Infortunio sul lavoro la responsabilità datoriale

Infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale: analisi dell’art. 2087 c.c., della giurisprudenza della Cassazione, dell’onere della prova e delle distinzioni operative per professionisti e aziende.

Infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale: quadro generale

Comprendere quando sorge la responsabilità datoriale in caso di infortunio sul lavoro è una delle questioni più delicate del diritto del lavoro italiano. La tensione fondamentale che percorre questa materia è la seguente: il datore di lavoro risponde di qualsiasi danno occorso al dipendente, oppure la sua responsabilità presuppone una specifica condotta colposa o omissiva? La risposta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, esclude categoricamente la responsabilità oggettiva, ancorandola invece alla violazione di precisi obblighi di prevenzione e sicurezza.

Il fondamento normativo: l’art. 2087 c.c. e il D.Lgs. 81/2008

Il perno dell’intera disciplina è l’articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. Tale norma va letta in combinato disposto con il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che articola in modo analitico gli obblighi di valutazione dei rischi, formazione, informazione e sorveglianza sanitaria gravanti sul datore di lavoro.

La dottrina e la giurisprudenza concordano nel qualificare la responsabilità ex art. 2087 c.c. come responsabilità contrattuale: il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno da infortunio deve provare il danno subito, il nesso causale con l’attività lavorativa e l’inadempimento datoriale, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il rischio o che l’evento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale: il principio cardine della Cassazione

Con la Sentenza n. 12347 su infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro, la Cassazione ha precisato che in ipotesi di infortunio la responsabilità datoriale va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all’ambiente in cui l’attività lavorativa viene prestata.

Di infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale ci parla anche l’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore (Firma: Luigi Caiazza; Titolo: “Sugli infortuni non c’è responsabilità oggettiva”) che vi proponiamo di seguito.

Ecco l’articolo.

In caso d’infortunio, la responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile in tanto può essere affermata, in quanto l’infortunio stesso derivi dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

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È tale il punto base sul quale si fonda la sentenza n. 12347 della Cassazione. Tale principio si fonda proprio sulla formulazione della norma richiamata con la quale viene esclusa una sorta di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate.

Nel caso di specie l’infortunio si era verificato per colpa di un dipendente di una società consorziata esercente lavori di manutenzione in uno stabilimento committente, il quale, nel fuoriuscire in bicicletta da un cunicolo d’ispezione, aveva investito e travolto un altro lavoratore dello stabilimento, che sopraggiungeva, anch’egli in bicicletta, nel sottopassaggio.

La Corte di merito rilevava che per quanto riguarda la società titolare dello stabilimento e datore di lavoro dell’investitore nessuna violazione poteva essere imputata dal momento che in prossimità del cunicolo erano stati collocati appositi segnali di pericolo volti a richiamare l’attenzione sulla necessità di procedere a passo d’uomo e che la condotta dell’investitore non era stata in alcun modo connessa allo svolgimento dei lavori dell’appalto.

Il ricorso per Cassazione si incentrava, tra l’altro, nell’invocare la responsabilità anche della società committente dei lavori di manutenzione in quanto avrebbe dovuto vigilare affinché questi venissero svolti con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza dei propri dipendenti, nonché nel non avere considerato la Corte di merito l’inadempimento della società in questione, all’obbligo di protezione ex articolo 2087 del codice civile e sulla quale gravava comunque la prova liberatoria che l’inadempimento era dipeso da causa ad essa non imputabile.

Secondo la Corte, invece, quest’ultima norma permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte ipotesi di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo al contrario escludersi tale responsabilità quando la condotta sia stata diligente, non imprudente, in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto.

Responsabilità datoriale e comportamento del lavoratore: il concorso di colpa

Un profilo di grande rilevanza pratica riguarda l’incidenza del comportamento del lavoratore infortunato sulla responsabilità datoriale. La giurisprudenza distingue tre scenari fondamentali:

  • Comportamento abnorme del lavoratore: quando il dipendente pone in essere una condotta del tutto imprevedibile e avulsa dal normale svolgimento dell’attività lavorativa, il nesso causale tra inadempimento datoriale ed evento dannoso può essere interrotto, escludendo o riducendo significativamente la responsabilità del datore di lavoro.
  • Concorso di colpa: se il lavoratore ha contribuito con la propria imprudenza alla causazione dell’infortunio, ma il datore di lavoro ha comunque violato obblighi di sicurezza, si applica l’art. 1227 c.c., con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento.
  • Condotta meramente imprudente ma prevedibile: la Cassazione ha più volte ribadito che l’obbligo di sicurezza datoriale si estende anche alla prevenzione di comportamenti imprudenti ma prevedibili dei lavoratori, sicché il datore non può invocare la colpa del dipendente per esimersi da responsabilità quando avrebbe dovuto e potuto adottare misure idonee a neutralizzare quel rischio specifico.

