Apprendisti e diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato: quadro normativo e orientamenti ministeriali
Una delle questioni più delicate nel diritto del lavoro riguarda il rapporto tra il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e le peculiarità del contratto di apprendistato. Capire quando tale diritto si attiva — e quando, invece, non può essere invocato — permette di evitare contestazioni ispettive e contenziosi che possono rivelarsi onerosi per le imprese. Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 2 del 2017, ha fornito chiarimenti fondamentali in risposta a un quesito avanzato dalla Confcommercio, chiarimenti che conservano piena rilevanza applicativa anche oggi.
Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato: la norma di riferimento
Il punto di partenza è l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, che disciplina il diritto di precedenza dei lavoratori a termine. La disposizione stabilisce che, “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.”
La ratio della norma è chiara: tutelare il lavoratore che abbia già dimostrato le proprie competenze presso un determinato datore di lavoro, riconoscendogli una corsia preferenziale rispetto a candidati esterni quando si apra una posizione stabile. Il diritto deve essere esercitato dal lavoratore mediante comunicazione scritta al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine.
La natura giuridica del contratto di apprendistato e il suo impatto sul diritto di precedenza
Per rispondere correttamente al quesito della Confcommercio, il Ministero ha richiamato la qualificazione giuridica del contratto di apprendistato. L’articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, connotato dall’obbligo datoriale di impartire formazione all’apprendista secondo un piano formativo individuale, al fine di consentirgli di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e una propria qualificazione professionale.
Questa qualificazione non è meramente teorica: essa produce conseguenze pratiche dirette. Poiché l’apprendistato è a tempo indeterminato, le assunzioni effettuate con tale tipologia contrattuale rientrano nell’ambito delle “assunzioni a tempo indeterminato” contemplate dall’articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015. Ne consegue che il datore di lavoro non può ignorare il diritto di precedenza del lavoratore a termine semplicemente perché intende assumere un apprendista anziché un dipendente ordinario.
I due scenari esaminati dall’Interpello n. 2/2017
La Confcommercio aveva prospettato due ipotesi distinte, chiedendo se ciascuna potesse integrare una violazione del diritto di precedenza del lavoratore a tempo determinato. Il Ministero, acquisito il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Ufficio Legislativo, ha fornito risposte articolate per ciascuna fattispecie.
Primo scenario: prosecuzione del rapporto al termine del periodo formativo dell’apprendistato
Il primo caso riguarda la situazione in cui un lavoratore già in forza presso l’azienda con contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo, continui a lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro. Ci si chiede se questa prosecuzione possa ledere il diritto di precedenza del lavoratore a termine.
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La risposta ministeriale è negativa: la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione non costituisce una nuova assunzione. Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza, il momento rilevante è quello dell’assunzione dell’apprendista, che coincide con l’attivazione del contratto di apprendistato. La successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto è una mera evoluzione dello stesso vincolo contrattuale, non un nuovo atto negoziale. Pertanto, non si configura alcuna violazione dell’articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015.
Secondo scenario: nuova assunzione con contratto di apprendistato di un altro lavoratore
Il secondo caso è più complesso e riguarda la nuova assunzione con contratto di apprendistato di un soggetto diverso, in un contesto in cui un lavoratore a termine vanti il diritto di precedenza per le medesime mansioni. In questo caso, la nuova assunzione deve essere valutata in relazione al diritto di precedenza del lavoratore a tempo determinato.
Il Ministero ha tuttavia precisato che non ricorre la violazione del diritto di precedenza qualora il lavoratore a termine risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato. In altri termini: se il lavoratore a termine ha già acquisito, attraverso i contratti precedenti, le competenze che l’apprendistato mira a sviluppare, non ha senso — né è necessario — assumerlo come apprendista. Il datore di lavoro che intenda assumere un apprendista per quella mansione non viola il diritto di precedenza solo se il lavoratore a termine è già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato. Questa interpretazione è coerente con quanto già chiarito con la risposta ad interpello n. 8/2007 e con la circolare ministeriale n. 5/2013.
Il ruolo della contrattazione collettiva nella modulazione del diritto di precedenza
Un aspetto che i pratici del diritto non devono trascurare è la possibilità, espressamente prevista dall’articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, che i contratti collettivi deroghino alla disciplina legale del diritto di precedenza. La contrattazione collettiva può ampliare le tutele — ad esempio estendendo il periodo entro cui il diritto può essere esercitato — oppure restringerle, purché nel rispetto dei limiti inderogabili posti dall’ordinamento.
Ciò significa che, prima di valutare se una determinata assunzione con contratto di apprendistato violi o meno il diritto di precedenza di un lavoratore a termine, è indispensabile verificare le disposizioni del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. Le soluzioni elaborate in sede ministeriale valgono in assenza di diverse previsioni collettive.
Sintesi operativa: quando il diritto di precedenza degli apprendisti rileva e quando no
In definitiva, il quadro che emerge dall’Interpello n. 2/2017 — confermato dalla lettura sistematica del d.lgs. n. 81/2015 — può essere così sintetizzato:
- La prosecuzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo non è una nuova assunzione e non viola il diritto di precedenza del lavoratore a termine.
- La nuova assunzione con contratto di apprendistato rientra nell’ambito delle assunzioni a tempo indeterminato rilevanti ai fini dell’articolo 24 e deve essere valutata rispetto al diritto di precedenza del lavoratore a termine.
- La nuova assunzione di un apprendista non viola il diritto di precedenza se il lavoratore a termine è già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato, poiché in tal caso l’assunzione in apprendistato non sarebbe coerente con il profilo professionale già acquisito.
- Le eventuali disposizioni dei contratti collettivi prevalgono sulla disciplina legale e devono essere verificate caso per caso.
Comprendere queste distinzioni è essenziale per i datori di lavoro che intendano pianificare le proprie politiche di assunzione in modo conforme alla normativa vigente, evitando contestazioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e potenziali richieste risarcitorie da parte dei lavoratori a termine.
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FAQ: Apprendisti e diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
Il contratto di apprendistato è considerato un’assunzione a tempo indeterminato ai fini del diritto di precedenza?
Sì. L’articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 qualifica l’apprendistato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Di conseguenza, le assunzioni con tale tipologia contrattuale rientrano nell’ambito dell’articolo 24 del medesimo decreto, che disciplina il diritto di precedenza dei lavoratori a termine.
La prosecuzione del rapporto di apprendistato dopo il periodo formativo viola il diritto di precedenza del lavoratore a termine?
No. La prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione non costituisce una nuova assunzione. Il momento rilevante è quello dell’attivazione del contratto di apprendistato, non la successiva fase di consolidamento del rapporto. Pertanto, non si configura alcuna violazione del diritto di precedenza.
Un datore di lavoro può assumere un nuovo apprendista senza violare il diritto di precedenza di un lavoratore a termine?
Sì, a condizione che il lavoratore a termine risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro. Se il lavoratore a termine ha già acquisito le competenze che l’apprendistato mira a sviluppare, l’assunzione in apprendistato non viola il suo diritto di precedenza.
I contratti collettivi possono modificare le regole sul diritto di precedenza?
Sì. L’articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 prevede espressamente che i contratti collettivi possano disporre diversamente rispetto alla disciplina legale. È quindi indispensabile verificare le previsioni del contratto collettivo applicabile prima di valutare la legittimità di una determinata scelta assuntiva.
Entro quanto tempo deve essere esercitato il diritto di precedenza?
Il lavoratore a termine deve manifestare per iscritto la propria volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. Il diritto si estingue decorso un anno dalla cessazione del contratto a termine.
(Fonte: MINISTERO LAVORO)
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



