Infortuni brevi, il nuovo onere di comunicazione dei datori di lavoro: quadro normativo e adempimenti pratici
Il tema degli infortuni brevi e del nuovo onere di comunicazione dei datori di lavoro continua a rappresentare uno snodo critico nella gestione della sicurezza sul lavoro. Capire esattamente cosa si intende per infortunio breve, quali obblighi gravano sul datore di lavoro e come assolvere correttamente l’adempimento telematico nei confronti dell’INAIL permette di evitare sanzioni e di contribuire in modo consapevole alla costruzione del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione (SINP). Di seguito ricostruiamo il quadro normativo, le modalità operative e le criticità ancora aperte.
Che cosa si intende per infortunio breve
Si definisce infortunio breve l’evento lesivo che – compreso il giorno in cui si è verificato – comporta l’assenza dal lavoro di un solo giorno oppure di un periodo compreso tra uno e tre giorni. Questi infortuni sono esclusi dall’obbligo di denuncia ai fini assicurativi previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, il quale si applica soltanto agli eventi con prognosi superiore a tre giorni e che danno diritto all’indennizzo INAIL. La distinzione è quindi netta: gli infortuni brevi non generano diritto all’indennizzo, ma – e qui risiede la novità normativa – devono comunque essere comunicati all’Istituto ai soli fini statistici e informativi.
Il fondamento normativo: D.Lgs. n. 81/2008 e il SINP
L’obbligo di comunicazione degli infortuni brevi trova il proprio fondamento nella lettera r) del comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), che impone ai datori di lavoro di comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, anche gli infortuni con prognosi di un giorno oltre a quello dell’infortunio. La norma è collegata all’istituzione del SINP – Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, strumento pensato per raccogliere dati omogenei sugli infortuni e orientare le politiche di prevenzione.
Il percorso di entrata in vigore dell’obbligo è stato tortuoso: originariamente il comma 1-bis della medesima disposizione prevedeva che l’obbligo decorresse sei mesi dopo l’attivazione del SINP; il successivo decreto cosiddetto «mille proroghe» (D.L. n. 244/2016) ha spostato il termine a dodici mesi. Poiché il SINP è stato istituito dal D.L. n. 183/2016 con efficacia dal 12 ottobre 2016, l’obbligo di comunicazione degli infortuni brevi è divenuto operativo a partire dal 12 ottobre dell’anno successivo all’istituzione del sistema.
Il nuovo onere di comunicazione: cosa cambia per i datori di lavoro
La novità sostanziale introdotta dalla normativa consiste nell’estensione dell’obbligo comunicativo anche agli infortuni con prognosi tra 1 e 3 giorni, categoria fino ad allora esclusa da qualsiasi adempimento verso l’INAIL. I datori di lavoro devono quindi gestire due distinti flussi informativi:
- Comunicazione ai fini statistici e informativi: per gli infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni (oltre al giorno dell’evento), senza diritto all’indennizzo.
- Denuncia ai fini assicurativi: per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, che dà diritto all’indennizzo INAIL e deve continuare a essere presentata secondo le regole ordinarie.
È importante sottolineare che, come chiarito dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, la denuncia ai fini assicurativi vale automaticamente anche ai fini informativi e statistici: non è quindi necessario duplicare l’adempimento per gli infortuni di durata superiore a tre giorni.
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Modalità operative: come effettuare la comunicazione telematica
Le regole per assolvere il nuovo adempimento ricalcano sostanzialmente quelle della classica denuncia assicurativa. Come precisato dall’INAIL nella propria circolare del 13 luglio 2013, la comunicazione telematica deve essere effettuata dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico – o meglio, del numero identificativo del protocollo di invio del certificato trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
Sul punto si inserisce un’ulteriore evoluzione procedurale: come illustrato dall’INAIL nella circolare n. 10/2016, anche il certificato medico di infortunio è stato dematerializzato e deve essere trasmesso online all’Istituto dai medici o dalle strutture di pronto soccorso. Il datore di lavoro riceve quindi il numero di protocollo del certificato digitale e da quel momento decorrono le 48 ore per la comunicazione.
