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Lavoratori marittimi equiparazione periodi effettiva navigazione:

L’INPS, con il Messaggio n. 1431 del 2016 lavoratori marittimi ed equiparazione, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 31 della legge n. 413 del 1984, dei periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica di bordo con i periodi di effettiva navigazione al servizio di apparati radioelettrici a bordo delle navi, ha informato gli interessati delle seguenti novità (v. il nostro articolo: “Pensione di vecchiaia anticipata marittimi“).

Relativamente ai lavoratori marittimi e alla equiparazione dei periodi di effettiva navigazione di cui all’art. 31 L.n. 413/1984 cit., si legge quanto segue nel Messaggio n. 1431/2016.

Con il messaggio n. 0006771 del 5/11/2015 è stato comunicato che era stata sottoposta alle valutazioni dei Ministeri competenti la questione circa la possibilità dell’equiparazione, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 31 della legge n. 413/1984, dei periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica di bordo con i periodi di effettiva navigazione al servizio di apparati radioelettrici a bordo delle navi.

Con lettera prot. 0005108 del 19/02/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con lettera prot. 0003790 del 17/03/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i citati Dicasteri, hanno espresso i propri avvisi in ordine alla questione sottoposta.

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Alla luce dei suddetti pareri, si dispone quanto segue.

L’equiparazione, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 31 della legge n. 413/1984, dei periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica di bordo con i periodi di effettiva navigazione al servizio di apparati radioelettrici a bordo delle navi è possibile a condizione che dalla tabella di armamento rilasciata dalla competente Autorità marittima risulti che il marittimo sia dedicato all’attività di addetto al servizio radioelettrico di bordo in via esclusiva e che non vi sia altro personale certificato GMDSS.

Sarà cura del marittimo presentare la suddetta tabella di armamento dalla quale dovrà risultare lo svolgimento dell’attività in questione per il periodo minimo richiesto dal su richiamato art. 31 della legge n. 413/1984.

Restano ferme, infine, le istruzioni fornite con il Messaggio n. 2409 del 07 aprile 2015 e n. 6701/2015.

(Fonte: INPS)

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