FIS: i chiarimenti INPS sull’assegno ordinario e di solidarietà
Capire come funziona il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) è essenziale per datori di lavoro e professionisti HR che devono gestire situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale. I chiarimenti INPS sull’assegno ordinario e di solidarietà — contenuti nella Circolare n. 130 — costituiscono ancora oggi il riferimento interpretativo fondamentale per l’applicazione corretta dello strumento, integrando le disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 con indicazioni operative di immediata utilità pratica.
Che cos’è il FIS e a chi si applica
Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) è lo strumento di sostegno al reddito destinato ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria e che non hanno costituito un fondo di solidarietà bilaterale alternativo. Il FIS garantisce due distinte prestazioni: l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà, ciascuna con presupposti, causali e platee di beneficiari differenti. Comprendere la distinzione tra i due istituti è il primo passo per un utilizzo corretto del Fondo.
I chiarimenti INPS sul FIS: la Circolare n. 130 e il suo valore interpretativo
L’INPS, con la Circolare n. 130, ha fornito importanti chiarimenti sul funzionamento del FIS — il Fondo di Integrazione Salariale — che prevede sia l’assegno ordinario che l’assegno di solidarietà. Il documento costituisce un vero e proprio vademecum operativo, chiarendo le causali ammesse, i criteri di valutazione delle domande e la compatibilità delle prestazioni con altri istituti contrattuali e previdenziali. Dei chiarimenti INPS sul FIS di cui alla circolare ci parla anche un articolo del Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: «Assegno ordinario con requisiti CIG») che vi proponiamo di seguito.
Con la circolare 130 l’Inps fornisce un prezioso vademecum sulla funzionalità del Fondo di integrazione salariale (Fis) che garantisce due misure: l’assegno ordinario e quello di solidarietà.
Il primo è limitato ai soli datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti nel semestre precedente e viene concesso in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cigo (escluse le intemperie stagionali) e Cigs. Per quest’ultima, sono ammesse solamente la riorganizzazione e la crisi aziendale.Riguardo alle causali della Cigo, la circolare rimanda integralmente ai criteri dettati dal Dm 95442/2016, che sono validi anche per il Fis e trovano applicazione per le domande di assegno ordinario trasmesse a decorrere dal 29 giugno 2016.
Riorganizzazione
Per quanto attiene alle causali Cigs, le domande saranno valutate in base ai criteri contenuti nel Dm 94033/2016, per le istanze inviate dal 9 febbraio 2016. Per i casi di riorganizzazione aziendale, i datori di lavoro devono presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Il valore medio annuo degli investimenti deve essere superiore a quello, della stessa tipologia, rilevato nel biennio precedente.
Considerato che l’intervento del Fis è previsto fino a un massimo di 26 settimane in un biennio mobile, la condizione relativa agli investimenti è soddisfatta laddove il valore medio semestrale degli stessi, contenuto nel programma, sia superiore a quello medio semestrale degli investimenti operati nell’anno precedente. Inoltre, non è necessaria la coincidenza tra chi effettua gli investimenti e il datore di lavoro; è sufficiente il relativo collegamento e la funzionalità degli stanziamenti rispetto al piano.
Con riferimento al recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario (in misura almeno pari al 70%), viene ribadito che, in questo ambito, si colloca sia il rientro in azienda dei sospesi che il riassorbimento degli stessi in unità produttive della stessa o di altre imprese.
→ Leggi anche: Assegno di accompagnamento alla pensione e fondi di solidarietà bilaterali: accesso e disciplina operativa
Crisi
La crisi aziendale può generarsi per eventi improvvisi e imprevisti, esterni alla gestione, ovvero per cause interne. In questo ultimo caso, la valutazione riguarderà l’andamento negativo o involutivo degli indicatori economico finanziari (fatturato, risultato operativo, d’impresa, indebitamento).Inoltre, è necessario che l’organico sia mantenuto o ridimensionato. Non sono, tuttavia, precluse in assoluto nuove assunzioni, che devono essere giustificate, oltre che necessarie, e compatibili con le finalità dell’intervento richiesto. Ammesse anche le misure incentivanti, sempre che i nuovi lavoratori abbiano un livello diverso da quello posseduto dai sospesi o siano impiegati in altre unità produttive. Contemplata, altresì, l’assunzione a tempo determinato per la sostituzione di personale in maternità.
Anche per la crisi, i parametri di valutazione vanno rivisti, riferendoli all’anno precedente in luogo del biennio.
Assegno di solidarietà
L’assegno di solidarietà riguarda tutti i datori di lavoro interessati al Fis e postula la sottoscrizione di un accordo sindacale qualificato, finalizzato a evitare le eccedenze di personale o i licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. La solidarietà non necessita di causali specifiche: l’assegno viene concesso sulla scorta dell’accordo siglato e delle finalità perseguite (gestione delle eccedenze di personale).
