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Super bonus occupazione nel Programma Garanzia Giovani

Il Ministero del Lavoro ha istituito l’incentivo denominato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, con il Decreto Direttoriale n. 16 del 2016.

Al riguardo si legge quanto segue nel D.D. n. 16/2016.

Come sopra detto, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” è istituito l’incentivo denominato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini. L’INPS è competente della completa gestione del Super Bonus (art. 1 del Decreto).

I destinatari del Super Bonus Occupazione (art. 2) sono i datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, purché avviato entro il 31 gennaio 2016. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate.

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Il Super Bonus Occupazione è autorizzato ove sussistano le seguenti condizioni:

  1. il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del Programma “Garanzia Giovani”;
  2. il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all’inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

Il Super Bonus Occupazione è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani (come individuati dall’art. 2 del D.D. n. 16/2016) con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (art. 3).

L’importo dell’incentivo (art. 4) è determinato dalle differenze territoriali e dalla classe di profilazione assegnata al giovane dai Centri per l’Impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico, come segue:

  • 3.000,00 euro (bassa);
  • 6.000,00 euro (media);
  • 9.000,00 euro (alta);
  • 12.000,00 euro (molto alta).

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il Super Bonus Occupazione è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Il Super Bonus Occupazione è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. È cumulabile altresì con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali (art. 7).

Il controllo della sussistenza dei requisiti indicati nel Decreto è rimesso all’INPS e potranno essere effettuati con metodologia campionaria.

Si rinvia per tutte le informazioni al testo integrale del Decreto Direttoriale n. 16 del 2016 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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