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Personale marittimo istituzione corso formazione

È stato istituito il corso di formazione per il personale marittimo denominato “High Voltage Technology” come risulta dal D.M. 15 febbraio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 47 del 2016.

La finalità e il campo di applicazione del suddetto corso di formazione viene individuato come segue dal Decreto di cui sopra (art. 1):

E’ istituito il corso di formazione e di addestramento «High Voltage Technology» per il personale marittimo. Il corso definisce le conoscenze e l’addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di gestione e funzionamento degli impianti elettrici ed elettronici di bordo ad alta tensione, a livello operativo e direttivo, per gli ufficiali di macchina, responsabili di una guardia in navigazione, destinati a prestare servizio su navi su cui sono istallate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V) nonché, in ogni caso, per l’ufficiale elettrotecnico, in conformità a quanto previsto nelle sezioni A-III/1, A-III/2, AIII/3 e A-III/6 del codice STCW.

Relativamente alla organizzazione dei corsi di formazione del personale marittimo, il Decreto stabilisce quanto segue (art. 2).

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  1. Il corso di formazione è così suddiviso:

a) livello operativo (regola III/1);

b) livello direttivo (regole III/2 – III/3 – III/6).

Il corso di cui al comma 1 lettera a) ha una durata non inferiore alle 5 ore, come da programma in Allegato A.

  1. Il corso di cui al comma 1, lettera b) ha una durata non inferiore alle 32 ore articolate in 4 giorni e ripartite in 18 ore di lezioni teoriche e 14 ore di attività pratica come da programma in Allegato B.
  2. Al corso del livello operativo possono essere ammessi marittimi, in numero non superiore a 20, che abbiano effettuato almeno 6 mesi di navigazione in attività di addestramento e siano in possesso della certificazione relativa all’addestramento di base (Basic Training).
  3. Al corso del livello direttivo possono essere ammessi marittimi, in possesso della certificazione relativa all’addestramento del livello operativo, in numero non superiore a 20, suddivisi nelle esercitazioni pratiche in gruppi non superiori a dieci guidati da almeno un istruttore per gruppo.
  4. I corsi di cui sopra sono svolti da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Ai fini del riconoscimento d’idoneità, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all’Allegato C al presente decreto e stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l’altro, gli obiettivi dell’addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d’idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell’Allegato D al presente decreto.

Infine, relativamente all’accertamento delle competenze al rilascio dell’attestato al personale marittimo, il D.M. 15 febbraio 2016 stabilisce quanto segue (art. 3).

  1. A completamento del corso per il livello operativo di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), ogni candidato sostiene un esame, che verrà svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge anche la funzione di segretario.
  2. L’esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell’Allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti. Ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30).
  3. Al candidato che supera con esito favorevole l’esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell’Allegato E del presente decreto.
  4. A completamento del corso per il livello direttivo di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.
  5. L’esame di cui al comma 4, relativo agli argomenti indicati nell’Allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es: caso di studio/esercizio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in Allegato F e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6).

L’esame è superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.

  1. Al candidato che supera con esito favorevole l’esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell’Allegato G del presente decreto.
  2. Gli attestati hanno validità quinquennale e si rinnovano per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per almeno un anno nel quinquennio di validità dello stesso a bordo di navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW ’78, nella sua versione aggiornata, di cui almeno tre mesi su navi su cui sono istallate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V).

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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