Conciliazione vita e lavoro e sgravi contributivi, il deposito dei CCNL

Conciliazione vita e lavoro e sgravi contributivi: come funziona il deposito dei CCNL aziendali, le scadenze, l’istanza INPS e il calcolo del beneficio. Guida completa al DM 12 settembre 2017.

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Conciliazione vita e lavoro e sgravi contributivi: il deposito dei CCNL aziendali

La conciliazione vita e lavoro rappresenta uno degli obiettivi strategici del diritto del lavoro contemporaneo: favorire l’equilibrio tra sfera professionale e privata non è soltanto una questione di benessere individuale, ma un leva di produttività e coesione sociale. In questo quadro, il legislatore ha introdotto uno strumento incentivante diretto: gli sgravi contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati che sottoscrivono e depositano contratti collettivi aziendali (CCNL di secondo livello) contenenti misure migliorative di conciliazione. Capire come funziona il meccanismo — dal deposito del contratto alla presentazione dell’istanza all’INPS — permette alle imprese di accedere concretamente al beneficio senza incorrere in decadenze procedurali.

Il quadro normativo: il DM 12 settembre 2017 e l’art. 25 del D.Lgs. 80/2015

Il DM 12 settembre 2017 del Ministero del Lavoro ha definito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai datori di lavoro privati per la promozione della conciliazione vita-lavoro attraverso la stipula di CCNL aziendali. Il decreto attua l’articolo 25 del D.Lgs. 80/2015, che ha stanziato risorse — originariamente per il triennio 2016-2018, poi ripartite sul biennio 2017-2018 — a favore dei contratti di secondo livello che prevedano misure e interventi concreti per favorire l’equilibrio tra vita professionale e privata.

I benefici previsti sono riconosciuti, secondo quanto stabilito dal Decreto, sotto forma di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali a partire dal 17 ottobre, data di attivazione della procedura telematica di deposito.

Quali CCNL aziendali danno diritto allo sgravio contributivo

Non tutti i contratti collettivi aziendali accedono al beneficio: il decreto richiede che le misure di conciliazione vita e lavoro in essi contenute siano migliorative rispetto al CCNL di categoria di riferimento o rispetto alle previsioni di legge. Si tratta, in sostanza, di un requisito qualitativo che orienta la contrattazione collettiva verso soluzioni innovative — flessibilità oraria, lavoro agile, congedi parentali integrativi, welfare aziendale — che vadano oltre il minimo legale o contrattuale nazionale.

Il deposito, funzionale a richiedere lo sgravio contributivo ai sensi dell’articolo 5 del decreto, riguarda i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018. Sono invece esclusi i contratti eventualmente già depositati per beneficiare della detassazione ai sensi del decreto interministeriale del 25 marzo 2016: i due regimi non si sovrappongono e il datore di lavoro deve scegliere il percorso più conveniente.

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La procedura di deposito: scadenze e iter telematico

Dal 17 ottobre è attiva la procedura telematica per il deposito dei contratti collettivi che prevedono misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro migliorative rispetto ai CCNL di riferimento o alle previsioni di legge. Il Ministero del Lavoro ha comunicato l’attivazione sul proprio sito istituzionale, a seguito della pubblicazione e della registrazione presso la Corte dei Conti del decreto interministeriale del 12 settembre.

Successivamente al deposito, i contratti sono trasmessi direttamente all’Ispettorato territoriale competente. Il Ministero consente quindi a tutte le aziende potenzialmente interessate di depositare fin da subito i contratti già sottoscritti, nel rispetto delle seguenti scadenze fissate dall’articolo 6 del decreto:

  • 31 ottobre: termine per il deposito dei contratti che attingono alle risorse stanziate per il primo anno del biennio di riferimento;
  • 15 novembre: termine per la presentazione della relativa istanza all’INPS (per i contratti depositati entro il 31 ottobre);
  • 31 agosto dell’anno successivo: termine per il deposito dei contratti che si avvalgono delle risorse stanziate per il secondo anno;
  • 15 settembre dell’anno successivo: termine per la presentazione della relativa istanza all’INPS per tali contratti.

L’istanza all’INPS: il momento cruciale per ottenere lo sgravio

La fase successiva al deposito è la presentazione dell’istanza telematica all’INPS, da effettuare anche per i contratti già depositati. È questo il passaggio decisivo dell’intera procedura: solo dopo l’invio delle istanze e le conseguenti istruttorie da parte dell’Istituto le aziende potranno conoscere la misura del beneficio effettivamente spettante.

L’articolo 4 del decreto individua una modalità di determinazione dello sgravio che dipende da due variabili:

  1. Il numero delle istanze ricevute, tra le quali sarà equamente ripartito il 20% delle risorse annuali stanziate;
  2. Le dimensioni aziendali dei datori di lavoro beneficiari, tra i quali sarà ripartito il restante 80% in funzione del numero medio dei dipendenti dell’anno precedente la domanda.

Questo meccanismo di riparto proporzionale implica che l’entità dello sgravio non sia predeterminata in misura fissa, ma dipenda dall’effettiva platea dei richiedenti: un elemento che rende ancora più strategica la tempestività nel deposito e nella presentazione dell’istanza.

