
Malattia professionale e nesso causale: il quadro giurisprudenziale tra il 2025 e il 2026
La questione della malattia professionale e del nesso causale con le condizioni di lavoro rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto del lavoro italiano. Comprendere come i giudici di legittimità affrontano questo tema è essenziale tanto per i lavoratori che intendono tutelare i propri diritti quanto per i datori di lavoro che devono orientare le proprie politiche di sicurezza. Tra il 2025 e il 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha emesso una serie di pronunce significative che, pur non configurando necessariamente un unico e coerente “cambio di orientamento”, contribuiscono a ridefinire i contorni della responsabilità datoriale, i criteri di prova e i termini di prescrizione dell’azione risarcitoria. Analizzare queste decisioni nel loro insieme permette di tracciare un quadro aggiornato e operativamente utile per professionisti, aziende e lavoratori.
Il fondamento normativo: l’articolo 2087 del Codice Civile
Ogni ragionamento sulla responsabilità del datore di lavoro per malattia professionale prende necessariamente le mosse dall’articolo 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Si tratta di una norma di chiusura del sistema prevenzionistico, che opera in sinergia con il decreto legislativo n. 81 del 2008 (il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e con la normativa INAIL in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La dottrina e la giurisprudenza hanno a lungo dibattuto sulla natura di questa responsabilità: si tratta di una responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa del datore, oppure di una responsabilità di tipo contrattuale che richiede la prova della violazione di specifici obblighi di sicurezza? La risposta a questa domanda non è soltanto teorica: da essa dipende la distribuzione dell’onere della prova tra lavoratore e datore, con conseguenze pratiche di primaria importanza.
L’ordinanza n. 4166 del 2025: la responsabilità ex art. 2087 non è oggettiva
Con l’ordinanza n. 4166 del 18 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato direttamente il tema della natura della responsabilità datoriale in materia di malattia professionale, pervenendo a una conclusione di grande rilievo pratico. La pronuncia stabilisce in modo netto che la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile non ha natura oggettiva.
Ciò significa che il solo fatto che un lavoratore abbia contratto una patologia riconducibile all’ambiente di lavoro non è di per sé sufficiente a fondare il diritto al risarcimento del danno. L’ordinanza chiarisce che è necessaria la prova concreta del nesso causale tra specifici episodi lavorativi — o specifiche condizioni di lavoro — e l’insorgenza della malattia. Non basta, in altre parole, dimostrare che la malattia rientra tra quelle tipicamente associate a una certa attività lavorativa: occorre provare che quella specifica malattia, in quel lavoratore, si è sviluppata a causa delle concrete modalità con cui la prestazione è stata organizzata e svolta.
Questa impostazione ha implicazioni significative sul piano processuale. Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno deve articolare la propria domanda con sufficiente precisione, indicando non soltanto la patologia sofferta e la qualità di lavoratore dipendente, ma anche le specifiche situazioni di rischio alle quali è stato esposto e il collegamento tra queste e la malattia diagnosticata. La prova per presunzioni rimane ammissibile, ma deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che consentano di ricostruire il percorso causale in modo convincente.
La sentenza n. 11631 del 2025: la distribuzione dell’onere della prova
Il tema della prova nella malattia professionale e nel nesso causale viene ulteriormente sviluppato dalla sentenza n. 11631 del 3 maggio 2025, che affronta specificamente la questione della distribuzione dell’onere probatorio tra le parti. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che, pur riconoscendo la difficoltà per il lavoratore di accedere a informazioni e documentazioni spesso nella disponibilità esclusiva del datore, non arriva a rovesciare integralmente l’onere della prova in capo a quest’ultimo.
In linea con i principi generali del diritto processuale civile, il lavoratore è tenuto a provare il fatto costitutivo della propria pretesa — ovvero l’esistenza della malattia, la sua natura professionale e il nesso eziologico con le condizioni di lavoro — mentre il datore può liberarsi dimostrando di aver adottato tutte le misure di sicurezza concretamente esigibili. Questo schema, che richiama la struttura della responsabilità contrattuale, non equivale però a una responsabilità oggettiva mascherata: il datore che dimostra di aver rispettato scrupolosamente le norme prevenzionistiche e di aver implementato tutte le cautele richieste dalla migliore tecnica disponibile può andare esente da responsabilità anche in presenza di una malattia professionale.
La sentenza n. 11631/2025 contribuisce così a definire un equilibrio che, da un lato, non scarica sul lavoratore un onere probatorio insostenibile e, dall’altro, evita di trasformare il datore di lavoro in un assicuratore universale di ogni patologia che insorga durante il rapporto di lavoro.
