accordo non sia stato raggiunto.
Cosa si intende per controllo preterintenzionale sui lavoratori?
Si tratta della sorveglianza che avviene in modo indiretto o non intenzionale: lo strumento non è installato per controllare i lavoratori, ma di fatto li monitora durante lo svolgimento della prestazione. La circolare INL 299/2017 chiarisce che, se le videocamere si attivano solo con l’allarme inserito (e quindi in assenza dei lavoratori), questo rischio è escluso.
Quanto tempo impiega l’Ispettorato a rilasciare l’autorizzazione per un impianto antifurto con videocamere?
Secondo la circolare 299/2017, quando le videocamere si attivano esclusivamente con l’allarme inserito, l’autorizzazione deve essere rilasciata in tempi assolutamente rapidi, poiché non vi è alcuna valutazione istruttoria da compiere. I tempi concreti dipendono dall’Ufficio Territoriale competente, ma la circolare impone un criterio di massima celerità.
L’autorizzazione dell’Ispettorato è sufficiente o occorrono altri adempimenti?
No, non è sufficiente. Il datore di lavoro deve rispettare anche la normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR e Codice della Privacy): informativa agli interessati, definizione dei tempi di conservazione delle immagini, eventuale DPIA e designazione dei soggetti autorizzati al trattamento.
Cosa succede se le videocamere antifurto possono registrare anche durante l’orario di lavoro?
In questo caso la semplificazione prevista dalla circolare INL 299/2017 non si applica. L’Ufficio Territoriale dovrà svolgere una valutazione istruttoria ordinaria, verificando il bilanciamento tra le esigenze aziendali di tutela del patrimonio e i diritti dei lavoratori alla riservatezza, con possibile richiesta di documentazione integrativa.
(Fonte: INL)
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



