Trasporto pubblico: le modalità di presentazione della domanda per l’assegno integrativo
Capire come presentare correttamente la domanda per l’assegno integrativo nel settore del trasporto pubblico è essenziale per le aziende che intendono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito. L’INPS, con la Circolare 176, ha definito in modo puntuale il quadro procedurale applicabile al personale dipendente dalle aziende di trasporto pubblico, stabilendo l’obbligo della presentazione telematica e individuando i soggetti competenti a ricevere e istruire le istanze. La disciplina, pur fondata su quel documento originario, rimane il riferimento normativo di base per chiunque operi nel settore e debba oggi attivare lo strumento dell’assegno integrativo.
Il Fondo di solidarietà per il trasporto pubblico: inquadramento normativo
Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle aziende di trasporto pubblico è uno strumento di ammortizzatore sociale settoriale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015 in attuazione della legge delega n. 183/2014. Il Fondo eroga l’assegno integrativo a favore dei lavoratori delle imprese del trasporto pubblico locale e regionale che si trovino in situazioni di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, garantendo così una continuità parziale del reddito durante le fasi di crisi aziendale o riorganizzazione. La gestione del Fondo è affidata a un Comitato Amministratore che opera in seno all’INPS, al quale le domande devono essere indirizzate seguendo il percorso procedurale descritto di seguito.
Trasporto pubblico: le modalità di presentazione della domanda per l’assegno integrativo
L’INPS ha precisato che per l’accesso all’assegno integrativo le aziende del trasporto pubblico devono presentare domanda esclusivamente per via telematica, indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà. La trasmissione avviene tramite la Struttura territoriale INPS competente per matricola di accentramento contributivo, per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circolare n. 80 del 25/06/2014, o, in subordine, alla Struttura territoriale INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.
Il servizio per l’invio telematico della domanda è disponibile sul portale istituzionale dell’INPS ed è accessibile dalla scheda descrittiva della prestazione denominata «Fondo Trasporto pubblico», reperibile tramite la funzione «Cerca» presente nella home page. Nella scheda prestazione, in alto a destra, occorre cliccare il pulsante «Accedi al Servizio» e poi inserire il codice fiscale e il PIN rilasciato dall’Istituto.
Documentazione da allegare alla domanda
L’azienda interessata dovrà allegare alla domanda:
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- il verbale di accordo o la comunicazione sindacale;
- i dati analitici dei lavoratori secondo il prospetto allegato (all. 1), che costituiscono parte integrante della domanda.
È importante sottolineare che nella domanda non deve essere indicato l’importo della prestazione: esso viene stimato automaticamente dall’Istituto in base ai dati forniti dall’azienda. L’importo stimato è successivamente messo a disposizione dell’azienda (si veda anche l’esempio di calcolo dell’assegno integrativo – all. 2).
Protocollazione e ricevuta di presentazione
Una volta presentata la domanda, questa verrà protocollata e a quel punto l’azienda potrà stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi all’Istituto. Le domande protocollate vengono successivamente inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria e il successivo inoltro, per tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore.
Nella fase di avvio dell’operatività del fondo, l’intero flusso è gestito dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali; con apposito messaggio vengono fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle sedi territoriali.
Termini e decadenze: cosa deve sapere il professionista
Un aspetto di primaria rilevanza pratica riguarda il rispetto dei termini di presentazione della domanda. Come per gli altri strumenti di integrazione salariale, il mancato rispetto delle scadenze previste può comportare la decadenza dal diritto alla prestazione o la riduzione del periodo indennizzabile. Le aziende del trasporto pubblico sono pertanto tenute a monitorare con attenzione le finestre temporali entro cui l’istanza deve essere trasmessa, coordinando la presentazione telematica con la conclusione dell’accordo sindacale che ne costituisce il presupposto. Il professionista che assiste l’impresa dovrà verificare che la documentazione allegata sia completa e conforme alle indicazioni dell’Istituto, al fine di evitare richieste di integrazione che potrebbero ritardare l’erogazione della prestazione ai lavoratori.
FAQ – Domande frequenti sull’assegno integrativo nel trasporto pubblico
Chi può presentare la domanda per l’assegno integrativo nel trasporto pubblico?
La domanda può essere presentata dalle aziende di trasporto pubblico locale e regionale che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà settoriale. La presentazione è di competenza dell’azienda datrice di lavoro, non del singolo lavoratore.
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La domanda può essere presentata in forma cartacea?
No. L’INPS ha stabilito che la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale istituzionale, accedendo alla sezione dedicata al «Fondo Trasporto pubblico». Non è ammessa alcuna forma alternativa di presentazione.
È necessario indicare l’importo dell’assegno integrativo nella domanda?
No. L’importo della prestazione non deve essere indicato dall’azienda: viene calcolato automaticamente dall’INPS sulla base dei dati analitici dei lavoratori trasmessi con la domanda.
Quale struttura INPS è competente a ricevere la domanda?
La struttura territoriale competente è quella corrispondente alla matricola di accentramento contributivo dell’azienda. In assenza di accentramento, la competenza spetta alla struttura territoriale nella cui circoscrizione si trova la sede principale dell’azienda.
Dove trovare ulteriori informazioni?
Per tutte le altre informazioni è possibile consultare la Circolare 176 disponibile cliccando sul link.
(FONTE: INPS)
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



