Rei, l’INPS rende note le modalità operative per ottenere il beneficio

REI: l’INPS rende note le modalità operative per ottenere il beneficio con la Circolare 172. Scopri requisiti, procedura di domanda, Carta REI e progetto personalizzato.

Rei, l’INPS rende note le modalità operative per ottenere il beneficio

REI: l’INPS rende note le modalità operative per ottenere il beneficio

Il Reddito di Inclusione (REI) rappresenta la prima misura nazionale strutturata di contrasto alla povertà introdotta nell’ordinamento italiano. Capire come funziona il procedimento operativo delineato dall’INPS è essenziale per chiunque voglia orientarsi tra i requisiti di accesso, le modalità di domanda e le condizioni di mantenimento del beneficio. L’INPS, con la Circolare 172, ha reso note le modalità operative per presentare la domanda di accesso al REI – Reddito di Inclusione Sociale – al fine di ottenere il beneficio istituito per la lotta alla povertà dal D.Lgs. 147 del 2017.

La domanda di accesso al REI si presenta a partire dal 1° dicembre presso i Comuni competenti, che fungono da sportello di primo contatto. L’erogazione materiale del beneficio avviene tramite una carta acquisti denominata “Carta REI”, emessa da Poste Italiane S.p.A., strumento che permette di acquistare beni di prima necessità e di effettuare prelievi di contante entro limiti predefiniti.

Quadro normativo di riferimento: il D.Lgs. 147/2017

Il REI trova il proprio fondamento nel D.Lgs. 147/2017, che ha istituito una misura di contrasto alla povertà a carattere universale, condizionata al possesso di determinati requisiti economici e alla partecipazione attiva a un percorso di inclusione sociale e lavorativa. La norma ha delegato all’INPS il compito di definire le procedure operative, coordinandosi con i Comuni e gli altri enti del sistema integrato dei servizi sociali. La Circolare INPS n. 172 costituisce dunque l’atto amministrativo che traduce in istruzioni pratiche il dettato legislativo, rendendo operative le disposizioni del decreto delegato.

Chi può accedere al REI: requisiti e platea dei beneficiari

Nella fase iniziale di applicazione, il beneficio si rivolge con priorità a specifiche categorie di nuclei familiari in condizione di vulnerabilità:

  • famiglie con figli minori;
  • nuclei con persone con disabilità;
  • famiglie con donne in gravidanza;
  • nuclei con almeno un disoccupato over 55.

Sul piano economico, i requisiti fondamentali sono un ISEE non superiore a 6.000 euro e un ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) non superiore a 3.000 euro. L’importo del contributo varia da un minimo di 190 euro a un massimo di 485 euro mensili, in funzione della composizione del nucleo familiare. Le disposizioni normative successive hanno previsto un progressivo ampliamento della platea dei beneficiari e un incremento dell’importo massimo fino a 540 euro mensili, con applicazione generalizzata a tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti economici.

Le modalità operative INPS: come funziona il procedimento

La Circolare INPS chiarisce nel dettaglio i singoli passaggi che conducono alla fruizione del beneficio. Comprendere questa sequenza procedurale permette di evitare errori che potrebbero ritardare o precludere l’accesso al REI.

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1. Presentazione della domanda al Comune

Il nucleo familiare interessato presenta la domanda di accesso al REI presso il Comune di residenza. Il Comune rappresenta il punto di accesso privilegiato al sistema, in quanto è l’ente deputato alla valutazione multidimensionale del bisogno e alla costruzione del progetto personalizzato di inclusione.

2. Trasmissione dei dati all’INPS

Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, i Comuni trasmettono i dati all’INPS. Quest’ultimo effettua i controlli di propria competenza, verificando la sussistenza dei requisiti economici e anagrafici dichiarati dal richiedente.

3. Riconoscimento del beneficio e attivazione della Carta REI

In caso di esito positivo dei controlli, l’INPS riconosce la spettanza del REI e ne dispone il versamento a favore del beneficiario tramite la Carta REI, emessa da Poste Italiane S.p.A. contestualmente al provvedimento di accoglimento. La carta consente:

  • l’acquisto dei generi già previsti dal D.L. 112/2008 per la carta acquisti ordinaria;
  • prelievi di contante nel limite mensile della metà del beneficio massimo attribuibile.

4. Il progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

Il riconoscimento e il versamento del beneficio sono condizionati alla sottoscrizione di un progetto personalizzato, costruito in base alle specifiche esigenze del nucleo familiare destinatario della misura. Ogni componente della famiglia è tenuto ad attenersi agli impegni previsti nel progetto: la mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti stabiliti comporta la decurtazione o la decadenza dal beneficio. Solo nella fase transitoria, l’INPS può disporre il versamento anche prima di aver ricevuto comunicazione della sottoscrizione del progetto, che dovrà comunque intervenire entro sei mesi dalla prima erogazione, pena la sospensione del beneficio.

