Farmacista, versamento contributi anche per il familiare coadiuvante

Farmacista e versamento contributi INPS anche per il familiare coadiuvante non farmacista: obblighi di iscrizione alla gestione commercianti, ruolo del titolare non attivo e orientamento della Cassazione. Guida completa per…

Degrado professionale e demansionamento, si al risarcimento

Farmacista e versamento contributi anche per il familiare coadiuvante: il quadro normativo e giurisprudenziale

Una delle questioni previdenziali più delicate che riguarda la gestione delle farmacie private è quella relativa al versamento dei contributi INPS anche per il familiare coadiuvante non farmacista. Capire quando scatta l’obbligo contributivo, a quale gestione iscriversi e chi è tenuto materialmente al pagamento permette di evitare contestazioni, sanzioni e contenziosi con l’Istituto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17914, ha definitivamente chiarito che il familiare coadiuvante non farmacista che collabora nell’impresa è tenuto al versamento dei contributi alla gestione commercianti dell’INPS, confermando un orientamento consolidato che i professionisti del settore devono conoscere a fondo.

La natura commerciale della farmacia: il fondamento dell’obbligo contributivo

Il punto di partenza dell’intera costruzione giuridica è la qualificazione dell’attività svolta dalla farmacia. La Corte di Cassazione ha ribadito che la farmacia, pur essendo gestita da un professionista iscritto al proprio Ordine e alla relativa Cassa di previdenza, esercita al contempo un’attività commerciale ogniqualvolta vende prodotti diversi dai medicinali soggetti a prescrizione. Da tale attività derivano redditi d’impresa che, se attribuiti ai familiari coadiutori, determinano in capo a questi ultimi l’obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali dell’INPS.

Questa impostazione non è nuova: l’INPS si è pronunciato in tal senso già con la circolare n. 163 del 1984, ribadendo la propria posizione con la successiva circolare n. 70 del 2004. La giurisprudenza di legittimità ha poi consolidato l’orientamento a partire dalla sentenza n. 11466/2010, ripresa dalle pronunce nn. 12342 e 12742 dello stesso anno e dalla sentenza n. 16520/2015, fino all’approdo definitivo della sentenza oggetto di commento.

Il ruolo del familiare coadiuvante non farmacista: quando sorge l’obbligo di iscrizione

L’obbligo contributivo a carico del familiare coadiuvante non farmacista si configura al ricorrere di precisi presupposti. Secondo le indicazioni dell’INPS e la lettura fornita dalla Suprema Corte, è necessario che:

  • il familiare collabori all’attività della farmacia con carattere di abitualità e prevalenza;
  • tale collaborazione riguardi l’impresa nel suo complesso, inclusa la componente commerciale;
  • al familiare siano attribuiti redditi d’impresa derivanti dall’attività commerciale della farmacia.

In presenza di questi elementi, il familiare coadiuvante deve essere iscritto alla gestione commercianti dell’INPS secondo le procedure previste per i preposti all’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che il titolare farmacista sia esonerato da tale obbligo in quanto già assicurato presso la propria Cassa di categoria.

Il farmacista titolare: iscrizione come «titolare non attivo» e obbligo di versamento

Un aspetto operativo di particolare rilievo riguarda la posizione del farmacista titolare rispetto alla gestione commercianti. La Corte di Cassazione chiarisce che la sua iscrizione all’INPS come «titolare non attivo» non è una mera formalità burocratica, bensì un meccanismo funzionale indispensabile: è il titolare, infatti, il soggetto tenuto al versamento dei contributi a favore dei coadiutori, salvo il successivo esercizio del diritto di rivalsa nei loro confronti.

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Questa procedura, pur non essendo espressamente disciplinata da una norma specifica, si rende necessaria per consentire l’attuazione concreta della tutela previdenziale dei familiari coadiutori. L’articolo 1, commi 202 e 203, della legge n. 662/1996, coordinato con la legge n. 613/1966, fornisce il quadro normativo di riferimento, esprimendo la volontà del legislatore di garantire un’adeguata copertura previdenziale ai lavoratori autonomi, evitando al contempo duplicazioni assicurative a danno di professionisti già tutelati da specifiche Casse di categoria.

La sentenza della Cassazione nel dettaglio: analisi del ragionamento giuridico

Di seguito il testo dell’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore (Firma: Maria Rosa Gheido; Titolo: «Iscrizione all’INPS per il coadiuvante»), che illustra con precisione il percorso argomentativo della Corte.

Vista la natura commerciale dell’impresa, il personale coadiutore non farmacista ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps. Con la sentenza 17914, la Corte di cassazione ha ribadito l’orientamento assunto in passato.

