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Comunicazione preventiva distacco transnazionale:

È stato pubblicato il Decreto 10 agosto 2016 del Ministro del Lavoro sulla comunicazione preventiva di distacco transnazionale (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2016).

In particolare, il suddetto decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che distaccano lavoratori in Italia.

Le disposizioni di cui al decreto 10 agosto 2016 si applicano alla comunicazione preventiva di distacco di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2016 e ad ogni successiva variazione.

Il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione con le modalità di cui all’art. 3. Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del primo periodo di distacco.

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Il decreto 10 agosto 2016 precisa, inoltre, quanto segue:

a) «prestatore di servizi»: l’impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo ovvero un’agenzia di somministrazione di lavoro stabilita in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia;

b) «soggetto distaccatario»: l’impresa stabilita in Italia o altro destinatario ivi operante che occupa lavoratori distaccati;

c) «UNI_Distacco_UE»: il modello con il quale il prestatore di servizi assolve agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 136 del 2016, di cui all’allegato A;

d) «sistema informatico distacco – SID»: le procedure applicative messe a disposizione dei prestatori di servizi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per consentire la trasmissione telematica del modello UNI Distacco UE;

e) «codice identificativo del modello»: il codice alfanumerico univoco rilasciato dal sistema informatico SID attestante che il modello UNI Distacco UE è stato trasmesso dal prestatore di servizi con le modalità di cui all’art. 3;

f) «data certa di trasmissione»: la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l’ora in cui il modello è stato trasmesso dal prestatore di servizi;

g) «dati essenziali»: i dati della comunicazione di cui all’art. 2, comma 3, come definiti dagli allegati al presente decreto;

h) «annullamento»: la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi, da effettuare ai sensi dell’art. 2, comma 3;

i) «variazione»: la modifica di dati non essenziali della comunicazione di cui all’art. 2, comma 4, come definiti dagli allegati al presente decreto.

Il decreto entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla Gazzetta Ufficiale.

Per tutte le altre informazioni si rinvia al testo integrale del Decreto 10 agosto 2016 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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