Giornalisti pubblicisti, senza retribuzione regolare niente iscrizione

Giornalisti pubblicisti, senza retribuzione regolare niente iscrizione all’Albo: la Cassazione chiarisce cosa serve provare, quali documenti produrre e perché i pagamenti in contanti non bastano.

Giornalisti pubblicisti, senza retribuzione regolare niente iscrizione

Giornalisti pubblicisti, senza retribuzione regolare niente iscrizione all’Albo

Il principio è netto e non ammette deroghe: i giornalisti pubblicisti che non riescono a provare la regolare retribuzione da parte dell’editore non possono essere iscritti all’Albo. Lo ha stabilito in modo definitivo la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 24345, chiarendo che la mera produzione di articoli pubblicati — o il pagamento in contanti privo di adeguata documentazione fiscale — non è sufficiente a soddisfare il requisito di legge. Comprendere esattamente cosa si intende per «retribuzione regolare» permette agli aspiranti pubblicisti di strutturare correttamente il proprio percorso di iscrizione ed evitare il rigetto della domanda.

Il quadro normativo: l’art. 35 della L. n. 69/1963

Il riferimento normativo fondamentale è l’art. 35 della Legge n. 69/1963, che disciplina i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti. La disposizione richiede che l’aspirante pubblicista produca i giornali e periodici contenenti i propri scritti, corredati dai certificati dei direttori delle pubblicazioni, i quali devono comprovare un’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni. La norma individua quindi due elementi distinti e cumulativi: la continuità dell’attività (biennio minimo) e la regolarità della retribuzione. L’assenza anche di uno solo di questi elementi è sufficiente a determinare il rigetto dell’istanza di iscrizione.

La vicenda processuale: dai fatti alla Cassazione

La controversia trae origine da una deliberazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, depositata il 19 dicembre 2012, con cui — riformando il provvedimento del Consiglio regionale della Sicilia — era stata disposta l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti di una richiedente che aveva prodotto articoli apparsi sul giornale «Il Cammino».

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 63 della L. n. 69/1963. Il Tribunale di Palermo, con provvedimento depositato il 19 febbraio 2014, ha annullato la delibera. Il Consiglio Nazionale ha proposto appello, che la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato con sentenza del 2015, affermando che «non sia stata provata la sussistenza del requisito concernente la regolare retribuzione». Il Consiglio Nazionale ha quindi proposto ricorso per cassazione, anch’esso rigettato dalla Suprema Corte.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Corte Suprema ha ribadito con chiarezza che, ai fini dell’iscrizione all’Albo, non è sufficiente dimostrare l’attività biennale attraverso la mera produzione di scritti pubblicati e le certificazioni degli editori. È necessario fornire altresì il riscontro della «regolarità» dei compensi ai sensi di legge. In particolare, la Corte ha escluso che il pagamento in contanti, in assenza di una dichiarazione fiscale diversa dalla sola certificazione del versamento della ritenuta d’acconto, possa soddisfare il requisito della retribuzione regolare.

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Il ragionamento della Corte si fonda su una lettura sistematica della norma: la «regolarità» non attiene soltanto alla periodicità dei pagamenti, ma investe anche la loro tracciabilità e conformità agli obblighi fiscali e contributivi. Un compenso non documentato in modo fiscalmente corretto non può essere considerato «regolare» ai fini dell’iscrizione, indipendentemente dall’effettività dell’attività giornalistica svolta.

Cosa significa «retribuzione regolare» per i pubblicisti: indicazioni pratiche

La pronuncia offre indicazioni operative decisive per chi intende iscriversi all’elenco dei pubblicisti. La documentazione da produrre deve consentire di verificare non solo che i compensi siano stati effettivamente corrisposti, ma anche che lo siano stati in modo fiscalmente e giuridicamente corretto. In concreto, gli elementi che concorrono a dimostrare la regolarità della retribuzione includono:

  • Fatture o ricevute fiscali emesse dal collaboratore per ogni compenso percepito;
  • Certificazioni uniche (CU) rilasciate dall’editore, attestanti i compensi assoggettati a ritenuta d’acconto;
  • Estratti conto bancari o altri documenti che provino la tracciabilità dei pagamenti;
  • Dichiarazioni dei redditi nelle quali i compensi giornalistici siano stati regolarmente indicati.

Al contrario, la sola certificazione del versamento della ritenuta d’acconto — senza ulteriore documentazione — e i pagamenti in contanti non accompagnati da idonea documentazione fiscale non sono sufficienti. Il pubblicista che si trovi in questa situazione rischia il rigetto dell’istanza di iscrizione, come confermato dalla catena di decisioni che ha portato alla sentenza della Cassazione.

Perché questa sentenza rimane un riferimento attuale

Nonostante il tempo trascorso dalla pronuncia, il principio affermato dalla Cassazione conserva piena validità nel panorama ordinistico attuale. Le regole sull’iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti non hanno subito modifiche strutturali che ne abbiano alterato il nucleo essenziale: il requisito della retribuzione regolare biennale rimane il cardine del sistema. Anzi, l’evoluzione delle norme fiscali e la crescente attenzione alla tracciabilità dei pagamenti rendono oggi ancora più stringente l’obbligo di documentazione. Gli aspiranti pubblicisti — e i Consigli dell’Ordine chiamati a valutare le istanze — devono pertanto tenere ben presente questo orientamento giurisprudenziale consolidato.

FAQ: Giornalisti pubblicisti e requisito della retribuzione regolare

Un pagamento in contanti è sufficiente per dimostrare la retribuzione regolare?

No. La Cassazione ha chiarito che il pagamento in contanti, in assenza di adeguata documentazione fiscale (come fatture, ricevute o certificazioni uniche), non è sufficiente a provare la regolarità della retribuzione ai fini dell’iscrizione all’Albo dei pubblicisti.

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Quanti anni di attività retribuita sono necessari per l’iscrizione?

L’art. 35 della L. n. 69/1963 richiede almeno due anni di attività pubblicistica regolarmente retribuita. Sia la continuità biennale sia la regolarità della retribuzione devono essere provate documentalmente.

La certificazione del versamento della ritenuta d’acconto è sufficiente?

No. La Corte ha espressamente escluso che la sola certificazione del versamento della ritenuta d’acconto, senza ulteriori documenti fiscali, possa soddisfare il requisito della retribuzione regolare.

Quali documenti è consigliabile conservare durante il biennio di attività?

È opportuno conservare fatture o ricevute fiscali per ogni compenso, le Certificazioni Uniche rilasciate dall’editore, la documentazione bancaria dei pagamenti ricevuti e le dichiarazioni dei redditi nelle quali i compensi siano stati indicati.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine può iscrivere un pubblicista anche in assenza di prova della retribuzione regolare?

No. La delibera di iscrizione adottata in assenza di tale prova è soggetta a reclamo da parte della Procura Generale e può essere annullata, come avvenuto nel caso esaminato dalla Cassazione.

Per maggiori dettagli sulla vicenda e sull’importanza della regolarità della retribuzione per l’iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti, è possibile consultare la sentenza integrale cliccando su sentenza n. 24345.

 

La Redazione di Diritto & Lavoro

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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