Naspi, ASpI e Mini AspI, compatibilità delle indennità con alcune tipologie di attività lavorativa

NASpI, ASpI e Mini ASpI: guida completa alla compatibilità delle indennità di disoccupazione con attività lavorativa, professionale, occasionale e societaria. Soglie reddituali, obblighi di comunicazione e FAQ operative.

Naspi in caso di risoluzione del rapporto e previsioni del Decreto Agosto

NASpI, ASpI e Mini ASpI: compatibilità delle indennità con alcune tipologie di attività lavorativa

Capire quando e in che misura le indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e Mini ASpI siano compatibili con lo svolgimento di un’attività lavorativa è una delle questioni pratiche più rilevanti per lavoratori e consulenti del lavoro. La coesistenza di un sussidio di disoccupazione con redditi da lavoro — anche occasionale, professionale o associativo — non è automaticamente preclusa dalla legge, ma è soggetta a regole precise che determinano se l’indennità spetti integralmente, in misura ridotta, o debba essere sospesa. L’INPS, con la Circolare 174, ha fornito un quadro organico di tali regole, ancora oggi applicabile nella sua struttura di fondo e utile come riferimento sistematico per orientarsi nella disciplina vigente.

Il quadro normativo di riferimento: D.Lgs. n. 22/2015

La disciplina della NASpI è contenuta nel D.Lgs. n. 22/2015. In particolare, l’art. 9, commi 2 e 3, e l’art. 10, comma 1, regolano le ipotesi di compatibilità tra la percezione dell’indennità e lo svolgimento contestuale di un’attività lavorativa. Il principio cardine è che il beneficiario che intraprende un’attività lavorativa durante il periodo di fruizione della NASpI non perde automaticamente il diritto all’indennità, ma questa viene ridotta in misura pari all’80% del reddito annuo previsto derivante dalla nuova attività. Condizione imprescindibile è la comunicazione all’INPS, da effettuarsi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, con indicazione del reddito annuo previsto (anche se pari a zero). L’omessa comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Tale impostazione normativa si fonda su una distinzione concettuale fondamentale: non tutte le attività che generano un compenso o un reddito sono qualificate come «attività lavorativa» ai fini della disciplina della disoccupazione. Alcune tipologie di attività, per la loro natura, sono considerate del tutto compatibili con l’indennità senza alcuna decurtazione né obbligo di comunicazione; altre, invece, incidono sulla misura della prestazione entro soglie reddituali predeterminate.

Compatibilità piena: attività senza carattere lavorativo

L’INPS, nella Circolare citata, ha chiarito che alcune attività non assumono carattere lavorativo in senso tecnico e sono pertanto pienamente cumulabili con la NASpI, senza alcuna riduzione dell’indennità e senza obbligo di comunicazione preventiva all’Istituto. Rientrano in questa categoria:

  • Borse lavoro, stage e tirocini professionali: la natura formativa e non contrattuale di tali esperienze esclude la qualificazione lavorativa;
  • Premi e sussidi per fini di studio o addestramento professionale: erogazioni a carattere incentivante o formativo che non integrano un rapporto di lavoro;
  • Compensi per attività sportiva dilettantistica: i premi e i compensi collegati allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono esclusi dall’ambito lavorativo rilevante ai fini della compatibilità.

In tutti questi casi il beneficiario non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all’INPS, e l’indennità di disoccupazione NASpI, ASpI o Mini ASpI spetta nella sua interezza.

Compatibilità parziale: attività con riduzione dell’indennità

Esistono poi tipologie di attività o di reddito che, pur non determinando la perdita del diritto alla NASpI, comportano una riduzione proporzionale della prestazione. In questi casi vige sempre l’obbligo di comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi)

I soggetti che percepiscono la NASpI e contestualmente beneficiano di borse di studio o assegni di ricerca — inclusi assegnisti di ricerca e dottorandi con borsa — possono cumulare i due introiti, ma l’indennità viene decurtata in proporzione ai compensi ricavati, entro il tetto di 8.000 euro annui. Il percettore ha un mese di tempo per comunicare all’INPS la situazione e i redditi conseguibili.

