Falsa presenza sul luogo di lavoro, no alle attenuanti anche se il danno è lieve

Falsa presenza sul luogo di lavoro, no alle attenuanti anche se il danno è lieve: la Corte d’Appello di Napoli chiarisce perché la lesione del vincolo fiduciario esclude la speciale…

Falsa presenza sul luogo di lavoro, no alle attenuanti anche se il danno è lieve

Falsa presenza sul luogo di lavoro, no alle attenuanti anche se il danno è lieve: il principio confermato dalla giurisprudenza

La falsificazione della presenza sul luogo di lavoro — il fenomeno comunemente noto come “furbetti del cartellino” — continua a rappresentare uno dei nodi più delicati nel diritto del lavoro pubblico e privato. Una questione cruciale, spesso sottovalutata, riguarda la possibilità di invocare attenuanti quando il danno patrimoniale cagionato risulta di modesta entità. La risposta della giurisprudenza è netta: falsa presenza sul luogo di lavoro, no alle attenuanti anche se il danno è lieve. Il motivo risiede nella gravità della lesione al vincolo fiduciario, che prescinde dall’ammontare economico del pregiudizio arrecato al datore di lavoro.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza 6638 è intervenuta in tema di falsa presenza sul luogo di lavoro (i c.d. furbetti del cartellino) precisando che a mezzo di tale falsificazione viene causato un danno patrimoniale al datore di lavoro che — seppure di lieve entità — non consente l’applicazione di una attenuante proprio perché integra un comportamento che lede gravemente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro.

Il caso: dipendenti di pronto soccorso e timbrature reciproche

Nel caso esaminato dalla Corte d’Appello di Napoli, alcuni dipendenti di un pronto soccorso falsificavano la presenza sul lavoro grazie a un sistema molto semplice: una persona, a turno, si presentava in servizio e timbrava anche per i colleghi assenti. Il meccanismo, per quanto elementare, integrava pienamente il reato di truffa ai danni dell’amministrazione pubblica, con conseguente danno patrimoniale quantificato, per ogni singola giornata di reato continuato, in un importo massimo di circa 142 euro.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l’attenuante della «speciale tenuità del fatto», ragionando che, nel reato continuato, la valutazione sull’entità del danno patrimoniale va effettuata in relazione al valore del danno conseguente a ogni singolo fatto-reato. Poiché nessuna singola giornata aveva prodotto un danno superiore a 142 euro, l’attenuante era stata ritenuta applicabile.

La decisione della Corte d’Appello: perché 142 euro non bastano a invocare la tenuità

La Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato questa impostazione con una motivazione di particolare rigore sistematico, articolata su due distinti piani argomentativi.

1. Il requisito della «pressoché irrilevanza» del danno

Secondo costante giurisprudenza, la circostanza attenuante della «speciale tenuità» del danno patrimoniale è configurabile soltanto quando il valore della cosa sottratta o del pregiudizio economico sia «pressoché irrilevante». La Corte ha chiarito che la somma di 142 euro, pur essendo oggettivamente modesta, non raggiunge la soglia dell’irrilevanza: si tratta di un importo lieve, ma non trascurabile. Il requisito normativo non è soddisfatto, e l’attenuante non può pertanto essere concessa.

2. Gli effetti pregiudizievoli ulteriori: la lesione del vincolo fiduciario

Il secondo argomento è ancora più incisivo sul piano del diritto del lavoro. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la Corte d’Appello ha ribadito che, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, devono essere considerati non solo il valore economico del danno, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli causati alla persona offesa dalla condotta delittuosa.

→ Leggi anche: Licenziamento per falsità nelle firme: quando è giusta causa

Nel caso di specie, l’utilizzo abusivo dei cartellini ha determinato:

  • una grave lesione del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro;
  • riflessi negativi sulla regolarità di un servizio pubblico essenziale come il pronto soccorso.

Questi elementi rendono il danno complessivo tutt’altro che irrilevante, indipendentemente dall’ammontare monetario. La falsa presenza sul luogo di lavoro, anche quando il danno economico è lieve, non può beneficiare di attenuanti proprio perché la fiducia — elemento costitutivo e irrinunciabile del rapporto di lavoro — viene irrimediabilmente compromessa.

Perché il vincolo fiduciario è decisivo: il quadro normativo e giurisprudenziale

Il principio affermato dalla Corte d’Appello di Napoli si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale consolidato. L’art. 2119 c.c. consente il licenziamento per giusta causa quando si verifica una condotta che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. La falsa attestazione della presenza in servizio è unanimemente considerata dalla Cassazione una condotta idonea a integrare la giusta causa di licenziamento, a prescindere dall’entità del danno economico.

Sul versante penale, il D.Lgs. n. 75 del 2020 e le successive modifiche al Codice penale hanno rafforzato le sanzioni per i dipendenti pubblici che falsificano le presenze, prevedendo la reclusione da uno a cinque anni e la condanna al risarcimento del danno. La giurisprudenza ha costantemente interpretato queste norme nel senso che la gravità intrinseca della condotta — che mina la fiducia pubblica nelle istituzioni — non può essere neutralizzata dalla modestia del danno patrimoniale immediato.

