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Lavoro marittimo rispetto condizioni lavoro

È stato pubblicato sulla G.U. n. 57/2016 il D.Lgs. n. 32 del 2016 sul lavoro marittimo e il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale in attuazione della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo.

Il D.Lgs. n. 32/2016 intitolato proprio “Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20   novembre   2013,   n.   2013/54/UE,   relativa   a   talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e   della   sua applicazione” entrerà in vigore il prossimo 24 marzo 2016.

Il campo di applicazione del D.Lgs. n. 32/2016 come si legge nell’art. 3 sarà il seguente:

  1. Il presente decreto si applica a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ed ai relativi lavoratori marittimi, di cui all’articolo II, paragrafo 4, della Convenzione.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessati e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i meccanismi di attuazione e di controllo previsti dal presente decreto sono adattati per le navi che non effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 tonnellate, al fine di tenere conto delle loro condizioni specifiche, a norma dell’articolo II, paragrafo 6, della convenzione.

Relativamente alle funzioni delle autorità competente, l’art. 4 del D.Lgs. n. 32/2016 stabilisce quanto segue:

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  1. L’autorità competente centrale svolge le seguenti funzioni:

a) attua la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, d’intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i profili attinenti la sicurezza della navigazione;

b) esercita l’attività di coordinamento e indirizzo in materia di lavoro marittimo;

c) programma, d’intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e con l’Ispettorato nazionale del lavoro, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente agli infortuni dei lavoratori marittimi.

2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura il controllo ed il coordinamento dell’attività ispettiva.

3. L’attività di ispezione e di certificazione è svolta secondo le disposizioni della convenzione dall’autorità competente locale attraverso gli ispettori autorizzati.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il coordinamento tra le attività ispettive previste dal presente decreto e l’attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi oggetto del presente decreto.

5. L’autorità competente locale comunica le attività svolte nei porti esteri all’autorità consolare, che può fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del D.Lgs. n. 32 del 2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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