Permesso retribuito per curare il cane concesso alla dipendente: il caso e il quadro giuridico
Il permesso retribuito per curare il cane concesso alla dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza” ha aperto un dibattito giuridico di grande rilievo nel diritto del lavoro pubblico. L’ateneo ha riconosciuto a una lavoratrice single il diritto di assentarsi per due giorni retribuiti al fine di assistere il proprio cane malato, applicando per analogia la clausola del CCNL dei dipendenti pubblici relativa al “grave motivo famigliare e personale”. Chi ha un animale domestico in casa sarà ben lieto di veder riconosciuta l’equiparazione del cane o del gatto a membro della famiglia; chi invece non condivide questa sensibilità storcerà il naso. Eppure, al di là delle opinioni personali, il caso pone questioni giuridiche concrete e merita un’analisi approfondita.
Il caso concreto: cosa è successo all’Università La Sapienza
Vediamo nel dettaglio quanto accaduto, riportando di seguito l’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore (Firma: Guido Minciotti; Titolo: “Permesso retribuito per curare il cane”).
Un permesso retribuito a norma di contratto collettivo dei dipendenti pubblici per «grave motivo famigliare e personale»: assistere il cane malato. È accaduto a Roma, dove una lavoratrice single dell’Università La Sapienza ha ottenuto di assentarsi dal lavoro per due giorni perché l’animale domestico necessitava di un intervento medico veterinario urgente e indifferibile alla laringe e poi andava accudito. A una prima richiesta della donna il datore di lavoro ha risposto, a voce, negativamente ma dopo il supporto tecnico-giuridico dell’ufficio legale della Lega antivivisezione e ricevuto anche il certificato del veterinario, le cose sono cambiate.
Le motivazioni alla base del parere positivo ricevuto dall’impiegata amministrativa sono che «la non cura di un animale di proprietà integra, secondo la Cassazione, il reato di maltrattamento degli animali previsto dal Codice penale all’art. 544-ter. Non solo. Vige il reato di abbandono di animale, come previsto dalla prima parte dell’articolo 727 del Codice penale», spiega una nota della Lav. È evidente, quindi, che non poter prestare, far prestare da un medico veterinario cure o accertamenti indifferibili all’animale, come in questo caso, rappresentava chiaramente un grave motivo personale e di famiglia, visto che la signora vive da sola e non aveva alternative per il trasporto e la necessaria assistenza al cane». Le sentenze di Cassazione citate sono la n. 21805 del 2007, III sez. penale e la n. 5979 del 2012, III sez. penale.
Soddisfazione degli animalisti: «D’ora in avanti, con le dovute certificazioni medico-veterinarie – ha detto il presidente Lav Gianluca Felicetti -, chi si troverà nella stessa situazione potrà citare questo importante precedente. Un altro significativo passo in avanti che prende atto di come gli animali non tenuti a fini di lucro o di produzione sono a tutti gli effetti componenti della famiglia», conclude.
Il fondamento giuridico: il CCNL del pubblico impiego e il “grave motivo personale”
La chiave di volta dell’intera vicenda risiede nell’interpretazione estensiva — e per certi versi analogica — della clausola contrattuale che consente al dipendente pubblico di fruire di permessi retribuiti in presenza di un grave motivo famigliare e personale. Il CCNL del comparto pubblico non fornisce un elenco tassativo delle situazioni che integrano tale fattispecie, lasciando all’interprete un margine di apprezzamento discrezionale. È proprio in questo spazio che si è inserita la decisione dell’Università La Sapienza.
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L’argomento decisivo è stato di natura penalistica: rifiutarsi di prestare cure urgenti a un animale di proprietà espone il detentore al rischio di rispondere del reato di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p. e, in talune circostanze, di abbandono ai sensi dell’art. 727 c.p. Se l’ordinamento penale impone al proprietario di garantire le cure necessarie all’animale, ne consegue che impedirgli di farlo — ad esempio per l’impossibilità di assentarsi dal lavoro — crea una situazione di conflitto normativo che giustifica il riconoscimento del permesso.
Il ruolo della giurisprudenza di legittimità
Le due sentenze della Corte di Cassazione, Sezione III penale, richiamate dalla Lega Antivivisezione (n. 21805 e n. 5979) consolidano il principio secondo cui la mancata cura dell’animale domestico può integrare la fattispecie penale di maltrattamento. Questo orientamento giurisprudenziale ha fornito la base argomentativa per trasformare un’esigenza affettiva in un obbligo giuridicamente rilevante, capace di qualificarsi come “grave motivo personale” ai fini contrattuali.