Il modulo telematico e i dati da compilare
In assenza di ulteriori indicazioni specifiche da parte dell’INAIL, si ritengono applicabili le istruzioni operative contenute nella circolare del 13 luglio 2013, che invita le aziende a utilizzare lo stesso modulo telematico già in uso per la denuncia ai fini assicurativi. L’unica differenza rilevante nella compilazione riguarda i dati retributivi: nella comunicazione ai soli fini statistici, il datore non è obbligato a inserirli, poiché non vi è alcun calcolo dell’indennità da effettuare.
Il caso dell’infortunio che si prolunga oltre i tre giorni
Una delle criticità operative più rilevanti riguarda l’ipotesi in cui un infortunio inizialmente comunicato ai soli fini statistici – perché la prognosi era di uno o tre giorni – si prolunghi successivamente oltre i tre giorni, rendendo necessaria anche la denuncia ai fini assicurativi. La norma non disciplina espressamente questo scenario e l’INAIL non ha ancora fornito indicazioni univoche in merito.
Il dubbio interpretativo è il seguente: è sufficiente integrare la comunicazione statistica già inviata con i dati retributivi mancanti e trasmettere via PEC il certificato medico di continuazione? Oppure occorre inviare una seconda e distinta denuncia ai fini assicurativi? La seconda soluzione, sebbene non auspicabile per il carico burocratico che comporta, rimane l’alternativa più prudente in assenza di chiarimenti ufficiali. Si raccomanda ai datori di lavoro di monitorare le eventuali circolari esplicative dell’INAIL e di adeguare le procedure interne non appena vengano fornite indicazioni definitive.
Riepilogo degli adempimenti: schema operativo per i datori di lavoro
Per orientarsi con chiarezza nel nuovo quadro normativo, è utile tenere a mente le seguenti distinzioni operative:
- Infortunio con prognosi di 1 giorno oltre il giorno dell’evento: comunicazione telematica all’INAIL entro 48 ore dal ricevimento del numero di protocollo del certificato medico digitale, ai soli fini statistici, senza compilazione dei dati retributivi.
- Infortunio con prognosi tra 2 e 3 giorni: stessa comunicazione telematica ai fini statistici, con le medesime modalità e tempistiche.
- Infortunio con prognosi superiore a 3 giorni: denuncia ai fini assicurativi (che vale anche ai fini statistici), con compilazione completa del modulo inclusi i dati retributivi.
- Infortunio inizialmente breve che si prolunga: in attesa di chiarimenti INAIL, valutare l’invio di una denuncia assicurativa separata a tutela del lavoratore e del datore di lavoro.
FAQ – Domande frequenti sugli infortuni brevi e l’obbligo di comunicazione
Gli infortuni brevi danno diritto all’indennizzo INAIL?
No. Gli infortuni con prognosi fino a tre giorni (oltre al giorno dell’evento) non danno diritto all’indennizzo INAIL. La comunicazione telematica è dovuta esclusivamente ai fini statistici e informativi, per alimentare il SINP.
Entro quanto tempo il datore di lavoro deve comunicare l’infortunio breve?
Il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione telematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del numero di protocollo del certificato medico digitale trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria.
È necessario un modulo diverso rispetto alla denuncia assicurativa ordinaria?
No. Si utilizza lo stesso modulo telematico della denuncia assicurativa, con la sola differenza che per gli infortuni brevi non è obbligatorio compilare i campi relativi ai dati retributivi.
Cosa succede se l’infortunio breve si prolunga oltre i tre giorni?
In questo caso sorge l’obbligo di denuncia ai fini assicurativi. In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’INAIL, la soluzione più prudente è inviare una denuncia assicurativa separata, completa di tutti i dati retributivi, e trasmettere il certificato medico di continuazione via PEC all’Istituto.
La denuncia assicurativa per infortuni superiori a tre giorni deve essere presentata anche ai fini statistici?
No. La legge prevede espressamente che la denuncia ai fini assicurativi valga automaticamente anche ai fini informativi e statistici: non è necessario duplicare l’adempimento.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



