Socio lavoratore, impugnativa del licenziamento e della delibera di esclusione dalla cooperativa: il quadro normativo e giurisprudenziale
Capire come funziona l’impugnativa del licenziamento e della delibera di esclusione per il socio lavoratore di una cooperativa è essenziale per chiunque si trovi a gestire o a subire la cessazione di questo peculiare doppio rapporto. La questione ruota attorno a una tensione strutturale: il socio lavoratore è legato alla cooperativa da due vincoli distinti — quello associativo e quello di lavoro — che si estinguono secondo regole asimmetriche, con conseguenze decisive sul piano delle tutele esperibili.
Il doppio rapporto del socio lavoratore: fondamento normativo
La figura del socio lavoratore di cooperativa trova il proprio fondamento nella legge 3 aprile 2001, n. 142, che ha codificato la coesistenza di un rapporto associativo e di un rapporto di lavoro subordinato (o parasubordinato) in capo alla medesima persona. L’art. 1 della legge stabilisce che il socio lavoratore «instaura con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro». Questo collegamento necessario tra i due rapporti non è simmetrico: la cessazione del rapporto di lavoro non travolge automaticamente quello associativo, mentre la perdita della qualità di socio determina, per definizione, anche la cessazione del rapporto lavorativo.
È proprio questa unidirezionalità del collegamento nella fase estintiva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha posto al centro della propria ricostruzione, con conseguenze pratiche di primaria importanza per l’impugnativa del licenziamento e della delibera di esclusione dalla cooperativa.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 27436: il principio di diritto
La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 27436, ha stabilito che il socio lavoratore di una cooperativa ha l’onere di impugnare la delibera di esclusione dal rapporto associativo e, di conseguenza, anche del licenziamento per tale fatto, se vuole essere reintegrato in servizio, poiché il rapporto di lavoro non può essere ricostituito se è avvenuta l’estinzione definitiva di quello associativo.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte risolve un contrasto interpretativo che aveva diviso la giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento — espresso, tra le altre, dalla sentenza Cass. n. 3836 del 26 febbraio 2016 — il socio escluso dal rapporto associativo e poi licenziato doveva necessariamente opporsi alla delibera di esclusione per poter impugnare utilmente anche il licenziamento; in mancanza, l’azione era inammissibile per difetto di interesse. Un secondo orientamento, invece, ammetteva la tutela contro il licenziamento ingiustificato anche in assenza di impugnazione della delibera.
Le Sezioni Unite hanno accolto una soluzione mediana e articolata, che distingue nettamente tra tutela reintegratoria e tutela risarcitoria.
Impugnativa della delibera di esclusione: quando è obbligatoria
La Corte chiarisce che, in mancanza di impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa, l’ex socio lavoratore non può chiedere la ricostituzione del rapporto sociale né dell’ulteriore rapporto di lavoro. La logica è coerente con la struttura unidirezionale del collegamento: se il rapporto associativo si è definitivamente estinto per mancata opposizione alla delibera, non vi è base giuridica su cui ricostruire il rapporto lavorativo. L’impugnativa del licenziamento, in questa prospettiva, diventa priva di interesse concreto quanto alla reintegrazione.
Ne consegue che il socio lavoratore che intende ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro deve necessariamente e tempestivamente impugnare la delibera di esclusione, oltre al licenziamento. L’omissione di uno dei due atti di impugnazione preclude la tutela reintegratoria in modo definitivo.
La tutela risarcitoria residua in assenza di impugnativa
La mancata impugnazione della delibera di esclusione non impedisce, tuttavia, al lavoratore di chiedere un risarcimento del danno qualora l’atto di licenziamento — o la delibera che lo precede — risulti illegittimo pur essendo efficace. La Corte osserva che la delibera di esclusione può essere definitivamente efficace ma viziata nel merito, e che tale vizio può fondare una pretesa risarcitoria autonoma.
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Il quantum del risarcimento viene determinato applicando i criteri dell’art. 8 della legge n. 604/1966, con un importo variabile tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Si tratta di una tutela economica significativa, anche se strutturalmente diversa — e inferiore — rispetto a quella reintegratoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Il commento del Sole 24 Ore: sintesi del principio
A chiarire il principio sancito dalle Sezioni Unite è anche il commento pubblicato dal Sole 24 Ore (firma: Giampiero Falasca; Titolo: «Cooperative, i soci licenziati devono contestare l’esclusione»), che di seguito riportiamo integralmente.
Il socio lavoratore di una cooperativa che viene escluso dal rapporto associativo e licenziato per i medesimi fatti ha l’onere di impugnare la delibera di esclusione, se intende ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro; ciò in quanto il rapporto di lavoro non può essere ricostituito se si è estinto in maniera definitiva quello associativo.
La mancata impugnazione della delibera di esclusione, tuttavia, non impedisce al lavoratore di chiedere un risarcimento del danno, in caso di illegittimità del recesso, il cui importo può variare tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione.
La Cassazione a Sezioni Unite (27436/17, depositata ieri) risolve, con questo principio di diritto, il contrasto interpretativo esistente sul tema dei rapporti tra la delibera di esclusione del socio lavoratore di cooperativa e il licenziamento dello stesso.
