Mesotelioma non professionale: domanda semplificata per le prestazioni INAIL
Capire come accedere alle prestazioni economiche previste per i malati di mesotelioma non professionale è fondamentale per tutelare i diritti delle vittime dell’amianto e dei loro familiari. L’INAIL ha introdotto una modulistica semplificata — disciplinata dalla circolare n. 33 del 2016 — che ha rimosso alcuni ostacoli procedurali precedentemente ostativi all’accesso al Fondo per le vittime dell’amianto. Di seguito viene illustrato il quadro normativo di riferimento, il funzionamento della nuova modulistica e le indicazioni pratiche per presentare correttamente l’istanza.
Il Fondo per le vittime dell’amianto e il mesotelioma non professionale
Il mesotelioma è una patologia oncologica grave causata dall’esposizione alle fibre di amianto. Quando tale esposizione non è avvenuta in ambito lavorativo — e dunque non è riconducibile a una malattia professionale in senso stretto — si parla di mesotelioma non professionale. In questi casi, la tutela economica è garantita dal Fondo per le vittime dell’amianto, istituito per coprire le situazioni di esposizione di natura familiare o ambientale che esulano dal rapporto di lavoro.
L’esposizione familiare si verifica, ad esempio, quando un convivente di un lavoratore esposto all’amianto ha inalato le fibre portate a casa sui vestiti da lavoro. L’esposizione ambientale riguarda invece chi ha vissuto in prossimità di siti produttivi o edifici contaminati da amianto, senza alcun legame diretto con attività lavorative specifiche.
La semplificazione della domanda per le prestazioni: cosa è cambiato
L’INAIL, con la circolare n. 33, ha reso nota la modifica della modulistica per l’istanza di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto per i malati, nonché quella per gli eredi dei malati di mesotelioma non professionale. La revisione risponde all’esigenza di eliminare requisiti formali che, nella prassi applicativa, si erano rivelati eccessivamente restrittivi e tali da precludere ingiustamente l’accesso al beneficio.
I nuovi modelli di domanda
Come si legge nel comunicato INAIL, i nuovi modelli di domanda — mod_190_new (per i malati di mesotelioma non professionale) e mod_190_e_new (per gli eredi di malati di mesotelioma non professionale) — sono disponibili sul portale istituzionale (www.inail.it) alla sezione Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Prestazioni economiche. Entrambi i moduli si compongono di due parti.
Nella prima parte, l’interessato, dopo aver fornito i propri dati anagrafici, chiede l’ammissione alla prestazione. Nella seconda parte, dopo aver dichiarato di essere affetto da mesotelioma non professionale per esposizione all’amianto, può indicare distintamente se tale esposizione abbia avuto natura familiare ovvero ambientale.
Eliminazione dell’obbligo di indicare il luogo di residenza in immobile con amianto
La principale novità introdotta dalla semplificazione riguarda l’esposizione ambientale. Nella nuova modulistica non è più necessario, come avveniva sulla base della precedente versione, fornire obbligatoriamente informazioni relativamente al luogo di residenza o abitazione in immobile con presenza di amianto e/o al luogo di residenza o abitazione in immobile sito in prossimità di un’azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni. Tali elementi, se letti come sole ipotesi alla cui ricorrenza venisse subordinato il riconoscimento dell’esposizione ambientale, potevano costituire un limite ingiustificato per l’accesso al beneficio.
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In particolare, mentre è rimasta invariata la parte relativa alle informazioni per comprovare l’esposizione familiare, per quella ambientale è ora sufficiente indicare i periodi di residenza in Italia del dichiarante, nonché eventuali altre informazioni, qualora disponibili, sull’esposizione. Questo approccio più flessibile permette di valorizzare ogni elemento utile alla ricostruzione del percorso espositivo, senza vincolare il riconoscimento a circostanze specifiche e predeterminate.
Ambito di applicazione e decorrenza delle nuove disposizioni
Le disposizioni della circolare n. 33 si applicano alle istanze future, alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
Si applicano, altresì, alle domande eventualmente respinte a causa della mancata indicazione del luogo di residenza o abitazione in immobile con presenza di amianto e/o del luogo di residenza o abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni. Tali istanze dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Sedi competenti e conseguentemente accolte, ove ne ricorrano i presupposti sostanziali.
Questo principio di retroattività favorevole è di particolare rilievo pratico: significa che chi ha visto rigettata la propria domanda per ragioni meramente formali legate alla vecchia modulistica può ottenere una rivalutazione automatica del proprio caso, senza necessità di presentare una nuova istanza.
Come presentare la domanda per il mesotelioma non professionale: indicazioni pratiche
Per accedere alle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in caso di mesotelioma non professionale, è necessario seguire i seguenti passaggi:
- Scaricare il modello aggiornato (mod_190_new per il malato, mod_190_e_new per gli eredi) dal portale INAIL o dai link presenti in questo articolo.
- Compilare la prima sezione con i dati anagrafici e la richiesta di ammissione alla prestazione.
- Nella seconda sezione, indicare la tipologia di esposizione (familiare o ambientale) e fornire tutte le informazioni disponibili, inclusi i periodi di residenza in Italia.
- Presentare l’istanza alla Sede INAIL territorialmente competente, allegando la documentazione sanitaria attestante la diagnosi di mesotelioma.
Per l’esposizione familiare, sarà utile documentare il rapporto di convivenza con il lavoratore esposto e, ove possibile, la natura dell’attività lavorativa svolta da quest’ultimo. Per l’esposizione ambientale, è consigliabile raccogliere ogni elemento utile — anche indiretto — che consenta di ricostruire la storia residenziale e il contesto territoriale di esposizione.
Circolari di riferimento
E si vedano anche le seguenti circolari:
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– circolare-n-13-del-2016 (con i seguenti allegati: all-n-1 – Mod. 190/E e all-n-2 – Mod. 191/E)
FAQ: Mesotelioma non professionale e domanda semplificata
Cos’è il mesotelioma non professionale?
È una forma di mesotelioma causata dall’esposizione all’amianto avvenuta al di fuori di un contesto lavorativo, per esempio per via familiare (convivenza con un lavoratore esposto) o ambientale (residenza in zone contaminate). In questi casi, la tutela non è quella della malattia professionale INAIL in senso stretto, ma viene garantita attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto.
Chi può presentare la domanda per le prestazioni del Fondo vittime amianto?
Possono presentare la domanda i malati di mesotelioma non professionale ancora in vita, utilizzando il modello mod_190_new, oppure gli eredi di malati deceduti, utilizzando il modello mod_190_e_new.
La domanda precedentemente respinta può essere riesaminata?
Sì. Le istanze respinte per la mancata indicazione del luogo di residenza in immobile con amianto o in prossimità di aziende che lo utilizzavano devono essere riesaminate d’ufficio dalle Sedi INAIL competenti e, ove ne ricorrano i presupposti, accolte senza necessità di una nuova presentazione.
È ancora necessario indicare l’indirizzo dell’immobile con amianto nella domanda?
No. Con la semplificazione introdotta dalla circolare n. 33, tale indicazione non è più obbligatoria. Per l’esposizione ambientale è sufficiente indicare i periodi di residenza in Italia e fornire eventuali ulteriori informazioni disponibili sull’esposizione.
(Fonte: INAIL)
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.


