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DDL lavoro autonomo più tutele per i professionisti

È in arrivo per i professioni il DDL lavoro autonomo, attualmente alla Commissione Lavoro del Senato, che porterà numerose ed interessanti novità per i professionisti, come ad esempio i congedi parentali e le indennità di malattia anche per i lavoratori iscritti agli ordini professionistici, la sospensione, durante il periodo feriale, degli obblighi contributivi e fiscali e così via (v. testo del DDL).

A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi (10.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Mauro Pizzin; Titolo: “I professionisti: più spazio al welfare”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo:

Una base di partenza, più che un punto d’approdo. Le valutazioni sul Jobs Act degli autonomi da parte delle categorie professionali, sentite ieri in audizione dalla commissione Lavoro del Senato, passano per un generale consenso nei confronti del testo normativo in itinere – definito dal presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, «un atto di equità che riconosce la dignità dei professionisti» – ma sono accompagnate da una lunga serie di osservazioni, suggerimenti e richieste d’integrazioni.

Per Marina Calderone, presidente del Comitato unitario professioni (Cup), il disegno di legge andrebbe migliorato soprattutto nella parte relativa alle politiche attive degli iscritti agli Ordini, «oltre 2,3 milioni di persone che alimentano un indotto occupazione per 4 milioni di soggetti». In questo contesto la prima richiesta è che le Casse private «siano autorizzate a introdurre un sistema di welfare che garantisca e agevoli l’ingresso dei giovani nel mondo professionale, ma anche la necessaria assistenzialità nei passaggi generazionali e nelle situazioni di criticità» (si legga anche l’articolo a fianco).

Tra le richieste presentate alla Commissione si contano, allora, sul piano dell’assistenza, l’estensione «in maniera chiara e inequivocabile» dell’indennità di malattia e dei congedi parentali anche ai liberi professionisti ordinistici e non solo agli iscritti alla gestione separata Inps, mentre sul piano fiscale il pressing è per una politica d’incentivazione dell’aggregazione fra professionisti anche con competenze diverse e l’abolizione degli studi di settore, «perché riferiti ai professionisti per cui vige il regime di cassa», fino alla sospensione degli obblighi contributivi e fiscali nei periodi feriali, un provvedimento, quest’ultimo, su cui il Cup ha presentato una proposta di legge.

L’obiettivo del Jobs Act degli autonomi – spiega la presidente del Colap, Emiliana Alessandrucci, che chiede, tra l’altro, la deducibilità per il cittadino dei costi dei servizi professionali alla persona, accessi agevolati alla professione con aliquote previdenziali ridotte e sinergie tra associazioni e centri per l’impiego,- dovrebbe essere quello di fornire «un’iniezione di competitività che riesca a incentivare l’apertura di nuove partite Iva e un maggiore accesso ai servizi professionali offerti dai lavoratori con partita Iva. Il testo in tal senso dovrebbe essere migliorato». Per Alessandrucci, inoltre, «in tema di tutele dobbiamo stare attenti a non trasferire tout court modelli dal lavoro dipendente al lavoro autonomo, in quanto, le stesse misure, per ovvie ragioni, risulterebbero inefficaci».

Le richieste di miglioramenti del testo varato in Consiglio dei ministri hanno toccato anche novità di rilievo, come la nullità di clausole e condotte abusive che attribuisca al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso. Il Cup, in particolare, ha chiesto la modifica anche dell’articolo 2237 del Codice civile, introducendo come principi generali (e non legati a clausole specifiche) il diritto del prestatore d’opera al preavviso e il divieto di risoluzione acausale del committente. Ancora più forte la critica di Gaetano Stella, secondo cui «la disciplina proposta per il recesso non prevede termini precisi e tutto ciò rischia di generare contenzioso. Per una auspicata simmetria delle posizioni contrattuali sarebbe opportuno – dice – che le citate disposizioni riguardassero sia il lavoratore autonomo/professionista sia il committente».

Più in generale, secondo il presidente di Confprofessioni «molte misure introdotte vanno nella giusta direzione, ma potrebbe essere utile inserire ulteriori disposizioni di sostegno alla libera professione. Bisogna eliminare la doppia tassazione che grava sulle Casse professionali e armonizzare la disciplina sull’Irap individuando parametri precisi. Va altresì reso pienamente operativo lo strumento delle società tra professionisti».

 

LE NUOVE MISURE

SPESE FORMAZIONE

Il Ddl lavoro autonomo eleva al 100% la deducibilità delle spese, entro un limite annuo di 10mila euro, per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale. Si prevede anche l’integrale deducibilità delle spese per i servizi di ricollocazione (presso centri per l’impiego e agenzie privati dovrà esserci uno sportello dedicato agli autonomi)

PAGAMENTI

Partite Iva e professionisti potranno dedurre fiscalmente gli oneri sostenuti per la garanzia contro il rischio di insolvenza. L’incentivo fiscale si applica alle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio di mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo (tali spese si distinguono da quelle per l’assicurazione obbligatori per i danni)

MATERNITÀ E MALATTIA

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps hanno diritto all’indennità di maternità, continuando a lavorare. Sempre gli iscritti alla gestione separata possono usufruire dei congedi parentali massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni del bambino. In caso di gravidanza, malattia e infortunio il rapporto di impiego non si estingue ma rimane sospeso, senza retribuzione, per un periodo massimo 150 giorni

CLAUSOLE ABUSIVE

Sono prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto (compreso il recesso). Sono nulle anche le clausole che stabiliscono termini di pagamento delle prestazioni superiori a 60 giorni dalla fattura. Il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta si considera abusivo

INFORTUNI

In caso di malattia e di infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia e infortunio fino a un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e premi sospesi in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di stop

LAVORO AGILE

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai suoi colleghi che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda, e di beneficiare anche degli incentivi fiscali sul premio di produttività. L’accordo deve essere stipulato per iscritto

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