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Rischi professionali per avvocati, ultimi giorni per la stipula della polizza:

Mercoledì 11 ottobre sarà l’ultimo giorno utile per sottoscrivere la polizza rischi professionali per gli avvocati che dovranno altresì stipulare una ulteriore polizza contro gli infortuni, entrambe rese obbligatorie dal DM 22 settembre 2016.

Per chiarire bene tutta la vicenda della stipula obbligatoria della polizza rischi professionali e contro gli infortuni è anche l’articolo pubblicato oggi (2.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Valentina Maglione; Titolo: “Avvocati, corsa alla polizza giusta”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Sono gli ultimi giorni per gli avvocati per stipulare (o adeguare) le polizze assicurative. Da mercoledì 11 ottobre diventa infatti obbligatorio anche per i legali, le associazioni e le società essere coperti contro i rischi derivanti dall’attività professionale. Non solo. Gli avvocati devono anche dotarsi di una polizza contro gli infortuni.

I legali si allineano così alle altre professioni, per cui l’assicurazione per la responsabilità professionale è vincolante dal 2013. E benché una quota dei legali avesse precorso i tempi, stipulando una polizza contro i rischi della professione già in passato, «almeno il 50% dei colleghi prima dell’obbligo non era assicurato», stima Davide Calabrò, componente del Consiglio nazionale forense.

In questi mesi sono tanti i legali che si sono attivati per raccogliere informazioni sulle polizze; e i contatti con gli operatori e gli organismi dei professionisti si sono intensificati nelle ultime settimane.
Il conto alla rovescia non vale solo per chi non ha ancora una polizza: anche per chi è già assicurato sono gli ultimi giorni per le verifiche. Dall’11 ottobre infatti i contratti dovranno essere adeguati alle condizioni e ai massimali minimi stabiliti un anno fa dal ministero della Giustizia con decreto.

Attenzione, quindi, a cercare la polizza giusta: non tutte quelle offerte dal mercato potrebbero essere allineate ai nuovi parametri.

Le condizioni

A stabilire i requisiti delle polizze Rc per gli avvocati è il decreto ministeriale del 22 settembre 2016. Si precisa l’oggetto della polizza, che deve coprire ogni tipo di danno provocato dall’avvocato, anche per colpa grave, ai clienti e ai terzi nello svolgimento della professione. L’assicurazione deve anche coprire i fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Il decreto specifica quali sono le «attività professionali» che le polizze devono coprire: non solo la rappresentanza e la difesa in giudizio e davanti agli arbitri, ma anche gli atti connessi (come le iscrizioni a ruolo e le notifiche), la consulenza e l’assistenza stragiudiziali, la redazione di pareri e contratti, l’assistenza in mediazione e negoziazione assistita, la custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito.

Attenzione, poi, alla durata della garanzia: la polizza deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e una clausola di ultrattività almeno decennale, ma solo per gli avvocati che cessano l’attività mentre la polizza è in vigore: devono essere coperte le richieste di risarcimento presentate entro dieci anni dalla chiusura dello studio.

Il decreto indica anche i massimali minimi da garantire, variabili in base al fatturato e alla dimensione dello studio.

Da non dimenticare, infine, la polizza sugli infortuni, che deve coprire gli avvocati e i loro collaboratori, praticanti e dipendenti non assicurati dall’Inail.

La scelta

Il mercato si è perlopiù adeguato ai requisiti previsti. E, benché le coperture siano aumentate, «i costi non stanno salendo – afferma Giorgio Moroni, responsabile italiano ed europeo della Specialty professional services di Aon – anzi: l’obbligatorietà sta facendo scendere i prezzi, soprattutto per i giovani avvocati».

Le offerte, quindi, non mancano ma occorre fare attenzione nelle ricerche “fai-da-te” delle polizze; ad esempio non tutte prevedono di default l’opzione per l’ultrattività decennale.

Per offrire polizze “sicure” si sono attivati nei mesi scorsi gli organismi degli avvocati. A partire dall’ente previdenziale Cassa forense, che già dal 2001 ha stipulato con le compagnie convenzioni per le assicurazioni Rc. «Da gennaio scorso – spiega Immacolata Troianiello, consigliere della Cassa – abbiamo iniziato a esaminare le convenzioni attive per aggiornarle e le nuove proposte . Oggi sono sette le convenzioni tra cui i nostri iscritti possono scegliere e aumenteranno se riceveremo altre offerte adeguate». Ci sono poi le convenzioni stipulate dalle associazioni, come l’Aiga.

E nei prossimi giorni anche il Cnf stipulerà una convenzione che include la polizza Rc e quella contro gli infortuni. «La sottoscrizione – rileva Calabrò – arriva al termine di una gara bandita per individuare condizioni particolarmente favorevoli. Viene garantita l’ultrattività illimitata della garanzia in caso di cessazione dell’attività, perché il limite decennale può non essere sufficiente se il danno viene scoperto a molti anni di distanza dall’errore. Inoltre – prosegue – se in un singolo Ordine gli iscritti aumentano da un anno all’altro sono previsti sconti per tutti gli assicurati».

E per gli avvocati che non si assicurano o non adeguano i contratti entro l’11 ottobre? Si tratterà di situazioni note agli Ordini, a cui vanno comunicati gli estremi delle polizze, e sanzionate come illeciti disciplinari. «Dopo l’11 ottobre – dice Calabrò – ci sarà un periodo di confusione iniziale. Dall’anno prossimo inizieremo a monitorare i dati».

 

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