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Liquidazione pensioni gestione dipendenti pubblici:

L’INPS, con la Circolare n. 54 del 2016, sulla liquidazione pensioni relativa alla gestione dipendenti pubblici ha informato gli interessati circa l’avvio di una nuova procedura di liquidazione.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 54/2016.

  1. Premessa

La circolare n. 110 del 28 maggio 2015 ha avviato la fase di sperimentazione della nuova procedura di liquidazione delle pensioni (Sin 2) sulla base delle informazioni presenti nel conto assicurativo degli iscritti sistemato e completo.

Con la Circolare n. 12 del 2016 sono state illustrate le modalità di trattazione del cosiddetto Lotto3, relativo alle posizioni assicurative dei lavoratori iscritti alle Casse Pensioni della gestione pubblica diverse dallo Stato.

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In particolare ai paragrafi 5 e 6 si descrivono le attività propedeutiche per l’erogazione delle prestazioni nel sistema SIN2, riservando ad una successiva Circolare il compito di fornire le indicazioni specifiche per la trattazione delle posizioni in oggetto ai fini della liquidazione della pensione.

Si comunica pertanto che, a seguito dell’esito della sperimentazione, la procedura Sin 2 finalizzata alla liquidazione della pensione viene ora estesa a tutte le sedi.

Viene contestualmente superato l’utilizzo generalizzato della procedura SIN, che verrà riservato a situazioni particolari autorizzate dalla Direzione Generale.

In questa prima fase vengono lavorati con la procedura SIN2 i trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato, i cui conti assicurativi individuali risultano migrati nella nuova posizione assicurativa.

L’utilizzo del SIN2 resta escluso al momento per il personale iscritto alla Cassa Stato, fatti salvi i casi in cui le strutture abbiano attivato, in via sperimentale, la trattazione di alcune tipologie di lavoratori appartenenti alla predetta gestione pensionistica.  

  1. Presentazione della domanda di pensione

La domanda di liquidazione del trattamento di pensione trasmessa in via telematica direttamente dall’interessato oppure per il tramite del patronato è l’evento che segna l’avvio del procedimento.

Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo e consegnata in copia all’Ente datore di lavoro, il quale non dovrà più trasmettere il mod. PA04, ma intervenire per l’aggiornamento della posizione assicurativa con le modalità illustrate al successivo paragrafo 4.

L’eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata all’INPS con la massima tempestività tramite l’apposita funzionalità telematica.

  1. Attività a cura della Sede

Al momento della presa in carico della domanda da parte dell’operatore, la posizione  assicurativa del lavoratore può trovarsi nella condizione:

  • di essere già stata lavorata dall’operatore di posizione assicurativa e non necessitare di ulteriori interventi: in tal caso si deve procedere immediatamente all’inoltro, con le apposite funzionalità, all’Ente datore di lavoro che provvederà all’inserimento del cosiddetto “ultimo miglio” e degli “anticipi Dma”;
  • di non essere stata ancora lavorata dall’operatore di posizione assicurativa: in tal caso devono essere espletate le attività descritte al paragrafo 3 della citata circolare n. 12 del 2016. In tale fase endoprocedimentale si dovrà provvedere tramite istruttoria interna alla sistemazione della posizione assicurativa (memorizzazione del fascicolo e correzione della posizione assicurativa), se non già effettuata, avendo particolare riguardo alla eventuale definizione di periodi e/o servizi ancora da riconoscere. In questa fase, in ogni caso, l’azione di aggiornamento potrà essere effettuata in stretta collaborazione con gli Enti datori di lavoro al fine di ottimizzare i tempi di rilascio della posizione assicurativa per l’erogazione della pensione.

Al termine delle operazioni descritte, la posizione assicurativa sarà inoltrata con le apposite funzionalità all’Ente datore di lavoro che provvederà all’inserimento del c.d.“ultimo miglio” e degli “anticipi Dma”.

  1. Verifica delle posizioni assicurative a cura dei datori di lavoro

Si richiama l’attenzione sull’importanza della presentazione della domanda di pensione con congruo anticipo (almeno sei mesi prima) rispetto alla data prevista per il collocamento a riposo.

A tal fine i datori di lavoro forniranno ai propri dipendenti ogni supporto e informazione utile al fine di rispettare il termine suddetto, che, unitamente alla congruità e correttezza dei dati del conto assicurativo, rappresenta la condizione per garantire all’interessato l’erogazione della pensione alla data prestabilita.

L’Ente datore di lavoro, ricevuta la copia della domanda di pensione, avvierà autonomamente la verifica della regolarità delle denunce contributive, con particolare riguardo al periodo successivo al 1° ottobre 2012, tramite la funzione, messa a disposizione dall’Istituto, denominata “visualizzazione denunce contributive”.

Nel caso in cui, in sede di verifica della posizione assicurativa dei propri dipendenti, si ravvisino periodi di servizio e/o retribuzioni mancanti o incompleti, a causa di denunce contributive omesse o non caricate, perché non formalmente corrette, l’eventuale implementazione/correzione dovrà essere effettuata con le modalità descritte al paragrafo 2 della circolare n. 12 del 29 gennaio 2016.

A seguito dell’invio della richiesta da parte della sede Inps, il datore di lavoro potrà effettuare l’inserimento dei dati di ”ultimo miglio” e dell’anticipo della Dma. Tale anticipo, consentito per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi, potrà riferirsi esclusivamente all’assenza di denunce ricomprese fra l’ultima, registrata in posizione assicurativa, e quella relativa alla data di cessazione del servizio. Pertanto l’anticipo Dma non può essere utilizzato per coprire lacune contributive, cui fanno seguito periodi per i quali è stata presentata regolare denuncia attraverso ListaPosPa.

Si ribadisce, pertanto, che gli enti datori di lavoro degli iscritti alle Casse pensioni diverse dallo Stato non devono più trasmettere il mod. PA04, intendendosi superate le istruzioni contenute nelle circolari Inpdap nn. 34/2003, 10/2004 e 33/2004 e, per la parte riguardante la trasmissione delle informazioni necessarie alla liquidazione della pensione.

  1. Liquidazione del trattamento di pensione

La liquidazione della pensione sarà effettuata esclusivamente sulla base della posizione assicurativa sistemata e completa, tuttavia nei casi di assenza delle implementazioni/correzioni richieste dall’Istituto all’Ente datore di lavoro o di mancato inserimento da parte del medesimo Ente del “ultimo miglio” o  ”anticipo DMA” nel termine utile per la liquidazione della pensione l’Istituto liquiderà il trattamento di pensione sulla base delle informazioni presenti.

In ogni caso il trattamento di pensione quantificato in sede di primo pagamento dovrà considerarsi sempre provvisorio. A tal fine in attesa dell’aggiornamento delle procedure, l’operatore inserirà sul provvedimento di pensione l’annotazione: “la pensione viene liquidata in via provvisoria”.

La comunicazione, effettuata con flusso UNIEMENS, degli importi riferiti agli “anticipi DMA”, consentirà alla Sede la riliquidazione del trattamento pensionistico: tale provvedimento assumerà carattere di definitività.

I modelli PA04 trasmessi fino al 30 aprile 2016 potranno essere utilizzati al solo fine della compilazione dell’ultimo miglio o dell’inserimento dell’anticipo DMA, ovvero, relativamente ai periodi antecedenti al 1° ottobre 2012, per l’integrazione dei dati giuridici mancanti o incompleti.

Non dovranno essere in alcun modo utilizzati modelli inviati dal 1° maggio 2016, in ottemperanza a quanto disposto con la citata circolare n. 12 del 2016.

(Fonte: INPS)

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