Durata del beneficio e condizioni di rinnovo

Il REI è riconosciuto in via continuativa per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovato una sola volta, a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla cessazione del precedente godimento. Nessun limite temporale è invece previsto per il progetto personalizzato, la cui durata è strettamente legata alle esigenze di sostegno del nucleo familiare rilevate in sede di valutazione multidimensionale e può pertanto eccedere la durata del beneficio economico.

Il testo della Circolare INPS n. 172: analisi e commento

Di seguito si riporta il commento alla Circolare 172 INPS, che illustra e chiarisce il contenuto delle modalità operative rese note dall’Istituto per l’accesso al Reddito di Inclusione:

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Quasi alla vigilia del 1° dicembre, prima data utile per presentare la domanda di accesso al reddito di inclusione sociale (Rei), con la circolare 172 di ieri l’Inps rende note le modalità operative della nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, mettendo in fila i singoli passaggi che porteranno alla fruizione del beneficio.
Nella prima fase, l’intervento si rivolge con priorità alle famiglie con figli minori, persone disabili, donne in gravidanza o almeno un disoccupato over 55 e prevede l’erogazione di un contributo che va da un minimo di 190 ad un massimo di 485 euro mensili. Tuttavia, in virtù delle disposizioni che dovrebbero essere inserite nella legge di bilancio, si potrebbe assistere già dal prossimo anno ad un ampliamento della platea dei beneficiari, con applicazione generalizzata della misura dal 1° luglio a tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti economici previsti dal decreto (Isee non superiore a 6mila euro e Isr non superiore a 3mila), nonché ad un aumento dell’importo del contributo fino a 540 euro mensili.
La materiale erogazione, si legge nella circolare, avverrà tramite una carta acquisti, denominata “Carta Rei”, che sarà emessa da Poste Italiane Spa contestualmente al provvedimento di accoglimento della misura e che, oltre all’acquisto dei generi già previsti dal Dl 112/08, consentirà di effettuare prelievi di contante nel limite mensile della metà del beneficio massimo attribuibile. Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, i Comuni trasmettono i dati all’Inps, il quale, in caso di esito positivo dei controlli, riconosce la spettanza del Rei e ne dispone il versamento a favore del beneficiario.
Riconoscimento e versamento sono condizionati alla sottoscrizione di un “progetto personalizzato” finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa, che viene costruito in base alle specifiche esigenze del nucleo familiare destinatario della misura e a cui ciascun componente della famiglia deve attenersi, pena decurtazione o decadenza dal beneficio (previste in caso di mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel progetto). Solo nella fase transitoria, l’Inps potrà disporre il versamento anche prima di aver ricevuto comunicazione della sottoscrizione, la quale dovrà in ogni caso intervenire entro sei mesi da quello di prima erogazione, pena la sua sospensione.
La misura è riconosciuta in via continuativa per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovata solo una volta, trascorsi almeno 6 mesi da quando ne è cessato il godimento. Nessun limite, invece, per il progetto, la cui durata è strettamente legata alle esigenze di sostegno del nucleo familiare rilevate in sede di valutazione multidimensionale, potendo anche eccedere la durata del beneficio economico.

FAQ – Domande frequenti sul REI e sulle modalità operative INPS

Dove si presenta la domanda per il REI?

La domanda si presenta presso il Comune di residenza del nucleo familiare richiedente. Il Comune è il soggetto responsabile della raccolta delle istanze e della successiva trasmissione dei dati all’INPS entro quindici giorni.

Cosa è la Carta REI e come si utilizza?

La Carta REI è una carta acquisti emessa da Poste Italiane S.p.A. che viene attivata contestualmente all’accoglimento della domanda. Permette di acquistare beni di prima necessità e di prelevare contante fino alla metà del beneficio massimo mensile attribuibile al nucleo familiare.

Cosa succede se non si rispettano gli impegni del progetto personalizzato?

Il mancato rispetto degli impegni previsti nel progetto personalizzato – come la mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti – comporta la decurtazione o, nei casi più gravi, la decadenza dal beneficio. Il progetto è dunque una condizione sostanziale e non meramente formale per il mantenimento del REI.

Il REI può essere rinnovato?

Sì, il REI può essere rinnovato una sola volta, a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla cessazione del precedente periodo di godimento. La durata massima di ciascun periodo di erogazione è di diciotto mesi.

Qual è la differenza tra la durata del beneficio economico e quella del progetto personalizzato?

Il beneficio economico ha una durata massima di diciotto mesi, rinnovabile una sola volta. Il progetto personalizzato, invece, non ha limiti temporali predefiniti: la sua durata dipende dalle esigenze di sostegno del nucleo familiare e può superare quella del contributo economico, garantendo continuità nel percorso di inclusione anche dopo la cessazione dell’erogazione monetaria.

La Redazione di Diritto & Lavoro

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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