Ape volontario pubblicato in Gazzetta il Decreto di attuazione

Ape volontario pubblicato in Gazzetta il Decreto di attuazione: analisi del DPCM 150, requisiti di accesso, meccanismo di rimborso ventennale, accordi quadro ABI-ANIA e simulatore INPS. Guida completa per i…

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Ape volontario: pubblicato in Gazzetta il Decreto di attuazione – tutto quello che c’è da sapere

L’Ape volontario ha compiuto un passaggio normativo decisivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 150 del 2017, il decreto di attuazione che ha reso operativo l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica. Capire il contenuto di questo provvedimento e le sue implicazioni pratiche è fondamentale per tutti i lavoratori che valutano un’uscita anticipata dal mercato del lavoro: il decreto definisce i requisiti di accesso, il meccanismo di rimborso e le tutele assicurative, ponendo le basi per una pianificazione previdenziale consapevole.

Cos’è l’Ape volontario e perché il Decreto di attuazione è così rilevante

L’Ape volontario — acronimo di Anticipo Pensionistico — è uno strumento che consente ai lavoratori di percepire un assegno-ponte prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. A differenza dell’Ape sociale, che è una prestazione assistenziale a carico dello Stato, l’Ape volontario si configura come un finanziamento privato: il lavoratore anticipa la propria pensione attingendo a un prestito bancario, garantito dalla futura prestazione previdenziale INPS e coperto da una polizza assicurativa caso morte.

Il DPCM di attuazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale rappresenta, in questo quadro, il tassello normativo che traduce le previsioni di legge in regole operative concrete, definendo le modalità di accesso, i tempi procedurali e i rapporti tra i soggetti coinvolti: INPS, istituti di credito (ABI) e compagnie assicurative (ANIA).

Il contenuto del DPCM 150: requisiti e meccanismo di funzionamento

Il decreto stabilisce che possono accedere all’Ape volontario i lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e maturato un minimo di 20 anni di contributi. L’assegno-ponte viene erogato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia e dovrà essere restituito in un massimo di 20 anni mediante trattenute mensili sulla pensione, una volta che questa viene liquidata.

A parziale compensazione del costo dell’operazione, la normativa riconosce un credito d’imposta pari al 50% degli interessi sul finanziamento e del premio assicurativo contro il rischio di premorienza. Il TAEG indicativo stimato dalle fonti governative si attestava intorno al 3,2%, ma il costo definitivo a carico del lavoratore dipende dalla sottoscrizione degli accordi quadro tra i Ministeri dell’Economia e del Lavoro e le associazioni di categoria bancarie e assicurative.

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Gli accordi quadro con ABI e ANIA: il nodo centrale

Il DPCM prevede che gli accordi quadro tra i Ministeri e ABI-ANIA vengano sottoscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Questi accordi sono determinanti perché definiscono le caratteristiche del finanziamento a rimborso ventennale e le condizioni della polizza assicurativa caso morte: senza di essi non è possibile conoscere con precisione il costo effettivo dell’anticipo né procedere all’erogazione concreta delle somme.

Solo dopo la formalizzazione di tali intese, l’INPS potrà pubblicare la propria circolare operativa e aprire la finestra per la presentazione delle domande di certificazione del diritto di accesso, primo step obbligatorio prima della domanda di Ape vera e propria.

Il ruolo dell’INPS: certificazione e tempi procedurali

Una volta avviata la procedura, l’INPS dispone di 60 giorni per certificare il diritto all’Ape volontario. Il lavoratore interessato può utilizzare il simulatore messo a disposizione dall’Istituto per verificare l’importo dell’anticipo a cui avrebbe diritto e calcolare l’ammontare della pensione netta al netto della rata di rimborso mensile.

A titolo esemplificativo: a fronte di una pensione netta “piena” di 2.000 euro, richiedendo un anticipo dell’80% (1.600 euro) per 24 mesi, l’assegno previdenziale percepito per i successivi 20 anni ammonterebbe a circa 1.775 euro netti. Se la pensione piena fosse invece di 1.400 euro, con un anticipo dell’80% (1.120 euro) per 24 mesi, l’assegno si attesterebbe intorno a 1.240 euro.

Il testo integrale dell’articolo del Sole 24 Ore sull’Ape volontario in Gazzetta

A illustrare nel dettaglio il quadro normativo al momento della pubblicazione del decreto è stato l’articolo del Sole 24 Ore a firma di Matteo Prioschi, dal titolo «Ape volontario agli ultimi ostacoli», che riportiamo integralmente di seguito per completezza documentale.

