Pensione anticipata e compartecipazione del datore:
Restiamo ancora sull’argomento della pensione anticipata per parlare della compartecipazione del datore di lavoro e della necessità della sottoscrizione di un accordo con l’azienda che preveda, a carico di quest’ultima, l’accollo di alcuni oneri (v. anche il nostro articolo: “Ape ossia flessibilità in uscita per gli over 63”).
Il tema della pensione anticipata è affrontato anche dall’articolo pubblicato oggi (5.5.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Matteo Prioschi e Fabio Venanzi; Titolo: “L’accordo anticipa la pensione”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Per anticipare la pensione, oltre alle “scorciatoie” utilizzabili dai lavoratori qualora abbiano i relativi requisiti anagrafici e contributivi (anticipata, opzione donna, attività usuranti) e a quelle a cui sta lavorando il governo (si veda articolo a pagina 7), ci sono altre soluzioni che prevedono lo compartecipazione del datore di lavoro, in quanto serve sottoscrivere un accordo con l’azienda e quest’ultima si deve fare carico di alcuni oneri.
Già dal 2012 è stata introdotta con la legge 92/2012 l’isopensione. Le aziende possono gestire gli esuberi di personale pagando una “pensione anticipata” e versando la contribuzione figurativa ai dipendenti a cui mancano non più di quattro anni alla pensione di vecchiaia o anticipata. A parte pochi esempi che hanno riguardato realtà medio-grandi, questa opzione è stata poco utilizzata proprio a causa dei costi a carico dell’impresa.
Un’opzione analoga, sempre individuata dalla legge 92/2012, è possibile tramite l’intervento dei fondi di solidarietà, il cui raggio d’azione è stato esteso dal decreto legislativo 148/2015 di attuazione del Jobs act. L’erogazione di un assegno straordinario di sostegno al reddito per i lavoratori a cui mancano non più di cinque anni alla pensione di vecchiaia o anticipata è una prestazione che i singoli fondi possono prevedere o meno (definendo nel caso anche il corrispondente onere a carico delle aziende che vi ricorrono).
Così come per l’isopensione, finora l’utilizzo è stato limitato: in realtà è stato limitato ai soli fondi del settore del credito, del credito cooperativo e dell’assicurativo. In risposta a un’interrogazione formulata dall’onorevole Marialuisa Gnecchi, il ministero del Lavoro ha comunicato che dal 2012 a oggi l’assegno straordinario è stato erogato a 5.556 persone, di cui 4.595 iscritti al fondo di solidarietà per il credito, 258 al fondo del credito cooperativo e 703 al fondo del comparto assicurativo.
Sempre con il Dlgs 148/2015 è stato introdotto il part time abbinato alla pensione nell’ambito di contratti di solidarietà espansiva, una soluzione già vista in passato (1984). Difficile prevedere successo per questa soluzione, tenuto conto della complessità di attuazione dei presupposti su cui inserire il part time (accordo per la solidarietà, nuove assunzioni, ulteriore incremento degli assunti) tanto più che il quadro regolamentare non è stato ancora completato, dato che a oltre sette mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo non sono state diffuse le indicazioni operative sulla base della nuova normativa.
Nel frattempo, peraltro, il governo ha messo a punto un’altra forma di part time pre-pensionamento di più facile attuazione e relativamente poco oneroso per le aziende, ma che ha come limite principale i requisiti anagrafici previsti per i lavoratori beneficiari (le caratteristiche delle quattro soluzioni sono nella tabella e nell’articolo a fianco). Tecnicamente, non è un anticipazione della pensione e il rapporto di lavoro prosegue seppur a orario ridotto. È stato stimato che possa essere utilizzata da 30mila persone: se così fosse, sarà di gran lunga la più popolare tra le quattro disponibili.
IL CONFRONTO
Isopensione legge Fornero Fondi di solidarietà Part time pre-pensione Part time solidarietà espansiva CARATTERISTICHE PRINCIPALI I dipendenti risolvono il rapporto di lavoro e ottengono dall’azienda tramite l’Inps un assegno pari alla pensione fino alla maturazione di quest’ultima I dipendenti ricevono dal fondo di solidarietà un assegno sostitutivo della retribuzione fino a quando maturano i requisiti della pensione I dipendenti di aziende private di qualunque dimensione possono concordare una riduzione dell’orario tra il 40 e il 60% in attesa della pensione. Oltre alla relativa retribuzione incassano, esentasse, la quota di contributi a carico dell’azienda per le ore non lavorate I dipendenti di aziende private in cui sono in vigore contratti di solidarietà espansivi, possono ridurre l’orario di almeno la metà e contemporaneamente ricevere la pensione a compensazione della retribuzione persa QUANDO SI PUÒ UTILIZZARE Risoluzione consensuale o, tramite accordo sindacale, per procedure di mobilità o licenziamento di dirigenti in aziende con più di 15 dipendenti Nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo Sempre, a fronte dei requisiti del lavoratore e previo accordo azienda-dipendente Nell’ambito di un contratto di solidarietà espansiva e a fronte di un ulteriore potenziamento delle assunzioni collegato al part time prepensione ONERI PER L’AZIENDA Paga l’isopensione più i contributi figurativi Paga un contributo stabilito dal fondo, che può anche essere pari all’assegno erogato più i contributi Continua a versare la quota contributi anche per le ore non lavorate Non precisato se ci sono oneri specifici oltre alle regole della solidarietà espansiva, che comporta una riduzione dei contributi per i nuovi assunti REQUISITI LAVORATORI Dipendenti di aziende private anche iscritti alle forme sostituive (inclusi quelli di ex aziende pubbliche la cui gestione previdenziale è ancora pubblica e i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals) che maturano i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o anticipata nei 4 anni successivi Dipendenti di aziende che sono iscritte ai fondi di solidarietà e a cui mancano non più di cinque anni per maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata Iscritti gestione privata anche forme esonerative e sostitutive, che hanno maturato i contributi minimi per la pensione di vecchiaia. Requisiti anagrafici per la vecchiaia entro il 2018. Contratto a tempo pieno e indeterminato Dipendenti che hanno maturato i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e a cui mancano non più di 24 mesi di età per il requisito anagrafico VANTAGGI PER I LAVORATORI Viene riconosciuta la contribuzione figurativa durante l’isopensione Oltre a incassare l’assegno, soggetto a tassazione separata, non si perdono i contributi Viene riconosciuta la contribuzione figurativa per l’orario non lavorato. La retribuzione è più alta rispetto alle ore lavorate perché si incassa la contribuzione a carico dell’azienda Riduzione dell’orario di lavoro ma non dello stipendio, però non viene versata la contribuzione figurativa per le ore non lavorate Le principali caratteristiche delle soluzioni che consentono di anticipare la pensione tramite accordi