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Lavoro occasionale (PrestO)

Chi svolge prestazioni di lavoro occasionale tramite il sistema del libretto famiglia o del contratto di prestazione occasionale (PrestO), con compensi non superiori a 5.000 euro per anno civile, beneficia della compatibilità totale con la NASpI ed è esonerato dall’obbligo di comunicazione. Superata tale soglia, la situazione va rivalutata alla luce delle regole generali.

Attività professionale autonoma

La compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale autonoma è ammessa, ma con riduzione della prestazione. Il limite di reddito entro il quale l’attività è consentita senza perdita del diritto all’indennità è pari a 4.800 euro annui. Vige l’obbligo di comunicazione all’INPS.

Funzioni di amministratore, sindaco o revisore di società

La compatibilità — con decurtazione della NASpI — è consentita sino al limite massimo di 8.000 euro annui derivanti dallo svolgimento della funzione di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, nonché per la partecipazione a collegi e commissioni. Anche in questo caso è ribadito l’obbligo di comunicazione all’Istituto.

Soci di società: le situazioni particolari

Per i soci di società la Circolare regolamenta alcune situazioni specifiche che meritano attenzione distinta.

In presenza di redditi di capitale derivanti dalla partecipazione societaria — senza svolgimento di attività lavorativa — è ammessa la piena cumulabilità con la NASpI, senza riduzione dell’indennità.

La compatibilità parziale, con riduzione della NASpI, si applica invece quando il socio risulti iscritto alle gestioni previdenziali INPS (artigiani, commercianti, agricoli), il che presuppone lo svolgimento effettivo di un’attività lavorativa nell’ambito della società. In particolare, tale previsione riguarda i soci di Srl che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale: per questi soggetti il limite di reddito entro il quale è consentita l’attività è pari a 4.800 euro annui.

Incentivo per l’autoimprenditorialità

La Circolare illustra altresì le condizioni per l’accesso all’incentivo per l’autoimprenditorialità, che consente al beneficiario della NASpI di richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’indennità residua, al fine di avviare un’attività autonoma o un’impresa individuale. Si tratta di uno strumento che trasforma il sussidio passivo in leva attiva per il reinserimento lavorativo, la cui fruizione è subordinata al rispetto di requisiti e procedure specifiche stabilite dall’INPS.

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Il commento della stampa specializzata: la posizione del Sole 24 Ore

La portata sistematica della Circolare INPS è stata immediatamente colta dalla stampa specializzata. Di seguito si riporta il commento pubblicato dal Sole 24 Ore (a firma di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone, titolo: «NASpI e borse di studio cumulabili»), che offre una sintesi operativa delle principali regole di compatibilità tra NASpI, ASpI, Mini ASpI e le diverse tipologie di attività lavorativa e reddituale:

I percettori di Naspi hanno più possibilità, rispetto al passato, di svolgere attività di lavoro durante la percezione della prestazione. L’Inps illustra nella circolare 174 di ieri le regole di compatibilità della Naspi con alcuni altri istituti. Riguardo ai soggetti beneficiari di Naspi, titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, nonché di premi e di compensi collegati allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, l’Istituto, non riconoscendo a tali attività carattere lavorativo, ne ammette la piena cumulabilità con la Naspi.
Il soggetto interessato non deve effettuare all’Inps nessuna comunicazione circa l’attività i relativi redditi. Chi, invece, riceve la Naspi unitamente a borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) potrà cumulare i due introiti, ma si vedrà decurtare l’indennità per i compensi ricavati delle attività svolte entro il tetto di 8mila euro annui. Il percettore ha un mese di tempo per comunicare all’Inps la situazione e i redditi conseguibili (anche pari a zero).
Possono fruire della compatibilità totale e dell’esonero dalla comunicazione coloro che ricevono compensi (non superiori a 5mila euro per anno civile) per lo svolgimento di lavoro occasionale (prestO). Nel documento l’Inps precisa che è ammessa la compatibilità tra la Naspi e il reddito da attività professionale, ma con la riduzione della prestazione. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 4.800 euro. Vige l’obbligo di comunicazione all’Istituto.
Analogamente, la compatibilità – con decurtazione della Naspi –è consentita sino al limite massimo di 8mila euro annui, derivanti dallo svolgimento della funzione di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica nonché per la partecipazione a collegi e commissioni. Ribadito l’obbligo di comunicazione.
Per i soci di società la circolare regolamenta alcune situazioni particolari, tra cui evidenziamo la possibile fruizione totale della Naspi in presenza di redditi di capitale. Infine, nel documento l’Istituto fa dipendere la parziale compatibilità – con riduzione della Naspi – con altre tipologie reddituali, all’iscrizione del socio alle gestioni previdenziali Inps, artigiani, commercianti e agricoli. In particolare, la tale previsione coinvolge i soci di Srl che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale per i quali il limite di reddito, entro il quale è da ritenersi consentita l’attività, è pari a 4.800 euro annui. Da ultimo nella circolare si illustrano le condizioni per l’accesso all’incentivo per l’autoimprenditorialità.

