Colpa del lavoratore e indennizzo INAIL per infortunio

Colpa del lavoratore e indennizzo INAIL per infortunio: la Cassazione chiarisce che la colpa non esclude la tutela INAIL. Scopri la distinzione con il rischio elettivo e le implicazioni pratiche.

L’INAIL, con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, ha fornito chiarimenti circa la violazione dell’obbligo di denuncia infortunio e della relativa sanzione amministrativa applicabile.

Colpa del lavoratore e indennizzo INAIL per infortunio: cosa dice la legge e la giurisprudenza

Uno degli interrogativi più frequenti in materia di tutela previdenziale riguarda se la colpa del lavoratore possa escludere il diritto all’indennizzo INAIL per infortunio. La risposta, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e radicata nel sistema normativo del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è tendenzialmente negativa: il comportamento colposo del lavoratore non fa venir meno, di per sé, la copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL. Comprendere i confini di questo principio è essenziale tanto per i lavoratori che intendono tutelare i propri diritti quanto per i datori di lavoro e i professionisti che gestiscono le pratiche infortunistiche.

Il quadro normativo: occasione di lavoro e rischio protetto

Il sistema INAIL si fonda sul concetto di occasione di lavoro: l’infortunio è indennizzabile quando si verifica in connessione causale con l’attività lavorativa svolta. L’art. 2 del d.P.R. n. 1124/1965 definisce l’infortunio sul lavoro come l’evento lesivo avvenuto «per causa violenta in occasione di lavoro», senza richiedere che il lavoratore sia esente da responsabilità. Il legislatore ha dunque costruito una tutela oggettiva, sganciata dalla colpevolezza soggettiva dell’assicurato, proprio perché il rischio lavorativo è considerato un rischio sociale da distribuire collettivamente attraverso il meccanismo assicurativo obbligatorio.

L’unica eccezione codificata che può escludere la tutela è il cosiddetto rischio elettivo: una condotta del lavoratore che sia volontaria, arbitraria, illogica ed estranea alle finalità lavorative, tale da recidere completamente il nesso causale con l’attività di lavoro. Si tratta, tuttavia, di un’eccezione di stretta interpretazione, come chiarisce costantemente la Corte di Cassazione.

La sentenza della Cassazione n. 17917: colpa del lavoratore non esclude l’indennizzo INAIL

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17917, ha stabilito che il lavoratore ha diritto all’indennizzo INAIL anche in caso di evento lesivo verificatosi per colpa del suo comportamento.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un coltivatore diretto che, pur fruendo dell’indennità temporanea per un precedente infortunio, si era messo alla guida di un trattore che, ribaltandosi, gli aveva procurato gravi lesioni. L’INAIL aveva negato l’indennizzo ritenendo che mancasse l’occasione di lavoro e che si configurasse una ipotesi di rischio elettivo, inteso come un atto volontario e arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità lavorative.

La Cassazione ha invece rovesciato questa impostazione, osservando che con lo stesso ragionamento si potrebbe giungere a negare l’occasione di lavoro in ogni caso in cui il lavoratore, violando una qualsiasi regola precauzionale — compresa quella di astenersi dall’attività nel periodo di inabilità — si ponga in una situazione di pericolo. Ne conseguirebbe che tutte le volte in cui il comportamento volontario o imprudente del lavoratore si ponga come origine dell’infortunio, ovvero quando l’infortunio si sarebbe potuto evitare, verrebbe meno la condizione dell’occasione di lavoro: con la conseguenza paradossale che ogni infortunio derivante da un rischio che il lavoratore avrebbe potuto e dovuto evitare risulterebbe escluso dalla tutela, svuotando di fatto il sistema assicurativo INAIL.

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Il principio di diritto affermato dalla Corte

L’illiceità del comportamento del lavoratore non preclude in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile dall’INAIL. La colpa dell’assicurato costituisce, infatti, una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento. Tale è uno dei principi su cui si fonda la sentenza n. 17917 della Corte di Cassazione.

Un coltivatore diretto, pur fruendo dell’indennità temporanea per un precedente infortunio, si era messo alla guida di un trattore che, ribaltandosi, gli aveva procurato gravi lesioni. L’Inail riteneva che mancasse l’occasione di lavoro e si configurasse una ipotesi di rischio elettivo, inteso come un atto volontario e arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità lavorative.

