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Prepensionamento poligrafici di aziende editoriali:

L’INPS, con la Circolare n. 120 del 2016 sul prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia.

Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare n. 120/2016.

Premessa

Con la circolare n. 8 del 20 gennaio 2016 sono state fornite le prime indicazioni riguardanti l’articolo 1, commi da 295 a 297, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, con particolare riferimento ai destinatari della predetta norma ed al termine per la presentazione delle domande di accesso anticipato alla pensione.

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Com’è noto, la citata norma riconosce ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, la facoltà di accedere al prepensionamento sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data del 31 dicembre 2013, ancorché maturino tali requisiti successivamente alla predetta data, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascun o degli anni 2016, 2017 e 2018.

Ciò premesso, con la presente circolare, nel recepire le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le note prot. n. 1932 del 22 marzo 2016, prot. n. 29/0003182 del 17 maggio 2016 e prot. n. 40/11003 del 18 maggio 2016, si forniscono chiarimenti in ordine agli ulteriori destinatari della norma in oggetto ed al termine per quest’ultimi di presentazione delle domande di prepensionamento, nonché, alla decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati ed alle operazioni di monitoraggio delle domande di prepensionamento.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 120 del 2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

 

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