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Sanzioni in caso di lavoro a chiamata irregolare:

Restiamo ancora sul tema del lavoro a chiamata per fare il punto sulle sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di stipula di contratti che non rispettino i requisiti previsti dalla legge (v. il nostro articolo “Prestazioni discontinue i chiarimenti del Ministero”).

Al riguardo vi proponiamo l’articolo pubblicato oggi (18.4.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Stefano Rossi; Titolo: “Prima verifica delle 400 giornate entro il 2 giugno”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Sanzioni pecuniarie e conversione dei contratti a tempo pieno e indeterminato: sono le conseguenze che i datori di lavoro potrebbero subire da un controllo sui contratti a chiamata giudicati irregolari.

Gli ispettori sono chiamati a verificare i presupposti di instaurazione e l’adempimento degli obblighi di comunicazione (con un occhio in particolare alla prossima scadenza del 28 giugno). Innanzitutto, potrebbe essere accertato il carattere «discontinuo o intermittente» della prestazione. Il ministero del Lavoro, con la circolare 20/2012, ha chiarito che può essere considerata discontinua la prestazione di un contratto intermittente, a tempo determinato o indeterminato, anche per periodi di durata significativa. I periodi dovranno essere intervallati però da una o più interruzioni, in modo che non ci sia coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

Le causali e i paletti

Un altro versante dei controlli sarà l’esistenza delle causali oggettive o soggettive e dei divieti previsti dal Jobs act. La sanzione per le violazioni in questi campi sarà la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

L’articolo 13, comma 3, del Dlgs 81/2015 ha previsto un argine all’uso del contratto a chiamata, da cui sono esclusi solo i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo: il contratto intermittente può coprire al massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. È un limite previsto dal Dl 76/2013 (articolo 7, comma 2) che ha iniziato a decorrere dal 28 giugno 2013 e che scadrà, quindi, il 28 giugno di quest’anno. Il rispetto di questi paletti consentirà ai datori di lavoro di non uscire dall’ambito dell’intermittenza e, così, di evitare la sanzione della trasformazione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno.

La comunicazione

I datori di lavoro devono poi effettuare la comunicazione preventiva della chiamata per evitare la sanzione pecuniaria da 400 a 2.400 euro. In particolare, già dal 3 luglio 2012, le aziende devono usare il modello Unintermittente e trasmetterlo al ministero tramite i canali previsti dal Dm del 27 marzo 2013: altrimenti scatteranno le sanzioni per mancata comunicazione.

Le comunicazioni devono essere effettuate prima dell’inizio della prestazione (anche lo stesso giorno) individuando precisamente le giornate o il periodo entro il quale il lavoratore sarà chiamato, fino a 30 giorni. In sostanza, si potranno inoltrare comunicazioni con archi temporali molto ampi purché, all’interno di questi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni (ad esempio dal 1° al 10 di agosto, dal 1° al 10 settembre, e così via per un totale di 30 giornate di lavoro).

Con il vademecum del 22 aprile 2013 il ministero ha affermato che, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la “condotta” del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore.

Attenzione, infine, alla corrispondenza tra le giornate comunicate e quelle registrate sul Libro unico del lavoro: se manca, gli ispettori dovranno procedere al recupero contributivo e applicare le relative sanzioni.

Allegato: Decreto_Interministeriale 27 marzo 2013

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