La sentenza n. 27410 del 2025: il nesso causale e il lungo periodo di latenza
Una delle questioni più delicate in materia di malattia professionale riguarda le patologie a lungo periodo di latenza, come alcune forme tumorali o malattie polmonari croniche che possono manifestarsi a distanza di decenni dall’esposizione al fattore di rischio. La sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 27410 del 14 ottobre 2025 affronta questo problema con riferimento al sistema INAIL, escludendo il diritto alla rendita assicurativa quando la patologia si sviluppa a oltre vent’anni dalla cessazione dell’attività lavorativa a rischio.
La pronuncia ha un impatto diretto sulla valutazione del nesso causale nella malattia professionale, perché introduce un criterio temporale che, pur non escludendo in assoluto la rilevanza dei lunghi periodi di latenza, impone una verifica rigorosa della plausibilità biologica del collegamento causale. Quando il tempo trascorso tra l’esposizione al rischio e la manifestazione della malattia è così lungo da rendere scientificamente incerta la connessione eziologica, il giudice — e prima ancora l’ente assicuratore — deve valutare con particolare attenzione se sussistano effettivamente i presupposti per riconoscere la natura professionale della patologia.
Questo non significa che le malattie a lunga latenza siano automaticamente escluse dalla tutela assicurativa o risarcitoria, ma che la prova del nesso causale deve essere tanto più robusta quanto più lungo è l’intervallo temporale tra esposizione e diagnosi. È un criterio che valorizza il contributo della medicina legale e della epidemiologia occupazionale nell’accertamento giudiziale, rendendo indispensabile il ricorso a consulenze tecniche qualificate.
La sentenza n. 2071 del 2025: malattia professionale e tutela contro il licenziamento
Il profilo della tutela del lavoratore malato si intreccia con quello della stabilità del rapporto di lavoro nella sentenza n. 2071 del 29 gennaio 2025, che affronta il caso del licenziamento intimato durante un’assenza per malattia professionale imputabile al datore di lavoro. La Corte qualifica come illegittimo il recesso datoriale in tale circostanza, confermando un orientamento che considera particolarmente odioso il comportamento del datore che, dopo aver causato la malattia del lavoratore, tenta di liberarsi del rapporto di lavoro durante la fase di incapacità lavorativa.
La sentenza si colloca nel solco della protezione rafforzata che l’ordinamento riconosce al lavoratore in stato di malattia, ma aggiunge un elemento qualificante: quando la malattia è di origine professionale e il datore ne è responsabile, il licenziamento intimato durante il periodo di comporto è affetto da un vizio ulteriore rispetto alla mera violazione delle norme sul comporto, assumendo i caratteri di un atto ritorsivo o comunque contrario ai principi di buona fede e correttezza che devono informare l’esecuzione del contratto di lavoro.
L’ordinanza n. 14269 del 2026: la prescrizione e la “conoscibilità” del danno professionale
Sul versante della prescrizione del diritto al risarcimento, l’ordinanza n. 14269 del 14 maggio 2026 introduce un principio di grande rilevanza pratica. La Corte stabilisce che il termine prescrizionale per il diritto al risarcimento del danno da malattia professionale non decorre automaticamente dalla data di diagnosi della patologia, bensì dal momento in cui il lavoratore — o i suoi eredi — acquisisce una ragionevole consapevolezza dell’origine professionale della malattia stessa.
Si tratta di un’applicazione del principio della conoscibilità del danno, già noto nel diritto civile generale, ma che assume una connotazione peculiare nel contesto delle malattie professionali. Queste ultime, spesso, non si manifestano in modo improvviso e non recano con sé, al momento della diagnosi, una chiara indicazione della loro eziologia lavorativa. Un lavoratore che riceve una diagnosi di patologia respiratoria cronica potrebbe non sapere immediatamente — e talvolta non sapere per anni — che quella malattia è collegata all’esposizione professionale a determinati agenti chimici o fisici.
L’ordinanza 14269/2026 tutela il lavoratore da decadenze precoci che sarebbero ingiuste proprio perché fondate su una conoscenza che il soggetto non poteva ancora avere. Allo stesso tempo, il principio non è illimitato: la “ragionevole consapevolezza” non equivale alla certezza assoluta, e il giudice dovrà valutare caso per caso quando, in base alle circostanze concrete, il lavoratore avrebbe potuto e dovuto attivarsi per accertare l’origine professionale della propria condizione di salute. Per approfondire il tema della prescrizione in materia di responsabilità professionale, è utile consultare le risorse dedicate alla prescrizione del danno patrimoniale e non patrimoniale disponibili in rete.
Un quadro coerente o pronunce isolate? Riflessioni critiche sull’orientamento emergente
È lecito chiedersi se le pronunce esaminate configurino un unico e coerente orientamento giurisprudenziale oppure si tratti di decisioni isolate, ciascuna relativa a una specifica fattispecie. La risposta onesta è che la realtà si colloca a metà strada tra questi due estremi.
