Legge 104 per assistenza al familiare, la decisione del TAR Toscana

Legge 104 per assistenza al familiare e la decisione del TAR Toscana: il diniego di trasferimento senza preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 è illegittimo. Analisi della sentenza…

Accompagnamento, semplificazione delle modalità di accesso all’indennità

Legge 104 per assistenza al familiare: la decisione del TAR Toscana sul trasferimento del lavoratore

Il tema della Legge 104 per assistenza al familiare continua a generare un contenzioso significativo, soprattutto quando l’amministrazione pubblica nega o ignora le richieste di trasferimento avanzate dai dipendenti che assistono un congiunto con grave disabilità. Una delle pronunce di riferimento in materia è quella del TAR Toscana, che con la sentenza n. 926, ha stabilito un principio di grande rilevanza pratica: il diniego di trasferimento chiesto per assistenza a familiare non può essere adottato senza il preventivo preavviso di rigetto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo. Comprendere questa decisione significa disporre di uno strumento concreto per tutelare i propri diritti.

Il quadro normativo: art. 33 della Legge 104 e il diritto alla sede più vicina

Il punto di partenza è l’art. 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che riconosce al lavoratore che assiste un familiare in condizioni di grave invalidità il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, con il divieto di trasferimento senza il suo consenso ad altra sede.

La norma, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza e ribadito dal TAR Toscana nella sentenza in esame, denomina “diritto” ciò che in realtà non lo è in senso assoluto, in quanto riconosciuto e tutelato soltanto “ove possibile”. Questa locuzione implica una serie di valutazioni di tipo organizzativo-funzionale che l’amministrazione è tenuta a trasfondere in provvedimenti adeguatamente motivati, a carattere discrezionale e non vincolato. Non si tratta, dunque, di un diritto potestativo incondizionato, ma di una posizione giuridica qualificata che impone all’ente datoriale pubblico un bilanciamento ponderato tra esigenze contrapposte.

La decisione del TAR Toscana: il preavviso di rigetto è obbligatorio

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 926, è intervenuto in tema di Legge 104 stabilendo che è illegittimo il diniego di trasferimento chiesto per assistenza a familiare ai sensi dell’art. 33, l. 5 febbraio 1992, n. 104, che non sia stato preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241.

Il Tribunale Amministrativo ha ricordato che il dovere di attivare il subprocedimento partecipativo di cui all’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 appare tanto più pressante nelle ipotesi in cui vengono a confronto interessi di pari ma contrapposta valenza: da un lato, l’interesse alla solidarietà familiare attraverso l’attività assistenziale domestica; dall’altro, il buon andamento degli apparati e degli uffici pubblici. La composizione di questi interessi deve passare attraverso un ponderato bilanciamento delle esigenze assistenziali ai parenti invalidi e di quelle tese ad evitare che, con l’abuso degli istituti di garanzia individuale e familiare, si pervenga allo svuotamento e all’inoperatività degli apparati pubblici. Tale bilanciamento necessita delle acquisizioni conoscitive e delle ponderazioni valutative che anche la partecipazione del privato contribuisce a conseguire.

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La funzione del preavviso di diniego nel procedimento amministrativo

Il TAR Toscana ha chiarito con precisione la ratio dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990: la comunicazione preventiva del rigetto ha la funzione di sollecitare il leale contraddittorio fra l’amministrazione e il privato istante nella fase predecisionale del procedimento. Essa rappresenta un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale.

A corollario di tale principio, il Tribunale ha precisato che affinché il preavviso di rigetto possa adeguatamente svolgere il ruolo che il legislatore gli ha assegnato, non può ammettersi che la motivazione del provvedimento finale negativo si fondi su ragioni estranee a quelle già comunicate con il preavviso di diniego. La possibilità per l’amministrazione di riaprire la fase istruttoria a seguito delle osservazioni ricevute, ovvero di prendere in esame fatti nuovi sopravvenuti, deve reputarsi condizionata alla preventiva corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale con l’interessato, comportante, se del caso, il rinnovo del preavviso stesso.

L’illegittimità del diniego senza contraddittorio: il caso concreto

Nel caso all’esame della sentenza, l’amministrazione aveva omesso l’invio della comunicazione ex art. 10-bis, non consentendo il leale contraddittorio con il dipendente che aveva richiesto il trasferimento ai sensi della Legge 104. Il TAR Toscana ha ritenuto tale omissione una evidente violazione della normativa posta a garanzia del lavoratore, annullando il provvedimento di diniego per vizio procedimentale.

Questo principio ha una portata pratica immediata: il lavoratore che si veda negare il trasferimento richiesto per l’assistenza al familiare disabile, senza aver ricevuto il preventivo preavviso di rigetto, dispone di un autonomo motivo di illegittimità del provvedimento, azionabile in sede giurisdizionale amministrativa.

Implicazioni pratiche per lavoratori e amministrazioni

La decisione del TAR Toscana sulla Legge 104 per assistenza al familiare offre indicazioni operative sia per i dipendenti pubblici che per le amministrazioni datorialI. Per il lavoratore, è fondamentale verificare che l’eventuale diniego al trasferimento sia stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 e che le ragioni del rigetto definitivo coincidano con quelle anticipate nel preavviso. Per l’amministrazione, la sentenza impone un iter procedimentale rigoroso: non è sufficiente motivare il diniego con esigenze organizzative generiche, ma occorre instaurare un contraddittorio effettivo con il dipendente istante, acquisire le sue osservazioni e valutarle prima di adottare il provvedimento conclusivo.

Il bilanciamento tra il diritto all’assistenza familiare garantito dalla Legge 104 e le esigenze funzionali dell’ente pubblico rimane, dunque, un’operazione complessa che richiede motivazione adeguata, trasparenza procedimentale e rispetto delle garanzie partecipative. La giurisprudenza amministrativa, anche nelle pronunce più recenti, continua a valorizzare questi principi come presidio essenziale contro l’arbitrio della pubblica amministrazione.

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Si rinvia per tutte le informazioni al testo integrale della sentenza n. 926 disponibile cliccando sul link.

FAQ – Domande frequenti sulla Legge 104 e il trasferimento per assistenza al familiare

Il lavoratore ha un diritto assoluto al trasferimento ai sensi della Legge 104?

No. L’art. 33, comma 5, della Legge 104 riconosce il diritto alla sede più vicina al domicilio del familiare disabile soltanto “ove possibile”. L’amministrazione è tenuta a valutare le esigenze organizzative e a motivare adeguatamente l’eventuale diniego, ma non è obbligata ad accogliere automaticamente la richiesta.

Cosa succede se l’amministrazione nega il trasferimento senza preavviso di rigetto?

Secondo il TAR Toscana, il diniego è illegittimo per violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990. Il lavoratore può impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo, chiedendone l’annullamento per vizio procedimentale.

Il preavviso di rigetto deve contenere le stesse motivazioni del diniego definitivo?

Sì. La sentenza del TAR Toscana chiarisce che il provvedimento finale negativo non può fondarsi su ragioni estranee a quelle già comunicate con il preavviso. In caso contrario, il contraddittorio procedimentale risulta vanificato e il provvedimento è viziato.

La Legge 104 si applica anche ai dipendenti pubblici?

Sì. Le tutele previste dalla Legge 104, incluso il diritto alla sede più vicina al domicilio del familiare disabile, si applicano sia ai lavoratori del settore privato sia ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con le specificità procedimentali proprie del diritto amministrativo.

(Fonte: Giustizia Amministrativa)

La Redazione di Diritto & Lavoro

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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