Sorveglianza sanitaria, il nuovo servizio online INAIL sul Registro di esposizione

Il nuovo servizio online INAIL per la sorveglianza sanitaria consente la trasmissione telematica del Registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici.

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Sorveglianza sanitaria e il nuovo servizio online INAIL sul Registro di esposizione: tutto quello che devi sapere

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici rappresenta uno dei pilastri del sistema prevenzionistico italiano. Con l’attivazione del nuovo servizio online INAIL per la trasmissione telematica del Registro di esposizione, il quadro normativo ha compiuto un passo decisivo verso la digitalizzazione degli obblighi datoriali. Comprendere il funzionamento di questo strumento — chi è tenuto ad utilizzarlo, con quali modalità e in quali termini — è essenziale per ogni datore di lavoro, medico competente e professionista della sicurezza sul lavoro.

Il quadro normativo di riferimento: dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008 al SINP

L’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria trova il proprio fondamento nell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e nelle successive modificazioni. La norma ha subordinato l’operatività di tale obbligo all’entrata in vigore del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), avvenuta il 12 ottobre 2016, con decorrenza differita di dodici mesi — fissata quindi al 12 ottobre 2017 — per consentire agli operatori di adeguarsi.

Il SINP costituisce l’infrastruttura digitale attraverso cui le informazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengono raccolte, elaborate e rese accessibili agli organismi di vigilanza, alle ASL e agli enti preposti al controllo. L’integrazione del Registro di esposizione in questo sistema rappresenta dunque non una mera formalità burocratica, bensì un rafforzamento strutturale della capacità ispettiva e preventiva dello Stato.

Il nuovo servizio online INAIL: cos’è e come funziona

Il nuovo servizio online INAIL sul Registro di esposizione consente la trasmissione telematica delle informazioni necessarie per l’istituzione e l’aggiornamento di due distinti registri:

  • il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
  • il Registro di esposizione ad agenti biologici.

Attraverso un unico inserimento telematico, il datore di lavoro — o il suo delegato — può adempiere contestualmente a tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nei confronti dell’organismo di vigilanza. Il registro di esposizione informatizzato diventa così immediatamente accessibile da parte dei funzionari dei Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, grazie alle credenziali in loro possesso, eliminando i ritardi e le inefficienze tipici della trasmissione cartacea.

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Le istruzioni operative e i dettagli procedurali sono contenuti nella circolare INAIL n. 43/2017, che rimane il documento di riferimento per interpretare correttamente gli adempimenti richiesti.

Chi può accedere al servizio online: i titolari di PAT

Nella prima fase di operatività, il servizio online INAIL è riservato ai datori di lavoro — o ai loro delegati — titolari di Posizione Assicurativa Territoriale (PAT). Si tratta dei soggetti già registrati nel sistema INAIL con una posizione assicurativa attiva, che possono autenticarsi al portale istituzionale e procedere direttamente con la trasmissione telematica dei dati.

Questo approccio graduale risponde a una logica di progressiva estensione del servizio, garantendo che la piattaforma venga testata e consolidata prima di essere aperta alla totalità dei soggetti obbligati.

La trasmissione via PEC per i datori di lavoro senza PAT

I datori di lavoro pubblici e privati non dotati di Posizione Assicurativa Territoriale, ma comunque assoggettati all’obbligo di tenuta e trasmissione del Registro di esposizione, devono provvedere all’inoltro dei dati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL nella sezione «Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia».

In questo caso, il datore di lavoro effettua un unico invio contestuale tramite PEC a due destinatari:

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  1. all’INAIL, all’indirizzo dmil@postacert.inail.it;
  2. all’indirizzo PEC della ASL territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva di riferimento.

Questa modalità garantisce che sia l’ente assicuratore sia l’organismo di vigilanza locale ricevano simultaneamente le informazioni necessarie per l’esercizio delle rispettive funzioni di controllo.

Perché la digitalizzazione del Registro di esposizione rafforza la sorveglianza sanitaria

L’introduzione del servizio online INAIL non è un mero aggiornamento tecnico: rappresenta un cambiamento qualitativo nel modo in cui la sorveglianza sanitaria viene esercitata e monitorata. Prima della digitalizzazione, i registri cartacei o le trasmissioni non standardizzate rendevano difficile per le ASL e per l’INAIL avere una visione aggiornata e sistematica dell’esposizione dei lavoratori ad agenti pericolosi.

Con il nuovo sistema, i funzionari dei Servizi di Prevenzione delle ASL possono accedere in tempo reale ai dati del registro, consentendo interventi ispettivi più mirati e tempestivi. Per i datori di lavoro, la trasmissione telematica riduce il rischio di errori formali e semplifica la documentazione da conservare ai fini di eventuali controlli.

Il testo originale della notizia (Sole 24 Ore, ottobre 2017)

Di seguito riportiamo il testo dell’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore (Firma: M. Piz.; Titolo: «Registri di esposizione online»), che ha dato conto del lancio del servizio:

È disponibile da ieri sul portale dell’Inail il nuovo servizio online per la trasmissione telematica delle informazioni necessarie per l’istituzione e l’aggiornamento del Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e del Registro di esposizione ad agenti biologici, obbligatoria da ieri.

Ne dà comunicazione la circolare n. 43/17, in cui l’Istituto ricorda anzitutto che l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria è stata prevista dall’articolo 8, comma 4, del dlgs 81/08 e successive modificazioni dopo l’entrata in vigore del Sistema informativo nazionale per le prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), in vigore dal 12 ottobre 2016, con decorrenza differita al 12 ottobre 2017.

Nella prima fase il nuovo servizio sarà disponibile soltanto per i datori di lavoro o loro delegati dotati di posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno provvedere inviando i dati relativi ai lavoratori tramite pec, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Inail nella sezione

La Redazione di Diritto & Lavoro

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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