La Cassazione invece ha ritenuto che con lo stesso ragionamento si potrebbe giungere a negare l’occasione di lavoro in ogni caso in cui il lavoratore, violando una qualsiasi regola precauzionale (compresa quella di astenersi dall’attività nel periodo di inabilità), si ponga in una situazione di pericolo.

Ne conseguirebbe così che tutte le volte in cui il comportamento volontario o imprudente dello stesso lavoratore si ponga come origine dell’infortunio, ovvero quando l’infortunio si sarebbe potuto evitare, verrebbe meno la condizione della occasione di lavoro. Con la conseguenza che ogni infortunio derivante da un rischio che il lavoratore avrebbe potuto e dovuto evitare, verrebbe escluso dalla tutela.

Colpa del lavoratore e rischio elettivo: la distinzione cruciale

La giurisprudenza consolidata distingue nettamente tra colpa del lavoratore — che non esclude l’indennizzo INAIL — e rischio elettivo — che invece può escluderlo. Il rischio elettivo ricorre soltanto quando il lavoratore pone in essere una condotta che presenta tutte le seguenti caratteristiche, da valutarsi cumulativamente:

  • Volontarietà: la condotta è deliberata e non frutto di distrazione o imprudenza momentanea;
  • Arbitrarietà: la scelta è del tutto discrezionale e non imposta da esigenze lavorative;
  • Illogicità: la condotta è priva di qualsiasi razionale connessione con il lavoro;
  • Estraneità alle finalità lavorative: l’atto non persegue, nemmeno indirettamente, uno scopo produttivo o professionale.

Quando anche uno solo di questi elementi difetta, la condotta del lavoratore rimane nell’alveo del rischio lavorativo coperto dall’assicurazione INAIL, e la colpa — per quanto grave — non può essere utilizzata per negare l’indennizzo. Questa impostazione tutela il lavoratore dal rischio di vedersi opporre la propria imprudenza come scudo per escluderlo dalla protezione previdenziale.

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Implicazioni pratiche per lavoratori e datori di lavoro

Sul piano operativo, il principio affermato dalla Cassazione produce conseguenze rilevanti in diverse situazioni tipiche:

  • Il lavoratore che viola le norme antinfortunistiche e si infortuna conserva il diritto all’indennizzo INAIL, salvo che la sua condotta integri un rischio elettivo in senso stretto;
  • Il lavoratore in malattia o in inabilità temporanea che riprende l’attività e subisce un infortunio non perde automaticamente la tutela assicurativa;
  • L’INAIL non può rigettare la domanda di indennizzo adducendo genericamente la colpa o l’imprudenza del lavoratore, ma deve dimostrare la ricorrenza di tutti i requisiti del rischio elettivo;
  • Il datore di lavoro rimane esposto all’azione di regresso INAIL nei limiti previsti dalla legge, indipendentemente dalla colpa concorrente del lavoratore.

Per i professionisti che assistono lavoratori in controversie con l’INAIL, è quindi fondamentale contestare le motivazioni di rigetto che si limitino a richiamare la condotta colposa dell’assicurato senza dimostrare la presenza di tutti gli elementi costitutivi del rischio elettivo.

FAQ: Colpa del lavoratore e indennizzo INAIL

La colpa del lavoratore esclude sempre l’indennizzo INAIL?

No. La colpa del lavoratore — anche grave — non esclude di per sé il diritto all’indennizzo INAIL per infortunio. L’esclusione opera solo in presenza di rischio elettivo, che richiede una condotta volontaria, arbitraria, illogica ed estranea alle finalità lavorative.

Cosa si intende per rischio elettivo?

Il rischio elettivo è una condotta del lavoratore che recide completamente il nesso causale con l’attività lavorativa: deve essere volontaria, arbitraria, illogica e priva di qualsiasi connessione con le finalità del lavoro. È un’eccezione di stretta interpretazione e non può essere confusa con la semplice imprudenza o violazione di norme precauzionali.

Il lavoratore in malattia che si infortuna lavorando ha diritto all’indennizzo?

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, sì. Il fatto di riprendere l’attività durante un periodo di inabilità temporanea non integra automaticamente un rischio elettivo, e il lavoratore non perde la tutela INAIL per il nuovo infortunio subito.

L’INAIL può rigettare la domanda citando solo la colpa del lavoratore?

No. L’INAIL deve dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi del rischio elettivo. Un rigetto fondato esclusivamente sulla colpa o sull’imprudenza del lavoratore è censurabile in sede giudiziaria, come confermato dalla sentenza n. 17917 della Corte di Cassazione.

 

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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