Copiare ai concorsi deve essere fatto senza commettere errori: cosa dice la giurisprudenza
La questione del copiare ai concorsi pubblici e professionali è più articolata di quanto sembri: non basta escludere entrambi i candidati con elaborati simili, occorre accertare chi ha copiato dall’altro e come. Il TAR Napoli, con la sentenza n. 4348/2017, ha fissato un principio destinato a fare scuola — e che, ancora oggi, orienta commissioni e giudici amministrativi — sintetizzabile così: copiare ai concorsi deve essere fatto senza commettere errori, altrimenti gli errori stessi diventano la prova del plagio. Capire questa logica permette ai candidati, ai commissari e ai professionisti del diritto di muoversi con maggiore consapevolezza nel contesto concorsuale.
Il caso del TAR Napoli: la sentenza che ha ridefinito le regole sul plagio concorsuale
Il TAR di Napoli, nella sentenza 12 settembre 2017 n. 4348, relativa alla prova scritta per l’accesso alla professione di avvocato, ha affrontato una situazione emblematica: due elaborati in parte identici avevano causato l’esclusione di entrambi i candidati, senza che la commissione individuasse chi avesse copiato dall’altro. I giudici hanno tuttavia annullato una delle esclusioni, ritenendo semplicistica la doppia sanzione automatica.
Secondo il TAR, occorre stabilire chi, tra gli autori di lavori pressoché identici, avesse copiato dall’altro. Nel caso specifico, l’elemento rivelatore era inequivocabile: solo uno dei compiti conteneva specifici errori ortografici, grammaticali e sintattici. L’elaborato dell’altro candidato era privo di tali errori e presentava un’esposizione compiuta e coerente. Per questo motivo il TAR ha limitato l’esclusione a uno solo dei concorrenti — quello il cui testo, con gli errori inclusi, tradiva la copia fedele.
Come ironizzava un celebre professore universitario: «Anche per copia bisogna essere intelligenti!». La battuta, al netto della sua ironia, fotografa perfettamente il principio giuridico: se si copia replicando anche gli errori altrui, si fornisce alla commissione — e al giudice — la prova più nitida del plagio.
Il quadro giurisprudenziale: Consiglio di Stato e plagio reciproco
La sentenza napoletana non è isolata: si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che vale la pena ricostruire per comprendere appieno i margini di tutela del candidato.
Plagio reciproco: non è necessario individuare l’autore originario
In altri casi (Consiglio di Stato, sentenza n. 616/2004) nelle copiature reciproche non è stato ritenuto necessario individuare l’autore del plagio, né si è ritenuto di approfondire come e dove la copiatura possa essere avvenuta. Si può essere esclusi per plagio reciproco anche quando — come chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6113/2011 — i candidati abbiano effettuato le prove scritte in edifici diversi. La distanza fisica, dunque, non esclude di per sé la possibilità di un accordo fraudolento.
Quando scatta l’esclusione per plagio nei concorsi pubblici
Nei concorsi pubblici, l’esclusione è legittima quando emerge una riproduzione fedele di un testo, vale a dire quando manchi ogni autonoma rielaborazione da parte del candidato o si riscontri un’impostazione del tema — o di parte di esso — che imiti altri scritti. In questi casi (Consiglio di Stato, n. 279/2015) è sufficiente una comparazione con testi e articoli già pubblicati per accertare il plagio.
Non basta mascherare il plagio modificando alcune parti o riformulando singoli periodi: anche una piccola porzione dell’elaborato può essere idonea a integrare la fattispecie. La rielaborazione deve essere genuina e autonoma, non meramente imitativa.
Il controllo del giudice amministrativo: logica e razionalità dell’esclusione
Il TAR non può sostituirsi alla commissione giudicatrice nella valutazione del merito dei compiti, ma può — e deve — valutare la correttezza dell’esclusione sotto i profili della logica e della razionalità. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1210/2012) ha precisato che il giudice verifica se la copiatura sia evidente e rilevante: l’esclusione è legittima solo in presenza di una rielaborazione servile e meramente imitativa, non di semplici coincidenze lessicali o di impostazione.
Le difese possibili per il candidato accusato di plagio
Capire quali strumenti difensivi siano concretamente praticabili è fondamentale per chi intenda impugnare un provvedimento di esclusione. La giurisprudenza ha delineato un perimetro abbastanza preciso.
L’unica difesa efficace è quella che giustifichi la riproduzione di una frase o di un’espressione ricorrendo al precedente studio approfondito di quel testo o alle ordinarie capacità mnemoniche del candidato. Si tratta, in sostanza, di dimostrare che la coincidenza testuale non deriva da copiatura, bensì da una memorizzazione legittima avvenuta durante la preparazione.
Nei concorsi che ammettono la consultazione di codici commentati, non è possibile escludere candidati che attingano espressioni o frasi da sentenze e massime, qualora provengano da testi la cui consultazione è espressamente consentita. Questo principio ha trovato applicazione, tra l’altro, per gli esami di abilitazione forense, con riferimento alla legge n. 244/2016, che ha progressivamente ridefinito i materiali consultabili durante le prove scritte.
Implicazioni pratiche per commissioni e candidati
La lezione che emerge dall’insieme di questa giurisprudenza è duplice. Per le commissioni esaminatrici, la doppia esclusione automatica in caso di elaborati identici non è sempre legittima: occorre un’analisi comparativa che individui, ove possibile, chi abbia copiato dall’altro, utilizzando elementi oggettivi come errori, lacune e coerenza espositiva. Per i candidati, la consapevolezza che ogni imperfezione replicata diventa una prova a carico dovrebbe scoraggiare qualsiasi tentativo di plagio — e, in caso di esclusione ingiusta, fornire argomenti concreti per il ricorso al TAR.
In definitiva, il principio per cui copiare ai concorsi deve essere fatto senza commettere errori non è una provocazione, ma una sintesi giuridicamente precisa: gli errori, quando replicati fedelmente, sono la firma del plagiario.
FAQ: domande frequenti sul plagio nei concorsi
Possono essere esclusi entrambi i candidati con elaborati identici?
Sì, ma non automaticamente. La commissione deve motivare la doppia esclusione e, ove possibile, individuare chi abbia copiato dall’altro. Il TAR può annullare l’esclusione del candidato che non risulti essere l’autore del plagio.
La distanza fisica tra i candidati esclude il plagio?
No. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il plagio reciproco può essere accertato anche quando i candidati abbiano sostenuto la prova in edifici diversi.
Basta modificare alcune frasi per evitare l’accusa di plagio?
No. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la rielaborazione debba essere genuina e autonoma. Modifiche superficiali o riformulazioni parziali non sono sufficienti a escludere il plagio.
Come si può difendere un candidato accusato ingiustamente di plagio?
Dimostrando che la coincidenza testuale deriva da studio approfondito e memorizzazione legittima, oppure — nei concorsi che lo consentono — che le espressioni riprodotte provengono da testi la cui consultazione era autorizzata.
Il TAR può rivalutare il merito dell’elaborato?
No. Il controllo del giudice amministrativo è limitato alla logicità e razionalità del provvedimento di esclusione, non si estende alla valutazione nel merito della qualità dell’elaborato.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