Circa la compatibilità dei due assegni (ordinario e di solidarietà) con altre prestazioni e con vari istituti contrattuali, l’Inps fa presente che il Fis – durante l’arco temporale di percezione dei due interventi – non erogherà né assegni familiari, né Tfr; l’istituto, infine, segnala la non integrabilità dell’indennità sostitutiva delle ferie, delle festività soppresse e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Assegno ordinario FIS: requisiti, causali e durata massima
L’assegno ordinario del FIS è accessibile esclusivamente ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Le causali ammesse ricalcano quelle della Cigo — ad eccezione delle intemperie stagionali — e, per la componente straordinaria, si limitano alla riorganizzazione aziendale e alla crisi d’impresa. La durata massima dell’intervento è fissata in 26 settimane nel biennio mobile, un vincolo temporale che impone una pianificazione accurata da parte del datore di lavoro già nella fase di predisposizione del programma.
Sul piano procedurale, le domande devono essere corredate da documentazione tecnico-economica che dimostri la sussistenza della causale invocata: nel caso della riorganizzazione, il piano degli investimenti; nel caso della crisi, gli indicatori economico-finanziari che attestino il deterioramento della situazione aziendale. L’INPS valuta le istanze applicando i criteri dei decreti ministeriali di riferimento, con un approccio che privilegia la coerenza tra la causale dichiarata e le misure concretamente adottate dall’impresa.
Assegno di solidarietà FIS: accordo sindacale e finalità di tutela occupazionale
L’assegno di solidarietà si distingue nettamente dall’assegno ordinario per la sua natura negoziale: presuppone la stipula di un accordo sindacale qualificato tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L’obiettivo dichiarato dell’accordo deve essere la prevenzione delle eccedenze di personale o l’evitare licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo, mediante una riduzione concordata dell’orario di lavoro.
→ Leggi anche: Assegni straordinari di sostegno al reddito nei Fondi di solidarietà bilaterali: accesso e disciplina operativa
A differenza dell’assegno ordinario, la solidarietà non richiede la dimostrazione di una causale specifica: è l’accordo sindacale stesso, con le finalità che incorpora, a costituire il presupposto della prestazione. Questo rende lo strumento particolarmente flessibile e adatto a situazioni in cui l’impresa intende gestire proattivamente le eccedenze senza ricorrere ai licenziamenti collettivi.
Compatibilità del FIS con altri istituti: cosa non spetta durante la fruizione
Un aspetto operativo di primaria importanza riguarda la compatibilità delle prestazioni FIS con altri istituti previdenziali e contrattuali. I chiarimenti INPS sull’assegno ordinario e di solidarietà precisano che, durante il periodo di fruizione del FIS, l’Istituto non eroga:
- assegni familiari;
- TFR (trattamento di fine rapporto).
Sono inoltre escluse dall’integrazione le seguenti voci retributive:
- indennità sostitutiva delle ferie;
- indennità per festività soppresse;
- indennità sostitutiva del preavviso.
Queste limitazioni devono essere tenute in considerazione nella fase di calcolo del costo complessivo dell’intervento e nella comunicazione ai lavoratori interessati, al fine di evitare contestazioni successive.
FAQ: domande frequenti sul FIS e i chiarimenti INPS
Il FIS si applica anche alle aziende con meno di 15 dipendenti?
L’assegno ordinario del FIS è riservato ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Le aziende con un organico inferiore possono invece accedere all’assegno di solidarietà, che non prevede soglie dimensionali minime, purché rientranti nel campo di applicazione del FIS.
Quali sono le causali ammesse per l’assegno ordinario FIS?
Le causali ricalcano quelle della Cigo (escluse le intemperie stagionali) e, per la componente straordinaria, si limitano alla riorganizzazione aziendale e alla crisi d’impresa, secondo i criteri stabiliti dai decreti ministeriali di riferimento.
È necessario un accordo sindacale per accedere all’assegno ordinario?
No. L’accordo sindacale qualificato è un requisito specifico dell’assegno di solidarietà, non dell’assegno ordinario. Per quest’ultimo, il datore di lavoro deve invece dimostrare la sussistenza della causale invocata attraverso la documentazione tecnico-economica richiesta dall’INPS.
Per quanto tempo si può fruire dell’assegno ordinario FIS?
La durata massima dell’assegno ordinario è di 26 settimane nel biennio mobile, un limite che impone una pianificazione attenta dell’intervento sin dalla fase di presentazione della domanda.
Il TFR matura durante la fruizione del FIS?
I chiarimenti INPS precisano che il FIS non eroga il TFR durante il periodo di fruizione delle prestazioni. Il trattamento di fine rapporto non viene quindi integrato dall’Istituto per le ore non lavorate coperte dall’assegno ordinario o di solidarietà.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



