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Credito cooperativo fondi di solidarietà per il personale:

L’INPS, con il Messaggio n. 1679 del 2016 sui Fondi di solidarietà per il personale del credito cooperativo, ha fornito agli interessati le istruzioni operative per la fruizione delle prestazioni ordinarie (occupabilità, occupazione, reddito).

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 1679/2016 relativamente ai fondi di solidarietà per il personale del credito cooperativo.

Il D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014 ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Il Fondo, inizialmente adeguato a norma dell’art. 3, c. 42, della l. 92/2012 alle disposizioni del medesimo articolo, rientra nel riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, attuato dal D.Lgs. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015.

Il Fondo, che non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, costituisce gestione dell’INPS e, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, ha lo scopo, tra gli altri, di erogare prestazioni a sostegno del reddito.

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Nello specifico il Fondo garantisce assegni ordinari e interventi di formazione in favore di lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché assegni emergenziali ed outplacement per lavoratori che sono stati licenziati.

In attesa della pubblicazione della circolare sulle prestazioni ordinarie, al fine di fornire istruzioni operative per l’invio e la gestione delle istanze, si illustrano le delibere adottate in materia dal Comitato amministratore.

  • Delibera n. 2 del 26/11/2015 – oggetto: aziende e lavoratori destinatari degli interventi del Fondo

Con la delibera n. 2 del 26/11/2015 (Allegato n. 1) il Comitato amministratore ha chiarito che “sono da considerarsi beneficiari degli interventi del Fondo tutti i lavoratori e tutte le aziende dalle quali gli stessi dipendono che siano tenute ad applicare ed applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti detti contratti con Federcasse stessa”.

  • Delibera n. 3 del 26/11/2015 – oggetto: interventi formativi di cui all’art. 5, comma 1, lett. a, punto 1 del D. I. 20 giugno 2014 n. 82761 e assegno ordinario in attuazione dei contratti di solidarietà espansivi, ex art. 5, comma 1, lett. a, punto 3 del D.I. 20 giugno 2014 n. 82761  

Con la delibera n. 3 del 26/11/2015 (Allegato n. 2) il Comitato Amministratore ha stabilito che ciascuna domanda di accesso alla prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del D.I. n. 82761/2014 (programmi formativi), può riguardare prestazioni aventi durata non superiore ai dodici mesi. Tali domande, in presenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalle disposizioni vigenti, saranno accolte, quanto a limiti di cui all’art. 9, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, nei limiti della metà della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al fondo fino a tutto il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative a programmi formativi, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.

Nei casi di ricorso alle prestazioni per interventi formativi congiunto con un’altra prestazione ordinaria (assegno ordinario o assegno ordinario per la causale di solidarietà espansiva), le domande di accesso alla prestazione per interventi formativi saranno accolte, quanto a limiti di cui all’art. 9, comma 4, del D.I. n. 82761/2014, nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al Fondo fino a tutto il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, riguardanti i programmi formativi, l’assegno ordinario e l’assegno ordinario per la causale di solidarietà espansiva, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.

Per ricorso congiunto alle prestazioni ordinarie deve intendersi che l’accordo sindacale di cui all’art. 7, comma 2 del D.I. 82761/2014 preveda una coincidenza temporale, anche solo parziale, tra le medesime prestazioni.

Nel caso di ricorso congiunto l’azienda che presenta la domanda per formazione dovrà barrare la casella del “Si” ed indicare con quale prestazione (assegno ordinario o solidarietà espansiva) avviene il ricorso congiunto nonché specificare il periodo richiesto.

Le domande di finanziamento per interventi formativi possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e comunque non oltre il sesto mese da tale data, o dalla data dell’accordo se successiva. Il Comitato prende in esame le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Al momento dell’invio della domanda per formazione l’azienda dovrà allegare la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesta l’avvenuta effettuazione dei programmi formativi per i quali è stato richiesto il finanziamento in parola.

Si rammenta, infine, che per le modalità di presentazione delle domande si deve fare riferimento alle circolari n. 122/2015 e n. 201/2015.

(Fonte: INPS)

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