La responsabilità datoriale negli appalti e nei cantieri

Il caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza citata tocca un tema di particolare attualità: la responsabilità del committente per gli infortuni occorsi ai lavoratori dell’appaltatore (e viceversa) nell’ambito di contratti d’appalto. Il D.Lgs. 81/2008 dedica specifiche disposizioni alla cooperazione e al coordinamento tra datori di lavoro che operano nello stesso luogo di lavoro, imponendo la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la nomina del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

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In questo contesto, la responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro può coinvolgere più soggetti: il committente, l’appaltatore, il subappaltatore e, nei cantieri, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La ripartizione della responsabilità dipende dall’analisi delle specifiche violazioni commesse da ciascuno e dal nesso causale con l’evento lesivo.

Onere della prova e prova liberatoria del datore di lavoro

Sul piano processuale, la qualificazione della responsabilità ex art. 2087 c.c. come contrattuale determina una distribuzione dell’onere probatorio favorevole al lavoratore: è sufficiente che questi alleghi l’inadempimento datoriale e provi il danno e il nesso causale, mentre il datore di lavoro deve fornire la prova liberatoria. Quest’ultima consiste nel dimostrare:

  • di aver adottato tutte le misure di prevenzione imposte dalla legge e dalle migliori conoscenze tecnico-scientifiche disponibili;
  • che l’evento si è verificato per causa a lui non imputabile, ovvero per fatto del lavoratore o di terzi avente carattere di imprevedibilità e inevitabilità.

La prova liberatoria non può essere generica: il datore deve dimostrare di aver specificamente valutato il rischio che si è concretizzato e di aver adottato le misure adeguate a prevenirlo, non limitandosi a richiamare l’esistenza di un generico sistema di gestione della sicurezza.

Distinzioni operative per il professionista

Per il consulente del lavoro, l’avvocato o il responsabile delle risorse umane che si trova a gestire un caso di infortunio sul lavoro, le distinzioni operative fondamentali sono le seguenti:

  • Verificare la completezza del DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi deve contemplare specificamente il rischio che ha causato l’infortunio; lacune nella valutazione costituiscono un forte indice di inadempimento datoriale.
  • Documentare la formazione e l’informazione: la prova che il lavoratore era stato adeguatamente formato e informato sul rischio specifico è essenziale per la prova liberatoria.
  • Ricostruire il nesso causale: occorre verificare se tra la condotta del lavoratore e l’evento esiste un nesso di causalità adeguata e se eventuali comportamenti del dipendente abbiano carattere di abnormità tale da interrompere il nesso con l’inadempimento datoriale.
  • Coordinare le posizioni in caso di appalto: nei contesti pluridatoriali è indispensabile ricostruire puntualmente i rispettivi obblighi di sicurezza e le eventuali interferenze tra le lavorazioni.

FAQ: Infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale

Il datore di lavoro risponde sempre per un infortunio occorso al dipendente?

No. La responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro non è oggettiva. Il datore risponde solo se l’infortunio è causalmente riconducibile alla violazione di specifici obblighi di prevenzione imposti dalla legge o dalle migliori conoscenze tecnico-scientifiche. Se ha adottato tutte le misure idonee e l’evento è dipeso da causa a lui non imputabile, la responsabilità è esclusa.

Cosa deve provare il lavoratore infortunato per ottenere il risarcimento?

Il lavoratore deve provare il danno subito, il nesso causale tra l’attività lavorativa (o le condizioni di lavoro) e l’evento lesivo, e allegare l’inadempimento datoriale. Non è tenuto a provare la colpa del datore: spetta a quest’ultimo fornire la prova liberatoria.

Il comportamento imprudente del lavoratore esclude la responsabilità del datore?

Non necessariamente. Se l’imprudenza del lavoratore era prevedibile e il datore avrebbe potuto adottare misure per prevenirla, la responsabilità datoriale permane, eventualmente ridotta in proporzione al concorso di colpa del dipendente. Solo il comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore può interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità datoriale.

Quali sono le conseguenze penali per il datore di lavoro in caso di infortunio grave?

In caso di infortunio grave o mortale, il datore di lavoro può rispondere penalmente per il reato di lesioni personali colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni (art. 590 e 589 c.p., con aggravante ex art. 590-bis c.p. per i casi stradali). L’ente datoriale può inoltre rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se l’infortunio è conseguenza di una politica aziendale carente in materia di sicurezza.

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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