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Welfare aziendale e conversione premi produttività:

Rimanendo in tema di tassazione agevolata prevista dalla legge di stabilità 2016, il Decreto Interministeriale che ne ha dato attuazione torna utile anche per i piani di welfare aziendale, poiché sarà consentito al lavoratore la conversione dei premi produttività in servizi o benefit aziendali praticamente totalmente detassati. 

Questo l’argomento affrontato anche da un articolo pubblicato oggi (1.4.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: M. St.; Titolo: “Premi convertibili in welfare”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il decreto interministeriale che dà attuazione alle norme della legge di Stabilità 2016 in materia di tassazione agevolata dei premi di risultato e della partecipazione agli utili dell’impresa è importante anche per l’implementazione di piani di welfare aziendale.

Tale collegamento si deve, in particolare, all’articolo 1, comma 184, della legge 208/2015 secondo cui le somme e i valori dell’articolo 51, comma 2 e comma 3 ultimo periodo del Dpr 917/1986 (per esempio servizi di educazione, assistenza, mensa) non concorrono nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti in tutto o in parte in sostituzione delle erogazioni ammesse al beneficio della tassazione agevolata.

Si tratta di un’assoluta novità nel panorama dei piani di welfare aziendale, dato che la disposizione consente lo scambio tra retribuzione variabile e benefit completamente detassati, non ammessa nel passato. Va tuttavia osservato come tale possibilità di sostituzione riguardi solo le somme (premi di risultato e partecipazioni agli utili) che possono fruire, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle norme, della tassazione del 10 per cento.

Inoltre l’articolo 1, comma 3, del decreto ricorda come «le disposizioni di cui all’art. 1, comma da 182 a 185 della legge n. 208 del 2015 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182 a euro 50mila al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta sostitutiva di cui allo stesso comma 182». Appare ora ancor più chiaro che il requisito del limite dei 50mila euro deve essere rispettato non solo per i premi di risultato, ma anche quando si vuole convertire tali somme in benefit detassati .

Un altro aspetto interessante contenuto nel comma 3 è la precisazione secondo cui nei 50mila euro devono essere ricomprese anche le somme assoggettate alla tassazione agevolata del 10%, ciò evidentemente in quanto il valore soglia dovrebbe coincidere con il reddito di lavoro dipendente imponibile con le aliquote progressive ordinarie Irpef, dal quale, in assenza della precisazione contenuta nel comma 3, sarebbero invece escluse le somme soggette a imposizione sostitutiva. Analoga inclusione non riguarda i benefit che hanno formato oggetto di sostituzione con i premi di risultato o con le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Ciò potrebbe quindi realizzare una curiosa asimmetria: si pensi, per esempio, a un dipendente che ha percepito un reddito di lavoro dipendente di 49mila euro più 2mila euro di premio tassato al 10% in un dato anno; nel successivo periodo di imposta non potrebbe accedere al beneficio della tassazione sostitutiva dato che la somma degli emolumenti, pari a 51mila euro, eccederebbe il limite previsto dalla norma. Qualora lo stesso dipendente avesse invece optato per la sostituzione del premio di 2.mila euro con benefit detassati, il medesimo sembrerebbe poter aver accesso nel successivo anno al beneficio della tassazione agevolata del 10%, non verificandosi il superamento della soglia dei 50mila euro.

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