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Portiere, i lavori extra per i condòmini vanno effettuati in altri orari:

Il portiere di uno stabile non deve svolgere lavori extra per i condòmini durante l’orario in cui presta servizio, ma può naturalmente svolgerli in altri orari.

Per saperne di più sui lavori extra del portiere riportiamo di seguito l’articolo pubblicato oggi (18.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Vincenzo di Domenico; Titolo: “Custode, occhio ai servizi”).

Ecco l’articolo.

Come Figaro rossiniano, tutti lo vogliono: i condòmini gli chiedono di andare a fare la spesa per la signora del terzo piano, passare in farmacia per quella del quarto, pulire in casa del signor Rossi e stirare le camicie del signor Bianchi. Tali attività, però, non rientrano nel mansionario del dipendente del condominio, che dovrà rifiutarsi di compierle durante l’orario di lavoro, mentre potrà eseguirle, qualora voglia, in altri orari.

Le mansioni del portiere 

Le mansioni del portiere di condominio sono definite dal Ccnl Proprietari di fabbricato: a lui spettano la vigilanza dello stabile, distribuire la corrispondenza, la sostituzione delle lampadine del condominio, l’effettuazione di piccole riparazioni per l’esecuzione delle quali non sia richiesta naturalmente alcuna specializzazione o qualifica e, in alcuni casi, la pulizia degli spazi comuni.

Tutti compiti che hanno a che fare con il condominio nella sua generalità ma non con i singoli abitanti dello stabile. Il rischio, se un portiere si presta per eseguire commissioni che esulano dal suo lavoro, non è solo quello palese di trascurare le mansioni per le quali è stato assunto, ma anche che possa avere un infortunio proprio mentre fa dell’altro (durante il tragitto dal palazzo al supermercato oppure mentre si trova nell’appartamento di un condòmino per eseguire qualche pulizia): tale incidente non verrebbe coperto dall’assicurazione Inail, proprio perché al di fuori del luogo di lavoro, che è rappresentato dalla sua guardiola e dalle parti comuni del condominio.

L’amministratore di condominio che dovesse rendersi conto di queste pessima abitudine, potrà inviargli una lettera di diffida in cui lo esorta a eseguire unicamente le mansioni contrattualmente stabilite. E, se persistesse, si deve applicare quanto previsto dall’iter disciplinare del contratto collettivo di lavoro.

Lavori extra

Come è vietata al portiere la possibilità di effettuare commissioni per i singoli condòmini durante l’orario di portineria, di certo gli è proibito lo svolgimento di lavori paralleli, come intrattenersi in lunghe telefonate inerenti ad una seconda occupazione, usando il cellulare messogli a disposizione dal condominio. Tale atteggiamento, se dimostrabile, può comportare anche il licenziamento.

Una seconda attività può essere svolta solo al di fuori dell’orario di assunzione – e il datore di lavoro in tal caso non può impedirlo (Cassazione, Sentenza 13196 del 2017) – stando attenti però a rispettare ciò che dice la normativa, secondo cui si possono svolgere due lavori solo nel rispetto del riposo giornaliero di almeno 11 ore ogni 24 ore e del riposo settimanale di almeno 24 ore in presenza di una settimana di lavoro (Dlgs 66/2003 e circolare del Lavoro 8/2005). Il dipendente col doppio impiego ha l’onere di comunicare sia all’amministratore di condominio sia al secondo datore di lavoro l’ammontare delle sue ore totali di lavoro e fornire ogni altra informazione utile .

Altri casi

Il lavoratore è in malattia e il condominio scopre che nei giorni di convalescenza ha svolto un altro lavoro altrove? Così facendo, il dipendente viola i doveri generali di correttezza e buona fede ma, nel caso in cui la seconda attività non evidenzi una simulazione della patologia né ne ritardi la guarigione, potrebbe essere ammessa (Cassazione, Sentenza 21667 del 2017).

Nel caso invece in cui il lavoratore non fosse impegnato in un doppio lavoro, ma risultasse lo stesso carente nelle sue prestazioni? Allora si potrebbe ipotizzare il licenziamento per scarso rendimento (Cassazione, Sentenza 18678 del 2014).

 

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