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Incentivi per la trasformazione dei contratti di solidarietà:

Con il decreto correttivo del Jobs Act sono già operativi gli incentivi a favore di quelle aziende in crisi che, interessate dai programmi di integrazione salariale con contratti di solidarietà difensivi li trasformino in contratti espansivi.

A parlarci nel dettaglio di tali incentivi è anche l’articolo pubblicato oggi (17.10.2016) dal Sole 24 Ore (pagina a cura di Alessandro Rota Porta; Titolo: “Sconti a chi assume in solidarietà” e “Risparmio maggiore se entra un giovane”).

Ecco l’articolo.

Sono già operativi gli incentivi pensati per favorire la ripartenza delle aziende in crisi. Con l’arrivo del decreto correttivo del Jobs act, infatti, è scattata la possibilità per le aziende interessate da programmi di integrazione salariale con contratti di solidarietà difensivi (Cds)già attivati di trasformarli in contratti espansivi.

La misura contenuta nel Dlgs 185/2016 in vigore dall’8 ottobre scorso facilita l’incremento degli organici con l’inserimento di nuove competenze e una sorta di staffetta generazionale.

Vi sono però alcuni aspetti che richiedono un’attenta valutazione, per analizzare opportunità e criticità circa il possibile passaggio da un istituto all’altro.

Intanto, deve sussistere un presupposto oggettivo, ossia la trasformazione può riguardare i Cds difensivi che abbiano avuto decorrenza da almeno 12 mesi alla data di entrata in vigore del Dlgs 185 (l’8 ottobre scorso) nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016.

Inoltre, nel passaggio vanno osservati tutti i criteri previsti per la disciplina dei contratti di solidarietà espansivi e la trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata, lasciando invariata la durata del Cds inizialmente prevista.

Infine, il periodo di Cds espansivo “trasformato” rientra sia nel computo della durata massima complessiva di utilizzo delle integrazioni salariali (articolo 4, del Dlgs 148/2015) sia in quello stabilito per il ricorso ai Cds difensivi (comma 5, dell’articolo 22).

Il costo per l’azienda

I dipendenti coinvolti non subiscono penalizzazioni salariali poiché è previsto un trattamento economico di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale stabilita prima della trasformazione del contratto, integrato dal datore di lavoro almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria. Naturalmente l’operazione si traduce in un costo aggiuntivo per l’azienda. Infatti, se durante il Cds difensivo il datore di lavoro sostiene quale costo diretto il solo versamento della contribuzione addizionale, dopo la trasformazione l’esborso lievita, sommando l’integrazione a carico dell’azienda con il contributo addizionale, sebbene dimezzato (si veda l’esempio a fianco).

Proprio per compensare questi costi, la norma prevede un serie di benefici (si veda anche l’altro articolo): in primo luogo, la non imponibilità ai fini previdenziali della quota di integrazione retributiva corrisposta dal datore di lavoro e, appunto, l’abbattimento al 50% della contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, rispetto alla misura fissata dall’articolo 5, del Dlgs 148/2015. Quest’ultima passa, quindi, al 4,5%per gli interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile, 6% per gli ulteriori periodi e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e 7,5% oltre le 104 settimane.

Le incertezze operative

Resta qualche dubbio da chiarire, in attesa di un intervento di prassi da parte dell’Inps: in particolare, andrebbe confermato se il contributo debba essere versato prendendo anche in considerazione l’integrazione a carico del datore di lavoro oppure la sola quota a carico Inps, dato che la norma (articolo 41, comma 3-bis, del Dlgs 148/2015) determina la decurtazione del contributo addizionale rimandando alla specifica disciplina dello stesso (ossia al calcolo percentualizzato alla «retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate» relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti).

Di fatto poi, al di là delle specifiche facilitazioni messe in campo dal legislatore, la trasformazione di questi contratti è davvero percorribile laddove siano presenti piani industriali volti alla riorganizzazione produttiva e al rilancio delle unità coinvolte dai contratti di solidarietà.

 

L’ESEMPIO

Analisi costi/benefici su scala mensile per un’azienda metalmeccanica in contratto di solidarietà (riduzione oraria del 25%) e un’aliquota INPS del 31,88%. L’esempio riguarda un lavoratore full-time con stipendio mensile di 2.100 euro che in un mese è stato in solidarietà per 44 ore.