L’animale domestico come componente del nucleo familiare: evoluzione normativa e sociale
Il caso della dipendente della Sapienza si inserisce in un più ampio processo di riconoscimento giuridico del legame tra essere umano e animale da compagnia. Il legislatore italiano ha progressivamente rafforzato le tutele per gli animali, e la giurisprudenza civile ha iniziato a riconoscere il danno non patrimoniale da perdita dell’animale domestico in alcune pronunce di merito. Sul piano contrattuale, alcuni CCNL del settore privato hanno introdotto clausole specifiche per i permessi legati alla cura degli animali, segnalando una tendenza in atto che potrebbe consolidarsi ulteriormente nei prossimi rinnovi contrattuali.
Per i lavoratori single — come nel caso esaminato — la questione assume una rilevanza pratica ancora maggiore: in assenza di conviventi o familiari che possano supplire, l’impossibilità di assentarsi dal lavoro si traduce concretamente nell’impossibilità di adempiere all’obbligo di cura imposto dall’ordinamento.
Condizioni e documentazione necessarie per ottenere il permesso
Il precedente della Sapienza non autorizza richieste generiche o strumentali. Affinché il permesso retribuito per la cura del cane — o di qualsiasi altro animale domestico — possa essere concesso, è necessario che ricorrano alcune condizioni specifiche:
- Urgenza e indifferibilità dell’intervento veterinario: la situazione sanitaria dell’animale deve richiedere cure che non possono essere rinviate senza pregiudizio per la salute dello stesso.
- Certificazione medico-veterinaria: il lavoratore deve produrre un certificato del veterinario che attesti la natura urgente e indifferibile dell’intervento o delle cure.
- Assenza di alternative concrete: il richiedente deve dimostrare di non avere familiari, conviventi o altre persone in grado di provvedere al trasporto e all’assistenza dell’animale.
- Applicabilità della clausola contrattuale: la previsione del CCNL di riferimento deve contemplare i permessi per gravi motivi personali o familiari, con formulazione sufficientemente ampia da consentire l’interpretazione estensiva.
Il supporto di un’associazione di tutela degli animali o di un legale esperto in diritto del lavoro può rivelarsi determinante, come dimostra il ruolo svolto dall’ufficio legale della LAV nel caso in esame.
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Applicabilità nel settore privato: limiti e prospettive
Una domanda ricorrente tra i lavoratori riguarda la possibilità di invocare lo stesso principio nei rapporti di lavoro privato. La risposta non è univoca e dipende in larga misura dal CCNL applicato al singolo rapporto. Mentre il pubblico impiego dispone di clausole generali sui gravi motivi personali che si prestano all’interpretazione estensiva, molti contratti collettivi del settore privato elencano in modo più rigido le ipotesi di permesso retribuito, rendendo più difficile l’applicazione analogica.
Tuttavia, il datore di lavoro privato conserva sempre la facoltà di concedere permessi in via discrezionale, e la crescente sensibilità sociale verso il benessere animale potrebbe indurre le parti sociali a introdurre clausole ad hoc nei prossimi rinnovi contrattuali. Alcuni accordi aziendali di secondo livello hanno già percorso questa strada, configurando il permesso per la cura degli animali domestici come benefit di welfare aziendale.
FAQ: Permesso retribuito per curare il cane — Domande frequenti
Un dipendente pubblico può chiedere un permesso retribuito per portare il cane dal veterinario?
Sì, a condizione che l’intervento veterinario sia urgente e indifferibile, che il lavoratore non abbia alternative per l’assistenza all’animale e che produca idonea certificazione. Il precedente della Sapienza costituisce un riferimento importante, ma ogni caso va valutato singolarmente in base al CCNL applicabile.
Quale documentazione è necessaria?
È indispensabile il certificato del medico veterinario che attesti l’urgenza e l’indifferibilità delle cure. Può essere utile allegare anche una dichiarazione del lavoratore che illustri l’assenza di alternative per la gestione dell’animale.
Il permesso si applica anche ai gatti e ad altri animali domestici?
Il ragionamento giuridico sotteso al caso della Sapienza è applicabile a qualsiasi animale domestico detenuto non a fini di lucro, purché ricorrano le medesime condizioni di urgenza e di impossibilità di provvedere diversamente.
Il datore di lavoro privato è obbligato a concedere il permesso?
In assenza di una specifica previsione contrattuale o di accordo aziendale, il datore di lavoro privato non è obbligato. Tuttavia, può concederlo in via discrezionale. È opportuno verificare il CCNL di categoria e gli eventuali accordi integrativi applicabili.
Rifiutarsi di curare il proprio cane è un reato?
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la mancata cura dell’animale di proprietà può integrare il reato di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p. Questo obbligo giuridico di cura è stato determinante per il riconoscimento del permesso nel caso esaminato.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