A partire della sentenza 11466/2010, ripresa dalle numero 11466, 12342, 12742 dello stesso anno e da ultimo dalla sentenza 16520/2015, la Suprema corte ha accolto la tesi dell’Inps che, fin dal 1984 (circolare 163) si è pronunciata sull’iscrivibilità alla gestione degli esercenti attività commerciali dei coadiutori familiari dei farmacisti. Secondo l’Inps, nelle farmacie che vendono anche prodotti diversi dai medicinali viene esercitata un’attività commerciale da cui conseguono redditi d’impresa; se tali redditi sono attribuiti ai familiari coadiutori, sorge in capo ad essi l’obbligo di contribuire all’assicurazione dei commercianti, anche se tale obbligo non grava sul titolare della farmacia, professionista iscritto alla propria Cassa di categoria.

Sempre l’Inps, con la circolare 70/2004, ha chiarito che, in tal caso, il farmacista deve essere iscritto alla gestione quale titolare non attivo e, come coadiutori, i familiari che collaborino all’attività dell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza, secondo le procedure in atto per i preposti all’attività commerciale.

Con la sentenza 17914 la Corte di cassazione, sezione lavoro, afferma che la natura di impresa commerciale delle farmacie non è posta in discussione e che tale qualificazione non esclude l’indubbia natura di professione liberale esercitata dal farmacista per il quale è prevista una apposita assicurazione, con la conseguente esclusione dello stesso dall’obbligo verso la gestione commercianti. L’articolo 1, commi 202 e 203 della legge 662/1996, ha stabilito criteri più generali di identificazione dei soggetti all’assicurazione commercianti che, coordinati con il testo della legge 613/1966, rappresentano la volontà di fornire un’adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori autonomi, evitando però duplicazioni di assicurazione, in particolare nei confronti di professionisti e artisti altrimenti assicurati.

Ne consegue, secondo la Corte, che è da considerarsi un puro meccanismo operativo che il titolare farmacista debba essere iscritto all’Inps come «titolare non attivo». Tale procedura, anche se non espressamente prevista dalla legge, si rende necessaria per consentire l’attuazione dell’assicurazione nei confronti dei familiari coadiutori, stante che è il titolare tenuto al versamento dei contributi a favore dei coadiutori, salvo l’eventuale esercizio della rivalsa.

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Implicazioni pratiche per il farmacista titolare e i suoi familiari

Sul piano operativo, la disciplina delineata dalla giurisprudenza e dalle circolari INPS impone al farmacista titolare di verificare con attenzione la posizione previdenziale dei propri familiari che collaborano in farmacia. In particolare, è opportuno:

  • accertare se la collaborazione del familiare presenti i requisiti di abitualità e prevalenza richiesti dalla normativa;
  • procedere all’iscrizione del familiare coadiuvante alla gestione commercianti INPS nelle forme previste per i preposti all’attività commerciale;
  • curare la propria iscrizione come titolare non attivo, necessaria per consentire il versamento dei contributi per conto del coadiuvante;
  • valutare l’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del familiare per le somme versate a suo favore.

La mancata iscrizione e il mancato versamento dei contributi espongono il titolare a contestazioni da parte dell’INPS, con conseguente applicazione di sanzioni civili e, nei casi più gravi, penali. La tempestiva regolarizzazione della posizione contributiva rimane, pertanto, la scelta più prudente e conveniente.

FAQ: Farmacista e contributi INPS per il familiare coadiuvante

Il familiare coadiuvante non farmacista deve iscriversi all’INPS?

Sì. Il familiare coadiuvante non farmacista che collabora abitualmente e prevalentemente nell’impresa farmaceutica deve essere iscritto alla gestione degli esercenti attività commerciali dell’INPS, poiché la farmacia esercita anche un’attività commerciale da cui derivano redditi d’impresa.

Il farmacista titolare è esonerato dall’iscrizione alla gestione commercianti?

Sì, il farmacista titolare è esonerato dall’obbligo contributivo verso la gestione commercianti in quanto già assicurato presso la propria Cassa di categoria. Tuttavia, deve iscriversi all’INPS come «titolare non attivo» per consentire il versamento dei contributi a favore dei familiari coadiutori.

Chi versa materialmente i contributi per il familiare coadiuvante?

È il titolare della farmacia il soggetto tenuto al versamento dei contributi INPS per conto del familiare coadiuvante. Il titolare può poi esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del coadiuvante per le somme versate a suo favore.

Qual è la base normativa dell’obbligo contributivo?

Il riferimento normativo principale è l’articolo 1, commi 202 e 203, della legge n. 662/1996, coordinato con la legge n. 613/1966. Sul piano amministrativo, le circolari INPS n. 163/1984 e n. 70/2004 forniscono le istruzioni operative per la corretta gestione delle iscrizioni.

 

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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