LAVORATORI GIÀ IN ORGANICO

COSTO PER IL DATORE IN SOLIDARIETÀ DIFENSIVA

Il datore versa un contributo addizionale del 9% sulla retribuzione spettante per le ore non lavorate. Si moltiplica la paga oraria per le ore (12,14 euro x 44 = 534,16) e si applica il 9%, pari a 48,07 euro

Al lavoratore spetta anche un’integrazione a carico dell’Inps pari a 275 euro

Il costo mensile a carico del datore di lavoro è pari a 48,07 euro

COSTO DOPO LA TRASFORMAZIONE IN SOLIDARIETÀ ESPANSIVA

Sul datore grava un contributo addizionale dimezzato pari al 4,5% sulla retribuzione delle ore non lavorate, pari a 24,03 euro

Sul datore di lavoro grava anche il 50% dell’integrazione originaria di 275 euro: pari a 137,50 euro

Il costo mensile a carico del datore di lavoro è pari a 161,53 euro (24,03 + 137,50 euro)

Il costo aggiuntivo nella trasformazione da difensivo a espansivo è 113,46 euro

LE NUOVE ASSUNZIONI

COSTO PER IL DATORE IN SOLIDARIETÀ DIFENSIVA

Nel caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato e pieno con stipendio mensile lordo di 1.902,42 euro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari al 31,88% dello stipendio lordo. Il costo è quindi di 606,49 euro

COSTO PER IL DATORE IN SOLIDARIETÀ ESPANSIVA

Sul datore di lavoro grava la stessa aliquota contributiva del 31,88%. Il costo quindi è sempre di 606,49 euro

Ma al tempo stesso al datore di lavoro è riconosciuto per i primi 12 mesi un contributo a carico Inps pari al 15% della retribuzione lorda (1.902,42 euro x contributo 15%) pari a 285,36 euro

Il costo a carico del datore è pari a 321, 13 euro (606,49-285,36)

Il risparmio di costo nell’assunzione in solidarietà espansiva è di 285,36 euro

 

L’ASSUNZIONE DEI GIOVANI

Se la nuova assunzione riguarda un giovane dai 15 ai 29 anni il datore ha uno sgravio contributivo (alternativo al contributo Inps del 15%). Per i primi tre anni l’aliquota contributiva a carico del datore è al 13,61% , come per gli apprendisti. Il costo è pari a 258,91 euro

Il risparmio nell’assunzione dei giovani in solidarietà espansiva è di 347,58 euro

Risparmio maggiore se entra un giovane

La trasformazione del contratto di solidarietà da difensivo ad espansivo porta con sé tutti i vantaggi tipici di quest’ultimo istituto, favorendo l’incremento degli organici: questo avviene – attraverso la programmazione delle modalità di attuazione – con una riduzione stabile dell’orario di lavoro e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

I benefici possono essere notevoli, se paragonati al costo di una nuova risorsa inserita nel corso di un Cds difensivo (operazione possibile, peraltro, solo se l’assunzione riguarda profili con competenze diverse rispetto a quelle dei dipendenti coinvolti dal Cds stesso).

Nel nostro esempio (si veda la scheda a fianco), in Cds espansivo l’assunzione di un lavoratore full-time a tempo indeterminato, con stipendio lordo mensile di 1902 euro euro, garantirebbe all’azienda un risparmio di 285 euro. Questo beneficio deriva dalla previsione dell’articolo 41, del Dlgs 148, che assegna, per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo pari, per i primi dodici mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo (ridotto, per ciascuno dei due anni successivi, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento).

Ancora più vantaggiosa l’assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza del Cds, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del 29° anno di età, la norma prevede la possibilità di applicare la contribuzione a proprio carico in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti (ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei dipendenti). In questo caso, il risparmio di costo rispetto all’assunzione di un lavoratore che non fruisce di questo incentivo, sempre nell’esempio considerato, è pari a circa 350 euro. Ma i due vantaggi non sono cumulabili.

La modifica normativa stabilisce, altresì, che le quote di Tfr relative alla retribuzione persa, maturate durante il periodo di solidarietà, restino a carico dell’intervento di integrazione salariale.

Per usufruire degli incentivi descritti, i datori di lavoro, nei 12 mesi antecedenti le assunzioni, non devono aver proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di Cigs. Inoltre, le assunzioni effettuate in forza del Cds espansivo non devono determinare un’alterazione del rapporto occupazionale uomo-donna in organico.

L’accordo di solidarietà espansivo va depositato presso la direzione territoriale del Lavoro e l’attribuzione del contributo è subordinata all’accertamento, da parte della Dtl stessa, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell’orario di lavoro e le assunzioni effettuate: sul punto, si deve osservare come la prassi Inps e quella del Lavoro (interpello 28/2013) – seppure con rifermento alla normativa che regolava l’istituto del Cds espansivo prima della riforma del Jobs act – abbiano precisato che la concessione dei benefici è subordinata al verificarsi contestuale della riduzione dell’orario e all’assunzione di nuovi lavoratori.

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