Da un lato, le sentenze condividono alcune costanti: la centralità della prova del nesso causale, la resistenza a configurare la responsabilità datoriale come puramente oggettiva, l’attenzione alla specificità delle circostanze concrete piuttosto che a presunzioni generali. Questi elementi suggeriscono che la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione stia consolidando un approccio che valorizza il rigore probatorio senza per questo abbandonare la tutela sostanziale del lavoratore.
Dall’altro lato, sarebbe scorretto affermare che vi sia stata una “inversione dell’onere della prova” sistematica e generalizzata a favore dei datori di lavoro. Le pronunce analizzate non riducono le tutele dei lavoratori: confermano che il datore è responsabile quando si dimostra il nesso causale tra condizioni di lavoro e malattia, ma richiedono che questa prova sia effettivamente fornita con sufficiente specificità. È una posizione di equilibrio, non una svolta reazionaria.
Per chi voglia approfondire il tema del nesso causale nelle malattie professionali con riferimento alla giurisprudenza più recente, il database Olympus dell’Università di Urbino offre un archivio aggiornato e liberamente accessibile delle principali pronunce in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Implicazioni pratiche per lavoratori, datori e consulenti
Per i lavoratori e i loro rappresentanti
- Documentare con cura le condizioni di lavoro e le esposizioni a fattori di rischio fin dall’inizio del rapporto, conservando ogni elemento utile a ricostruire il nesso causale.
- Non attendere la certezza assoluta sull’origine professionale della malattia prima di attivarsi: la prescrizione decorre dalla “ragionevole consapevolezza”, non dalla certezza scientifica, e ritardi eccessivi possono compromettere l’azione risarcitoria.
- Affidarsi a consulenti medico-legali specializzati in medicina del lavoro per costruire una perizia che documenti in modo rigoroso il collegamento tra esposizione lavorativa e patologia.
- In caso di licenziamento durante la malattia professionale, valutare immediatamente l’impugnazione del recesso, che può essere qualificato come illegittimo anche al di là delle ordinarie norme sul comporto.
Per i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza
- Predisporre e aggiornare regolarmente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con particolare attenzione ai rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici che possono dar luogo a malattie professionali.
- Conservare la documentazione relativa alle misure di sicurezza adottate nel corso degli anni: in un eventuale giudizio, la prova di aver rispettato le norme prevenzionistiche e di aver adottato le migliori tecniche disponibili è essenziale per andare esenti da responsabilità.
- Non interrompere il rapporto di lavoro con un lavoratore assente per malattia professionale senza una valutazione legale approfondita, tenuto conto del rischio di incorrere in un licenziamento illegittimo.
- Collaborare attivamente con il medico competente aziendale per il monitoraggio sanitario dei lavoratori esposti a rischi specifici, anche perché questa attività costituisce essa stessa un elemento di prova dell’adempimento degli obblighi di sicurezza.
Per i consulenti legali e i professionisti della sicurezza
- Tenere aggiornata la propria conoscenza della giurisprudenza di legittimità in materia, atteso il ritmo sostenuto con cui la Corte di Cassazione interviene su questi temi.
- Valutare con attenzione il momento di decorrenza della prescrizione in ciascuna fattispecie concreta, alla luce del principio della conoscibilità dell’origine professionale della malattia enunciato dall’ordinanza n. 14269/2026.
- Costruire le domande giudiziali con sufficiente specificità, indicando non solo la malattia e il rapporto di lavoro ma anche le concrete modalità di esposizione al rischio e il meccanismo causale attraverso cui l’esposizione ha prodotto la patologia.
Conclusioni: rigore probatorio e tutela effettiva del lavoratore
Le pronunce della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione emesse tra il 2025 e il 2026 in materia di malattia professionale e nesso causale compongono un mosaico giurisprudenziale che, pur nella varietà delle fattispecie affrontate, trasmette un messaggio di fondo coerente: la tutela del lavoratore è reale e sostanziale, ma richiede una prova altrettanto reale e sostanziale del collegamento tra lavoro e malattia. Non vi è spazio né per una responsabilità datoriale oggettiva che prescinda da qualsiasi accertamento causale, né per un onere della prova così gravoso da rendere vana ogni pretesa risarcitoria del lavoratore. L’equilibrio che la Corte persegue è quello di un sistema in cui il rigore probatorio serve a garantire giustizia — non a negarla — e in cui la complessità scientifica del nesso causale viene affrontata con gli strumenti propri della medicina legale e della consulenza tecnica, piuttosto che aggirata attraverso presunzioni indiscriminate. Per chi opera in questo campo, comprendere a fondo questo equilibrio non è soltanto un esercizio accademico: è la condizione indispensabile per tutelare efficacemente i propri assistiti o per gestire in modo responsabile i rischi connessi alla gestione del personale.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







