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Dimissioni volontarie e risoluzione istruzioni Ministero

Il Ministero del Lavoro, relativamente alle dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ha fornito istruzioni con la Circolare n. 12 del 2016 sulle nuove modalità di comunicazione introdotte dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151 del 2015 (di attuazione del Jobs Act).

Al riguardo circa le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale ecco le istruzioni del Ministero contenute nella  Circolare n. 12/2016.

  1. La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 151 del 2015

L’art. 26 del D.Lgs. n. 151 del 2015 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

In attuazione di tale previsione è stato adottato in data 15.12.2015 il Decreto del Ministero del Lavoro in vigore dal 12.1.2016 (pubblicato nella G.U. n. 7 del 2016), con il quale è stato definito il modulo per la comunicazione del recesso del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale. Il modello “telematico” adottato con il D.M. 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità.

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1.1 Finalità e ambito di applicazione

La nuova disciplina che si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione di quelli indicati al punto 1.2., intende, da un lato, evitare il fenomeno delle c.d. “lettere di dimissioni in bianco” e, dall’altro, rendere inefficaci le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni.

Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pure se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno. Come stabilito dall’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2015, le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina in esame sono inefficaci; in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.

La nuova modalità di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 151 del 2015 si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consensuale di cui all’art. 1372, comma 1, del codice civile, per i quali si introduce la medesima “forma tipica” del modulo adottato con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015.

È opportuno ricordare che il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2015).

1.2. Fattispecie escluse dalla nuova disciplina

La disciplina introdotta dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151 del 2005 non si applica:

  1. ai rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. “protette” (art. 26, comma 7, D.Lgs. n. 151 del 2015);
  2. al recesso durante il periodo di prova di cui all’art. 2096 del c.c.;
  3. nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del Lavoro territorialmente competente (ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001);
  4. ai rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione.

Infine, in considerazione del fatto che la ratio dell’intervento normativo di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 151 del 2015 è principalmente quello di contrastare la pratica delle c.d. dimissioni in bianco (cfr. art. 1, comma 6, lettera g) della legge delega n. 183 del 2014), pratica che non risulta presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle pubbliche amministrazioni, si ritiene che la citata disposizione, così come la precedente disciplina di cui all’art. 4, commi da 17 a 23-bis della L.n. 92 del 2012, non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 12 del 2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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