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, è in vigore da oggi il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre di attuazione dell’Ape volontario. Il percorso per rendere finalmente operativo l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica fa così un ulteriore passo avanti, ma non è ancora completato.
Mancano all’appello gli accordi quadro, tra i ministeri dell’Economia e del Lavoro da una parte e Abi e Ania dall’altra, relativi alle caratteristiche del finanziamento con rimborso ventennale e alla polizza caso morte che costituiscono i tasselli finanziari fondamentali dell’anticipo, che nelle sue linee generali è stato definito quasi un anno fa, con la legge di bilancio 2017. Proprio in base al Dpcm, gli accordi dovrebbero essere sottoscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi da oggi, ma dato che tutta l’operazione viaggia con un ritardo di oltre cinque mesi un’accelerazione sarebbe opportuna.
Dopo la sottoscrizione delle intese, dalle quali deriverà anche il costo effettivo dell’Ape a carico dei lavoratori interessati, l’Inps dovrà pubblicare la sua circolare e dare il via libera alla presentazione delle domande di certificazione del diritto di accesso all’anticipo, in primo luogo, e poi per l’Ape vero e proprio. Tenuto conto che l’istituto di previdenza avrà, in base alla norma, 60 giorni di tempo per certificare il diritto, presumibilmente i primi anticipi saranno erogati non prima dell’anno prossimo.
Poiché i contenuti del Dpcm erano già noti, dopo la firma da parte del presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta il 4 settembre, ora l’attenzione si sposta sugli accordi quadro. Solo dopo la loro sottoscrizione si potranno avere certezze in merito al costo a carico degli interessati.
L’Ape volontario si basa infatti su un prestito: a fronte di 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi, i lavoratori potranno chiedere un assegno ponte che sarà erogato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (a 66 anni e 7 mesi l’anno prossimo). Tale importo dovrà essere restituito in un massimo di 20 anni con trattenute mensili sulla pensione, una volta che la stessa viene erogata. A parziale copertura del costo dell’operazione, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 50% degli interessi sul finanziamento e sul premio assicurativo contro il rischio di premorienza. Fonti governative vicino al dossier hanno indicato un probabile Taeg del 3,2 per cento, tuttavia solo una volta definito tutto il quadro si potranno avere certezze.
In particolare i potenziali “apisti” potranno, tramite il simulatore messo a disposizione dall’Inps, verificare su quale importo potranno contare nel periodo antecedente la pensione e a quanto ammonterà concretamente la stessa al netto della rata di rimborso, al di là di percentuali che possono risultare di non facile comprensione. Per esempio, sulla base delle informazioni disponibili a oggi, a fronte di una pensione netta “piena” di 2.000 euro netti, chiedendo un anticipo dell’80%, quindi di 1.600 euro per 24 mesi, si incasserà un assegno previdenziale di circa 1.775 euro per 20 anni. Se la pensione “piena” a cui avrebbe diritto il lavoratore fosse di 1.400 euro netti, sempre a fronte di un anticipo dell’80% (cioè 1.120 euro) per 24 mesi, l’assegno sarà di circa 1.240 euro.

Ape volontario e Gazzetta Ufficiale: domande frequenti

Cosa ha stabilito il DPCM 150 pubblicato in Gazzetta Ufficiale sull’Ape volontario?

Il DPCM 150 ha definito le regole operative dell’Ape volontario: requisiti anagrafici e contributivi (63 anni di età e 20 anni di contributi), modalità di rimborso ventennale tramite trattenuta sulla pensione, credito d’imposta del 50% sugli interessi e sul premio assicurativo, e i termini entro cui INPS, ABI e ANIA devono sottoscrivere gli accordi quadro necessari all’avvio concreto delle erogazioni.

Qual è la differenza tra Ape volontario e Ape sociale?

L’Ape sociale è una prestazione assistenziale erogata direttamente dallo Stato a favore di categorie di lavoratori in condizioni di disagio (disoccupati, caregivers, addetti a lavori gravosi). L’Ape volontario è invece un finanziamento privato che il lavoratore richiede liberamente, a prescindere dalla propria condizione lavorativa, e che dovrà restituire con trattenute sulla futura pensione.

Quanto costa l’Ape volontario al lavoratore?

Il costo definitivo dipende dal TAEG concordato negli accordi quadro tra Ministeri, ABI e ANIA. Le stime governative indicavano un TAEG intorno al 3,2%. Il credito d’imposta del 50% sugli interessi e sul premio assicurativo riduce parzialmente l’onere a carico del lavoratore. Il simulatore INPS permette di calcolare l’impatto concreto sulla pensione futura.

L’Ape volontario è ancora attivo?

L’Ape volontario è stato uno strumento sperimentale introdotto dalla legge di bilancio 2017 e operativo per un periodo limitato. Per conoscere la disciplina previdenziale vigente e le opzioni di pensionamento anticipato attualmente disponibili, è consigliabile consultare le circolari INPS aggiornate e un consulente previdenziale o legale specializzato in diritto del lavoro.

 

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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