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Pensione di vecchiaia anticipata lavoratori marittimi:

L’INPS, con il Messaggio n. 2409 del 07 aprile 2015, ha informato gli interessati circa la pensione di vecchiaia anticipata dei lavoratori marittimi (art. 31, L.n. 413/1984), nonché l’accertamento del requisito di 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica.

Al riguardo, si legge nel Messaggio n. 2409/2015 e nei suoi allegati (Allegato n. 1: testo del Messaggio n. 2409/2015 e Allegato n. 2: Facsimile dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore) quanto segue.

Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimenti in merito all’accertamento del requisito di almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo nei casi di marittimi che svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina e chiedano l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31 della legge 26/07/1984 n. 413.

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Al riguardo l’INPS evidenzia che il predetto art. 31, come modificato dal comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. n. 157 del 2013 prevede il diritto dei marittimi al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia al compimento del cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, del cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e del cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018, a condizione del possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione (con l’esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestata dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato.

Qualora un lavoratore abbia svolto l’attività di cui sopra presso più Aziende armatoriali, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.

Solo in caso di impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere la predetta dichiarazione, quest’ultima dovrà essere sostituita con una dichiarazione del lavoratore interessato, sulla base del modello allegato.

(Fonte: INPS)

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