Implicazioni pratiche per datori di lavoro e lavoratori

Capire la portata di questo orientamento giurisprudenziale permette di trarre alcune indicazioni operative fondamentali:

  • Per i datori di lavoro pubblici e privati: la falsa presenza sul luogo di lavoro, anche se episodica e di modesto impatto economico, legittima il licenziamento per giusta causa e la denuncia penale per truffa. Non è necessario dimostrare un danno patrimoniale rilevante.
  • Per i lavoratori: invocare la tenuità del danno economico come attenuante — sia in sede disciplinare sia in sede penale — è una strategia difensiva destinata a fallire, poiché i giudici valutano l’insieme degli effetti pregiudizievoli, inclusa la lesione del rapporto fiduciario.
  • Per i difensori: la strategia processuale deve concentrarsi sulla ricostruzione fattuale della condotta e sull’eventuale insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, piuttosto che sull’entità del danno patrimoniale.

Il testo della sentenza: la sintesi del Sole 24 Ore

Di seguito si riporta l’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca; Titolo: “Per le false presenze danno patrimoniale senza speciale tenuità”), che ricostruisce con precisione i passaggi argomentativi della decisione.

I “furbetti del cartellino” che, falsificando la propria presenza in servizio, causano un danno al datore di lavoro di circa 142 euro, oltre a commettere il reato di truffa, non possono invocare – per ottenere uno sconto di pena – l’attenuante della «speciale tenuità del danno patrimoniale» causato alla persona offesa.
Con questa motivazione, giustamente molto rigorosa, la Corte d’appello di Napoli, sezione penale, ha ricostruito il regime sanzionatorio applicabile ai dipendenti pubblici che falsificano la presenza sul luogo di lavoro.
Nel caso considerato nella sentenza, alcuni dipendenti di un pronto soccorso falsificavano la presenza sul lavoro grazie a un sistema molto semplice (una persona, a turno, si presentava in servizio e timbrava anche per i colleghi assenti).
In primo grado era stata riconosciuta l’attenuante della «speciale tenuità del fatto», in quanto nel caso di reato continuato la valutazione sull’entità del danno patrimoniale cagionato va fatta in relazione al valore del danno medesimo conseguente a ogni singolo fatto-reato.
Considerato che, nelle singole giornate in cui era stato commesso il reato, il danno massimo conseguente alla falsa attestazione della presenza non aveva superato l’importo di circa 142 euro, il giudice di primo grado aveva ritenuto applicabile l’attenuante.
La Corte d’appello non è dello stesso avviso, in quanto la somma di 142 euro è sicuramente lieve, ma non può essere considerata irrilevante. Questo aspetto, evidenzia la Corte, è decisivo, perché secondo costante giurisprudenza la «speciale tenuità» del danno si può configurare solo quando il valore della cosa sottratta sia «pressoché irrilevante», requisito che qui manca.
L’attenuante, conclude la Corte, non può essere applicata anche per un altro motivo. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità devono essere considerati, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli causati alla persona offesa con la condotta delittuosa.
Nel caso in questione, l’utilizzo abusivo dei cartellini ha determinato una grave lesione del rapporto fiduciario, oltre che a generare riflessi negativi sulla regolarità di un delicato servizio pubblico, e quindi il danno non si può considerare irrilevante.

NELLA SENTENZA

→ Leggi anche: Licenziamento per falsificazione di firme: diritti del lavoratore

I FATTI

Alcuni dipendenti di un pronto soccorso falsificavano le presenze sul lavoro timbrando a turno anche i cartellini di altri colleghi

LA DECISIONE

Per la Corte d’appello di Napoli il fatto che i danni arrecati fossero di scarso valore non costituisce un’attenuante perché vi è anche una grave lesione del rapporto fiduciario

FAQ: Falsa presenza sul luogo di lavoro e attenuanti

La falsa presenza sul luogo di lavoro è sempre punibile anche se il danno è minimo?

Sì. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la falsificazione della presenza in servizio integri una condotta di gravità intrinseca che prescinde dall’entità del danno economico. Anche un danno di poche decine di euro non consente di invocare l’attenuante della speciale tenuità, poiché occorre valutare l’insieme degli effetti pregiudizievoli, inclusa la lesione del vincolo fiduciario.

Cosa si intende per «speciale tenuità del danno patrimoniale»?

È una circostanza attenuante prevista dal codice penale che può ridurre la pena quando il danno economico causato dalla condotta illecita è «pressoché irrilevante». I giudici, tuttavia, non si limitano al dato monetario: considerano anche i danni non patrimoniali, come la lesione della fiducia e i riflessi negativi sull’organizzazione del lavoro.

Il lavoratore privato è soggetto alle stesse regole del dipendente pubblico?

Sul piano disciplinare e del licenziamento per giusta causa, sì: la falsa attestazione della presenza in servizio lede il vincolo fiduciario in qualsiasi rapporto di lavoro, pubblico o privato. Sul piano penale, le norme più severe (reclusione da uno a cinque anni) si applicano specificamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La timbratura del cartellino da parte di un collega configura sempre il reato di truffa?

Secondo la giurisprudenza prevalente, sì: la falsa attestazione della presenza in servizio integra il reato di truffa aggravata ai danni dell’amministrazione, poiché l’ente datore di lavoro viene indotto in errore circa la prestazione lavorativa effettivamente resa, con conseguente danno patrimoniale.

La Redazione di Diritto & Lavoro

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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