Tabella riepilogativa: NASpI, ASpI e Mini ASpI — compatibilità per tipologia di attività

Per orientarsi rapidamente tra le diverse ipotesi di compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e Mini ASpI con le tipologie di attività lavorativa, la seguente tabella sintetizza le regole principali:

Tipologia di attività / reddito Compatibilità Soglia reddituale Obbligo di comunicazione
Borse lavoro, stage, tirocini, premi studio, sport dilettantistico Piena (nessuna riduzione) — No
Lavoro occasionale (PrestO) Piena entro soglia ≤ 5.000 €/anno No (entro soglia)
Borse di studio / assegni di ricerca (assegnisti, dottorandi) Parziale (riduzione 80%) ≤ 8.000 €/anno Sì (entro 30 giorni)
Attività professionale autonoma Parziale (riduzione 80%) ≤ 4.800 €/anno Sì (entro 30 giorni)
Amministratore, sindaco, revisore di società / collegi e commissioni Parziale (riduzione 80%) ≤ 8.000 €/anno Sì (entro 30 giorni)
Socio di società — redditi di capitale (senza attività lavorativa) Piena — No
Socio di Srl con attività personale, continuativa e prevalente (iscritto gestioni INPS) Parziale (riduzione 80%) ≤ 4.800 €/anno Sì (entro 30 giorni)

FAQ: NASpI, ASpI e Mini ASpI — compatibilità con attività lavorativa

Posso lavorare mentre percepisco la NASpI?

Sì, in molti casi è possibile svolgere un’attività lavorativa durante la percezione della NASpI. La legge distingue tra attività che non incidono sull’indennità (compatibilità piena) e attività che comportano una riduzione proporzionale della prestazione (compatibilità parziale). In entrambi i casi è fondamentale verificare se sussiste l’obbligo di comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Cosa succede se non comunico all’INPS l’inizio di un’attività lavorativa?

L’omessa comunicazione nei casi in cui essa è obbligatoria comporta la decadenza dal diritto alla NASpI. È pertanto essenziale rispettare il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività e indicare il reddito annuo previsto, anche se pari a zero.

La NASpI è compatibile con un’attività professionale autonoma?

Sì, ma con riduzione dell’indennità. Il reddito da attività professionale autonoma deve essere comunicato all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. La NASpI viene ridotta dell’80% del reddito previsto, ed è consentita entro il limite di 4.800 euro annui.

Uno stage o un tirocinio interrompono la NASpI?

No. Stage, tirocini professionali e borse lavoro non hanno carattere lavorativo ai fini della disciplina della disoccupazione e sono pienamente compatibili con la NASpI, senza riduzione dell’indennità e senza obbligo di comunicazione all’INPS.

Le regole di compatibilità valgono anche per ASpI e Mini ASpI?

Sì. Le regole illustrate dalla Circolare INPS si applicano, con i necessari adattamenti normativi, anche alle indennità ASpI e Mini ASpI, che costituiscono le forme precedenti di tutela della disoccupazione. La NASpI ha progressivamente sostituito tali istituti, ma i principi di compatibilità mantengono rilevanza per i periodi di fruizione ancora in corso o per la comprensione del sistema nel suo sviluppo storico-normativo.

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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