Approfondimento: il testo integrale dell’articolo del Sole 24 Ore

Per completezza, riportiamo di seguito il testo dell’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore (Firma: Barbara Massara; Titolo: “Bonus per conciliare vita e lavoro”), che ha offerto una delle prime ricostruzioni sistematiche della procedura al momento della sua attivazione.

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Dal 17 ottobre è attiva la procedura telematica per il deposito dei contratti collettivi che prevedono misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro migliorative rispetto ai Ccnl di riferimento o alle previsioni di legge.
Lo comunica il ministero del Lavoro sul proprio sito, a seguito della pubblicazione e della registrazione presso la Corte dei conti del decreto interministeriale del 12 settembre 2017, di attuazione dell’articolo 25 del Dlgs 80/2015, con cui sono state stanziate risorse finanziarie (originariamente per il 2016-2018, ma poi ripartite sul biennio 2017-2018) in favore dei contratti di secondo livello che prevedono misure ed interventi per promuovere e favorire la conciliazione tra vita professionale e privata.
Il deposito, funzionale a richiedere lo sgravio contributivo in base all’articolo 5 del decreto, riguarda i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018, ma non quelli eventualmente già depositati per beneficiare della detassazione secondo quanto richiesto dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016. Successivamente al deposito i contratti saranno direttamente trasmessi all’Ispettorato territoriale competente.
Il ministero, dunque, consente di fatto, a tutte le aziende potenzialmente interessate a richiedere il beneficio, di depositare fin da subito i contratti sottoscritti, ricordando che la prima scadenza fissata dall’articolo 6 del decreto è quella del 31 ottobre 2017. Tale data riguarda il deposito dei contratti che attingeranno alle risorse stanziate per il 2017 e per i quali la relativa istanza all’Inps (ancora non disponibile) dovrà essere presentata entro il 15 novembre prossimo.
I datori di lavoro hanno invece tempo fino al 31 agosto 2018 per depositare i contratti che si avvarranno delle risorse stanziate per il 2018, e fino al 15 settembre del prossimo anno per presentare la relativa richiesta all’Inps.
La fase successiva al deposito sarà la presentazione dell’istanza telematica all’istituto di previdenza (da effettuare anche per i contratti già depositati), che, come ha preannunciato il ministero, dovrebbe essere resa disponibile dall’Istituto fin dai prossimi giorni, posto che la prima scadenza è il 15 novembre prossimo.
Sarà certamente quello il momento cruciale della procedura, posto che solo dopo gli invii e le conseguenti istruttorie da parte dell’Inps le aziende potranno conoscere la misura del beneficio effettivamente spettante, considerato che l’articolo 4 del decreto individua una modalità di determinazione dello sgravio che dipende sia dal numero delle istanze ricevute (tra le quali sarà equamente ripartito il 20% delle risorse annuali stanziate), sia dalle dimensioni aziendali dei datori di lavoro beneficiari (tra i quali sarà ripartito il restante 80% in funzione del numero medio dei dipendenti dell’anno precedente la domanda).

FAQ: Conciliazione vita e lavoro, sgravi contributivi e deposito dei CCNL

Chi può accedere agli sgravi contributivi per la conciliazione vita e lavoro?

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto e regolarmente depositato un contratto collettivo aziendale (CCNL di secondo livello) contenente misure di conciliazione vita e lavoro migliorative rispetto al CCNL di categoria o alla legge. Sono esclusi i datori di lavoro del settore pubblico.

Qual è la differenza tra sgravio contributivo e detassazione?

Lo sgravio contributivo riduce i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, mentre la detassazione (disciplinata dal DM 25 marzo 2016) agisce sul piano fiscale, riducendo l’imposta sui premi di produttività erogati ai lavoratori. I due regimi sono alternativi: un contratto già depositato per la detassazione non può essere utilizzato per ottenere lo sgravio contributivo.

Come si calcola l’entità dello sgravio?

Lo sgravio non è fisso: il 20% delle risorse annuali viene ripartito in parti uguali tra tutte le istanze ammesse, mentre l’80% viene distribuito proporzionalmente in base al numero medio di dipendenti dell’anno precedente. L’entità definitiva del beneficio è quindi nota solo al termine dell’istruttoria INPS.

Il CCNL aziendale deve contenere misure specifiche?

Sì. Il contratto deve prevedere misure migliorative rispetto al CCNL nazionale o alla legge in materia di conciliazione vita e lavoro: ad esempio flessibilità oraria, lavoro agile (smart working), congedi parentali integrativi, asili nido aziendali o contributi al welfare familiare. La semplice riproduzione di previsioni già esistenti non è sufficiente.

Cosa succede dopo il deposito del contratto?

Dopo il deposito telematico, il contratto viene trasmesso all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Il datore di lavoro deve poi presentare un’istanza telematica all’INPS entro le scadenze previste. Solo a seguito dell’istruttoria dell’Istituto sarà comunicata la misura definitiva dello sgravio spettante.

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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