Il contrasto interpretativo riguarda, in particolare, la necessità di impugnare la delibera di esclusione per poter impugnare anche il licenziamento.
Secondo un orientamento di legittimità, il socio che viene prima escluso dal rapporto associativo e poi licenziato deve necessariamente opporsi alla delibera di esclusione se vuole ricostituire anche il rapporto di lavoro; in mancanza di tale opposizione, è inammissibile per difetto di interesse l’azione proposta per impugnare il licenziamento (in questi termini si è espressa la sentenza della Cassazione del 26 febbraio 2016, n. 3836).
Secondo un orientamento differente, anche senza impugnazione della delibera sarebbe possibile ottenere una tutela contro l’ingiustificato licenziamento.
Le Sezioni Unite risolvono questo contrasto interpretativo partendo da una ricostruzione generale del rapporto che lega il socio lavoratore alla cooperativa. Tale fattispecie, secondo i giudici, è caratterizzato dalla convivenza di due rapporti – quello associativo e quello di lavoro – i quali si pongono in posizione di collegamento necessario che, nella fase estintiva, ha carattere «unidirezionale»: il socio, si legge nella sentenza, «può non essere lavoratore», mentre «qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore».
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Questo vuol dire che la cessazione del rapporto di lavoro, quale che ne sia il motivo, non fa venire meno automaticamente il rapporto associativo; al contrario, la cessazione del rapporto associativo fa perdere automaticamente anche la qualità di lavoratore.
In coerenza con questa lettura, la Corte osserva che, in mancanza di impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa, l’ex lavoratore non può chiedere la ricostituzione del rapporto sociale e dell’ulteriore rapporto di lavoro.
L’effetto estintivo che consegue alla mancata impugnazione riguarda, tuttavia, solo il diritto alla ricostituzione del rapporto, mentre non preclude la possibilità di chiedere una tutela risarcitoria, qualora l’atto di licenziamento (o la delibera che lo precede) pur essendo efficaci, risultino illegittimi. Il danno, secondo la Corte, può sussistere proprio perché la delibera di esclusione potrebbe essere definitivamente efficace ma viziata, e può essere quantificato applicando i criteri dell’articolo 8 della legge n. 604/66 (importo variabile tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto).
Implicazioni pratiche per il socio lavoratore e per le cooperative
Il principio delle Sezioni Unite impone una strategia difensiva precisa e tempestiva. Per il socio lavoratore che intende contestare sia l’esclusione sia il licenziamento, l’azione deve essere duplice e coordinata: occorre impugnare la delibera di esclusione nei termini previsti dallo statuto cooperativo e dalla legge (generalmente entro trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 2533 c.c.), e contestualmente o successivamente impugnare il licenziamento nei termini di cui alla legge n. 604/1966 e alla legge n. 92/2012.
Per le cooperative, la sentenza conferma che la sequenza delibera di esclusione–licenziamento, se correttamente gestita sul piano procedurale, produce effetti estintivi definitivi qualora il socio non reagisca tempestivamente su entrambi i fronti. Tuttavia, la persistente possibilità di una tutela risarcitoria impone alla cooperativa di curare la legittimità sostanziale tanto della delibera quanto del licenziamento, evitando vizi di merito che potrebbero tradursi in condanne al risarcimento.
FAQ: Socio lavoratore, impugnativa del licenziamento e della delibera di esclusione
Il socio lavoratore deve impugnare sia la delibera di esclusione sia il licenziamento?
Sì, se intende ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’impugnativa del solo licenziamento, senza contestare la delibera di esclusione, non consente la ricostituzione del rapporto lavorativo, poiché quest’ultimo dipende dalla previa sussistenza del rapporto associativo.
Cosa succede se il socio lavoratore non impugna la delibera di esclusione?
La delibera di esclusione diventa definitivamente efficace e il rapporto associativo si estingue in modo irreversibile. Il socio perde il diritto alla reintegrazione, ma conserva la facoltà di agire per il risarcimento del danno qualora il licenziamento o la delibera risultino illegittimi nel merito.
Qual è l’entità del risarcimento ottenibile senza impugnativa della delibera?
Il risarcimento è quantificato secondo i criteri dell’art. 8 della legge n. 604/1966: da un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in funzione del numero di dipendenti, dell’anzianità di servizio e del comportamento delle parti.
Entro quali termini deve essere impugnata la delibera di esclusione?
L’art. 2533 del codice civile prevede che il socio escluso possa proporre opposizione al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. È fondamentale rispettare questo termine per non perdere ogni possibilità di tutela reintegratoria.
La cessazione del rapporto di lavoro comporta automaticamente l’esclusione dalla cooperativa?
No. Il collegamento tra i due rapporti è unidirezionale: la perdita della qualità di socio travolge automaticamente il rapporto di lavoro, ma la cessazione del rapporto di lavoro non determina di per sé la perdita della qualità di socio. Il socio può quindi rimanere tale anche dopo la fine del rapporto lavorativo, salvo diversa previsione statutaria.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



