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Diritti maternità per i lavoratori della Gestione separata:

Rimanendo in argomento diritti maternità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, occorre evidenziare che i relativi diritti di congedo e indennità economiche sono subordinati all’accreditamento effettivo di almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (v. il nostro articolo: “Maternità Gestione separata i chiarimenti INPS“).

Al riguardo anche l’articolo pubblicato oggi (4.4.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta; Titolo: “Garanzie differenti tra co.co.co. e titolari di partita IVA”) si è occupato di diritti maternità dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Ecco l’articolo.

Il diritto al congedo di maternità/paternità con l’erogazione delle relative indennità economiche, è subordinato, per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, all’accreditamento effettivo di almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (decreti ministeriali del 4 aprile 2002 e del 12 luglio 2007).

I lavoratori interessati sono quelli privi di un’altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, per i quali è obbligatorio il pagamento del contributo nella misura del 31,72% (anno in corso), lo 0,72% del quale è destinato a finanziare le prestazioni di maternità/paternità.

La previsione dell’articolo 64-ter del Dlgs 151/2001, ossia la possibilità di percepire l’indennità anche nei casi di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante, si applica in favore delle lavoratrici e dei lavoratori cosiddetti parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi o associati in partecipazione), dal momento che questi soggetti non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, che resta in capo al committente o all’associante.

In questi casi, infatti, l’onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato, nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo (nel caso delle collaborazioni) ovvero del 55% e 45% (nel caso dell’associazione in partecipazione) e l’onere del versamento contributivo è a carico del committente o dell’associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest’ultimo.

Questa regola non trova però applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva come, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla stessa gestione.

Per definire il periodo dal quale è riconosciuta l’indennità di maternità anche senza il pagamento effettivo dei contributi, si deve tener conto che la norma del Dlgs 80/2015 è entrata in vigore il 25 giugno 2015: l’Inps, con la circolare 42/2016, ha chiaramente delineato i casi che si potrebbero prospettare.

Se il congedo di maternità/paternità è iniziato in coincidenza o dopo il 25 giugno 2015, il diritto all’indennità è riconosciuto anche nel caso in cui, nei 12 mesi di riferimento, in mancanza di contribuzione effettiva, il requisito delle tre mensilità di contribuzione sia perfezionato in tutto o in parte con la contribuzione dovuta. Se, invece, il periodo di maternità/paternità è avvenuto “a cavaliere”, ossia è iniziato prima del 25 giugno 2015 ma si è protratto ininterrottamente oltre tale data, l’indennità è riconosciuta per l’intero periodo di congedo, incluse anche le giornate antecedenti il 25 giugno 2015, se nei 12 mesi di riferimento c’è il requisito minimo contributivo dei tre mesi perfezionato anche con la contribuzione dovuta.

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