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Maternità Gestione separata i chiarimenti INPS:

Torniamo di nuovo sulla Circolare n. 42 del 2016 INPS, relativa alla indennità di maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, con la quale l’Istituto ha chiarito che anche in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del committente e/o associante o in caso di adozione e affidamento le prestazioni di maternità sono ugualmente garantite (v. il nostro articolo: “Tutela maternità lavoratrici iscritte alla Gestione Separata”).

L’argomento sulla indennità di maternità della Gestione separata è affrontato anche dall’articolo pubblicato oggi (4.4.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta; Titolo: “Maternità e collaboratori, conta la data”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps anche anche in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del committente/associante e prestazione garantita anche in caso di adozione e affidamento.

Sono queste le novità previste dall’articolo 13 del Dlgs 80/2015 a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995), che sono equiparati ora ai lavoratori dipendenti per quanto riguarda l’indennità di maternità e paternità. L’aspetto di maggiore impatto sta proprio nel riconoscimento agli stessi lavoratori del diritto a percepire l’indennizzo anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi previdenziali da parte del committente o dell’associante.

Con la circolare 42 del 26 febbraio, l’Inps ha fornito i primi chiarimenti sulle novità apportate dal Jobs act al Testo unico delle disposizioni sulla maternità/paternità (Dlgs 151/2001). Quest’ultimo si è arricchito di due nuovi articoli:

il 64-bis, in materia di adozioni e affidamenti; l’articolo 64-ter sul diritto alle prestazioni in mancanza di contribuzione effettiva.

Vediamo dunque come si declinano, nella pratica, queste novità.

I lavoratori coinvolti

Rientrano nelle nuove disposizioni i soggetti che – in base alla legge 335/1995 – sono tenuti all’iscrizione presso la gestione separata Inps: questa è finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai lavoratori che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, agli incaricati della vendita a domicilio.

Come precisato dal Dl 98/2011, sono tenuti all’iscrizione presso la gestione separata Inps esclusivamente i lavoratori che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad albi professionali, o attività non soggette al versamento contributivo ad altri enti.

L’indennità per adozione

Tornando alle novità del Dlgs 151/2001, la prima si riferisce all’adozione, nazionale o internazionale: in sostanza, alla lavoratrice spetta – sulla base di una idonea documentazione – un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità dettate precedentemente dal ministero del Lavoro (si veda l’altro articolo in pagina). Questa disposizione, che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (sia parasubordinati sia liberi professionisti) non comporta variazioni sulle tutele già in atto, perché si limita ad armonizzare – nell’ambito delle disposizioni del Testo unico su maternità e paternità – il disposto della sentenza 257/2012 della Corte Costituzionale, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da tre a cinque mesi.

Prestazioni «automatiche»

L’altra novità riguarda invece l’automaticità delle prestazioni anche per i lavoratori e le lavoratrici iscritte alla gestione separata, non assicurati ad altre forme obbligatorie.

Come sancito dall’articolo 2116 del Codice civile, le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie sono dovute al lavoratore anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti: pertanto, alla luce di quanto sopra, i lavoratori parasubordinati hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali, da parte del committente/associante.

Questa disposizione si applica anche per il riconoscimento dell’indennità per congedo di paternità, quando ci sono i presupposti; non può, però, essere adottata per il diritto all’indennità di congedo parentale, che continua a essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo).

Restano invariati gli altri requisiti richiesti per le prestazioni.

LA PAROLA
CHIAVE 

Indennità di maternità

È il trattamento economico spettante alla lavoratrice o al lavoratore durante i periodi di congedo di maternità (o paternità). Per i collaboratori, l’indennità è correlata al reddito
derivante dall’attività svolta
nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile
QUANDO SPETTA L’INDENNITA’:
IL CONGEDO INIZIATO DOPO IL 25 GIUGNO 2015 
Il congedo di maternità va dal 15 luglio 2015 al 15 dicembre 2015. Si considerano coincidenti la data presunta e quella effettiva del parto. La lavoratrice è iscritta esclusivamente alla gestione separata Inps prima del 2015. Il committente ha regolarmente pagato i compensi alla co.co.co da gennaio 2015, ma ha versato i contributi solo parzialmente
Anche se il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps è avvenuto parzialmente da parte del committente, ma si è in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, il congedo di maternità è indennizzabile per il principio di automaticità. I tre mesi di contributi dovuti (versati o non versati) sono attribuiti dall’Inps
IL CONGEDO «A CAVALIERE»
Il congedo di maternità va dal 1° giugno 2015 al 30 ottobre 2015. Si considerano coincidenti la data presunta e quella effettiva del parto. La lavoratrice è iscritta esclusivamente alla gestione separata Inps da gennaio 2014. Il committente ha regolarmente erogato il compenso alla cococo dal 2014 ma non ha versato i contributi
Essendo il periodo di congedo di maternità “a cavaliere”, vale a dire iniziato prima del 25 giugno 2015 ma con durata che si protrae ininterrottamente oltre tale data, l’indennità è riconosciuta per l’intero periodo di congedo, quindi anche per le giornate antecedenti il 25 giugno 2015, sussistendo nei 12 mesi di riferimento il requisito minimo contributivo di tre mesi
IL CONGEDO TERMINATO PRIMA DEL 25 GIUGNO 2015 
Il congedo di maternità è iniziato il 15 dicembre 2014 ed è proseguito fino al 15 maggio 2015. Si considerano coincidenti la data presunta e quella effettiva del parto. La lavoratrice è iscritta solo alla gestione separata Inps dal 2013. Il committente ha regolarmente pagato il compenso alla co.co.co da gennaio 2014 ma ha versato i contributi solo per alcuni mesi
In questa ipotesi, il principio di automaticità non è ancora entrato in vigore, quindi il congedo di maternità ricade sotto la normativa previgente ed è indennizzato solo in presenza di contribuzione effettiva nei 12 mesi di riferimento. Devono, pertanto, risultare accreditate almeno tre mensilità di contributi nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori la data presunta del parto
IL CONGEDO DOPO IL 25 GIUGNO SENZA PAGAMENTO DEI COMPENSI 
Il congedo di maternità è iniziato il 15 agosto 2015 e si è concluso il 15 gennaio 2016. Si considerano coincidenti la data presunta e quella effettiva del parto. La lavoratrice è iscritta esclusivamente alla gestione separata Inps da gennaio 2014. Il committente non ha pagato i compensi alla co.co.co e non ha versato i contributi
Il congedo di maternità-paternità non può essere indennizzato: il requisito contributivo minimo delle tre mensilità non si può ritrovare nei 12 mesi di riferimento, né attraverso la contribuzione effettiva né attraverso la contribuzione dovuta

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