Reinserimento lavorativo e disabilità, sostegno INAIL anche per nuova occupazione

Reinserimento lavorativo e disabilità: il sostegno INAIL si estende anche alla nuova occupazione. Rimborsi fino a 150.000 euro per accomodamenti ragionevoli, tipologie contrattuali ammesse, progetti personalizzati e FAQ pratiche per…

La Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 230 del 19 maggio 2022, ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto.

Reinserimento lavorativo e disabilità: il sostegno INAIL anche per nuova occupazione

Il tema del reinserimento lavorativo e disabilità rappresenta uno dei nodi più delicati del diritto del lavoro contemporaneo: come garantire a chi ha subito un infortunio o contratto una malattia professionale il pieno ritorno alla vita lavorativa, anche presso un datore di lavoro diverso da quello originario? L’INAIL ha fornito una risposta concreta con la Circolare n. 30 del 25 luglio, estendendo in via sperimentale le misure di sostegno INAIL anche per nuova occupazione (v. anche allegato 1 alla circolare 30). Comprendere la portata di questa disciplina permette a datori di lavoro, lavoratori con disabilità da lavoro e professionisti HR di orientarsi con precisione tra rimborsi, procedure e limiti applicativi.

Il quadro normativo di riferimento: dalla Legge di Stabilità al Regolamento INAIL

Il punto di partenza è la Legge di Stabilità 2026 — nella sua genesi risalente al 2015 — che ha attribuito all’INAIL nuove funzioni in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Su questa base, il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa, approvato con la determina n. 258 del presidente Massimo De Felice, ha fissato le regole operative. La circolare n. 30 si inserisce in questo percorso con l’obiettivo di proseguire nell’attuazione di tali disposizioni, in attesa della piena operatività delle norme sulle politiche attive e i servizi per il lavoro rimodulate dai decreti legislativi n. 150 e n. 151 del 14 settembre 2015.

Il fondamento sostanziale del sistema è l’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003, che impone ai datori di lavoro l’adozione di accomodamenti ragionevoli a garanzia dei principi di parità di trattamento e di piena uguaglianza tra lavoratori con disabilità e lavoratori normodotati. L’INAIL interviene proprio per sostenere economicamente la realizzazione di tali accomodamenti, rimuovendo così uno dei principali ostacoli pratici all’inclusione.

L’estensione alle nuove assunzioni: la svolta della Circolare n. 30

Prima della circolare n. 30, le misure di sostegno INAIL erano destinate prevalentemente alla conservazione del posto di lavoro già esistente. La novità introdotta in via sperimentale consiste nell’applicare le stesse disposizioni del Regolamento anche ai casi di inserimento in nuova occupazione: l’assistito INAIL con disabilità da lavoro causata da infortunio o malattia professionale può così beneficiare del sostegno dell’Istituto anche quando viene assunto da un datore di lavoro diverso da quello presso cui si è verificato l’evento lesivo, e per lo svolgimento di un’attività non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo con l’INAIL stesso.

Questa apertura ha un significato sistematico rilevante: il reinserimento lavorativo cessa di essere un obiettivo circoscritto al rapporto di lavoro preesistente e diventa uno strumento di politica attiva del lavoro a tutto tondo, capace di intercettare anche le situazioni in cui il ritorno al precedente datore di lavoro non sia possibile o conveniente.

I rimborsi previsti: importi e tipologie di intervento

Entro i limiti degli importi stanziati ogni anno, l’INAIL rimborsa ai datori di lavoro fino a un massimo di 150.000 euro per ciascun progetto personalizzato. La ripartizione interna di questo tetto massimo riflette le diverse tipologie di accomodamento ragionevole:

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  • Fino a 95.000 euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche, mediante interventi edilizi, impiantistici e domotici;
  • Fino a 40.000 euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro, con arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione;
  • Fino a 15.000 euro per la formazione del lavoratore reinserito.

È inoltre prevista la possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 75% del rimborso spettante, strumento particolarmente utile per le piccole e medie imprese che altrimenti potrebbero incontrare difficoltà di liquidità nell’affrontare gli investimenti necessari prima di ricevere il rimborso.

Tipologie contrattuali ammesse e limiti applicativi

Un aspetto di primaria rilevanza pratica riguarda le forme contrattuali compatibili con il sostegno INAIL per la nuova occupazione. La circolare specifica che il rimborso si applica ai contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche flessibili o a tempo determinato. È invece escluso il lavoro di tipo autonomo, che rimane invece ammesso negli interventi di conservazione del posto di lavoro già esistente.

