Lavoro intermittente per manutenzione stradale straordinaria

Lavoro intermittente per manutenzione stradale straordinaria: la guida aggiornata all’Interpello n. 1/2017, al quadro normativo dell’art. 13 d.lgs. 81/2015 e alle implicazioni operative per le imprese edili e stradali.

Flessibilità per i lavoratori e datori di lavoro

Lavoro intermittente per manutenzione stradale straordinaria: quadro normativo e applicazioni pratiche

Il ricorso al lavoro intermittente per manutenzione stradale straordinaria pone interrogativi interpretativi di rilievo pratico per le imprese edili e del settore infrastrutturale. La questione centrale riguarda la possibilità di assumere con contratto di lavoro intermittente figure quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici impiegati in modo discontinuo nell’ambito di appalti stradali. Comprendere i confini normativi di questo istituto permette di strutturare rapporti di lavoro flessibili nel pieno rispetto della legge, evitando contestazioni ispettive e sanzioni.

Il quadro normativo di riferimento: l’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015

Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dall’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015, che ne fornisce la definizione e individua i presupposti di legittimità. La norma stabilisce che:

«Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

La struttura della disposizione è dunque binaria: in presenza di contrattazione collettiva che individui le esigenze organizzative e produttive legittimanti l’intermittenza, si applica la disciplina negoziale; in assenza di tali previsioni, opera in via suppletiva il decreto ministeriale del 23 ottobre 2004, che a sua volta rinvia alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. Tale meccanismo di rinvio a cascata è confermato dall’art. 55, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 81/2015.

L’Interpello n. 1/2017 del Ministero del Lavoro: la risposta sul lavoro intermittente nella manutenzione stradale

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 del 2017, ha risposto a un quesito avanzato dalla Confartigianato sul contratto di lavoro intermittente per i lavori di manutenzione stradale straordinaria, fornendo un’interpretazione autentica dell’art. 13, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2015. In particolare, è stato chiesto al Ministero di chiarire se le imprese del settore edile possano assumere con contratto intermittente manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria, in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.

Il Ministero, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ha fornito un’interpretazione favorevole, articolata nei termini che seguono.

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Il rinvio alla tabella del R.D. n. 2657/1923 e il n. 32

In assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento per i lavori di manutenzione stradale straordinaria, il Ministero ha ritenuto applicabile il n. 32 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, richiamata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 2004. Tale voce tabellare — relativa alle attività di manutenzione stradale — non opera alcuna distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Ne consegue che il ricorso al lavoro intermittente è legittimo per entrambe le tipologie, a condizione che le figure professionali coinvolte siano effettivamente adibite allo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, indipendentemente dalla qualificazione dell’intervento come ordinario o straordinario.

Questo principio ha un rilievo pratico immediato: le imprese appaltatrici di lavori stradali che operano su commesse discontinue — tipicamente attivate da ordini di servizio del committente pubblico o privato — possono strutturare i rapporti di lavoro in forma intermittente senza incorrere in irregolarità, purché la discontinuità della prestazione sia reale e documentabile.

Il presupposto soggettivo: un canale alternativo sempre percorribile

Resta ferma, in ogni caso, la legittimità del ricorso al lavoro intermittente in presenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015. La norma consente la stipula del contratto intermittente — indipendentemente dalla natura dell’attività svolta — con soggetti «con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni». Questo canale soggettivo costituisce un percorso alternativo e autonomo rispetto a quello oggettivo fondato sulla tabella del 1923: anche quando l’attività non rientrasse nelle voci tabellari, il contratto intermittente rimane valido se il lavoratore possiede i requisiti anagrafici indicati.

Implicazioni operative per le imprese del settore edile e stradale

La posizione ministeriale consente alle imprese di settore di pianificare la forza lavoro in modo coerente con la struttura tipica degli appalti di manutenzione stradale, caratterizzati da attivazioni episodiche legate agli ordini di servizio. Sul piano operativo, è opportuno tenere presenti alcune indicazioni:

  • Verifica della contrattazione collettiva applicata: se il CCNL di riferimento contiene già previsioni specifiche sul lavoro intermittente, queste prevalgono sulla tabella del 1923. In caso contrario, si applica il meccanismo suppletivo descritto dall’Interpello.
  • Documentazione della discontinuità: la natura intermittente della prestazione deve essere reale e verificabile. Gli ordini di servizio del committente rappresentano un elemento documentale fondamentale per dimostrare la genuinità del ricorso all’istituto.
  • Comunicazione preventiva: prima di ogni chiamata, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la disponibilità del lavoratore all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.
  • Indennità di disponibilità: qualora il contratto preveda l’obbligo di risposta alla chiamata, al lavoratore spetta l’indennità di disponibilità nelle misure stabilite dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dal decreto ministeriale.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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FAQ — Domande frequenti sul lavoro intermittente nella manutenzione stradale

È possibile usare il contratto intermittente per lavori di manutenzione stradale straordinaria?

Sì. L’Interpello n. 1/2017 del Ministero del Lavoro ha chiarito che, in assenza di specifiche previsioni della contrattazione collettiva, è possibile fare riferimento al n. 32 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, che non distingue tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Il contratto intermittente è quindi legittimo per entrambe le tipologie, purché le figure professionali siano effettivamente adibite ad attività di manutenzione stradale.

Quali figure professionali possono essere assunte con contratto intermittente per la manutenzione stradale?

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’istituto manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici, a condizione che la loro prestazione sia effettivamente discontinua e riconducibile ad attività di manutenzione stradale.

Cosa succede se il CCNL applicato non prevede nulla sul lavoro intermittente?

In assenza di previsioni contrattuali collettive, opera il meccanismo suppletivo previsto dall’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015: si applica il decreto ministeriale del 23 ottobre 2004, che rinvia alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Il requisito anagrafico può essere usato in alternativa al requisito oggettivo?

Sì. L’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 consente il contratto intermittente — indipendentemente dall’attività svolta — con lavoratori under 24 (purché le prestazioni si svolgano entro il venticinquesimo anno) e con lavoratori over 55. Si tratta di un canale autonomo rispetto a quello oggettivo basato sulla tabella del 1923.

 

La Redazione di Diritto & Lavoro

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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