Questa distinzione non è casuale: riflette la diversa natura del rischio e della tutela. Nel caso della nuova assunzione, il legislatore ha ritenuto opportuno circoscrivere il sostegno alle forme contrattuali che garantiscono una continuità e una struttura organizzativa minima, all’interno della quale gli accomodamenti ragionevoli possono dispiegarsi in modo efficace e verificabile.

Il progetto personalizzato e il ruolo delle équipe multidisciplinari

Il cuore operativo del sistema è il progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, predisposto dalle équipe multidisciplinari territoriali dell’INAIL. Queste équipe coinvolgono attivamente il lavoratore — che non è un soggetto passivo del processo, ma un protagonista delle scelte che lo riguardano — e richiedono la partecipazione del datore di lavoro, il quale deve collaborare alla definizione degli interventi necessari e impegnarsi alla loro realizzazione.

La logica multidisciplinare garantisce che il progetto tenga conto non solo delle limitazioni funzionali del lavoratore, ma anche delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, delle mansioni da svolgere e delle prospettive di sviluppo professionale. Si tratta, in definitiva, di uno strumento di ingegneria organizzativa e normativa al tempo stesso, che mira a rendere sostenibile l’inclusione nel lungo periodo.

Implicazioni pratiche per datori di lavoro e lavoratori con disabilità da lavoro

Per i datori di lavoro che intendano assumere una persona con disabilità da lavoro tutelata dall’INAIL, il sistema descritto offre un incentivo economico significativo: gli investimenti in accessibilità e adattamento delle postazioni di lavoro — spesso percepiti come costi — diventano in larga misura rimborsabili, riducendo sensibilmente il rischio finanziario dell’operazione. Questo meccanismo può rappresentare un fattore decisivo nella scelta di procedere all’assunzione, specialmente per le imprese di dimensioni medio-piccole.

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Per i lavoratori con disabilità da lavoro, la possibilità di accedere al sostegno INAIL anche in caso di nuova occupazione amplia concretamente le opzioni disponibili: non si è più vincolati al precedente datore di lavoro né costretti a rinunciare a opportunità professionali più adatte alle proprie capacità residue. Il reinserimento lavorativo diventa così un percorso aperto, orientato alle competenze e alle aspirazioni del lavoratore, non solo alla conservazione dello status quo ante.

FAQ: Reinserimento lavorativo, disabilità e sostegno INAIL

Chi può beneficiare del sostegno INAIL per il reinserimento lavorativo?

Possono beneficiare del sostegno INAIL le persone con disabilità da lavoro causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, che siano assistite dall’Istituto. Il sostegno si applica sia nei casi di conservazione del posto di lavoro esistente sia, in via sperimentale, nei casi di inserimento in nuova occupazione.

Il rimborso INAIL si applica anche ai contratti a tempo determinato?

Sì. Per le nuove assunzioni, il rimborso si applica ai contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche flessibili o a tempo determinato. È invece escluso il lavoro autonomo, che rimane ammesso solo per gli interventi di conservazione del posto di lavoro.

Qual è l’importo massimo rimborsabile per ciascun progetto?

L’importo massimo rimborsabile è di 150.000 euro per ciascun progetto personalizzato, suddivisi in: fino a 95.000 euro per l’abbattimento di barriere architettoniche, fino a 40.000 euro per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e fino a 15.000 euro per la formazione. È possibile richiedere un’anticipazione fino al 75% del rimborso.

Il datore di lavoro deve svolgere attività soggetta ad assicurazione INAIL per accedere al rimborso?

No. La circolare n. 30 chiarisce espressamente che il sostegno si applica anche per lo svolgimento di un’attività non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo con l’INAIL, ampliando così il perimetro dei datori di lavoro potenzialmente beneficiari.

Chi predispone il progetto personalizzato di reinserimento?

Il progetto è predisposto dalle équipe multidisciplinari territoriali dell’INAIL, con il coinvolgimento attivo del lavoratore e la partecipazione del datore di lavoro. L’approccio multidisciplinare garantisce che il progetto risponda alle esigenze specifiche di entrambe le parti e sia sostenibile nel tempo.

(Fonte: INAIL)

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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