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Disabilità il DDL 2232 introduce il trust:

Il DDL n. 2232 in tema di assistenza ai disabili gravi prevede la possibilità di istituire trust in favore di persone con disabilità grave e con la finalità esclusiva di cura e inclusione sociale.

A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi (24.2.20216) dal Sole 24 Ore (Firma: Angelo Busani; Titolo: “Beni per l’assistenza conferiti al trust”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

La legge italiana, fatta eccezione per alcune disposizioni di carattere tributario, non ha mai preso in considerazione il trust, la cui elaborazione è stata finora curata degli operatori professionali, dalla dottrina giuridica, dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa a prescindere da un quadro normativo di riferimento che non fosse la Convenzione dell’Aja sui trust del 1985 (e dalle leggi dei Paesi che disciplinano il trust, di volta in volta prescelte per regolamentare i trust finora istituiti e operanti in Italia, i quali devono necessariamente ricorrervi poiché hanno pur bisogno di una legge di riferimento in mancanza di un supporto normativo esistente nel nostro ordinamento).

Il primo riconoscimento del trust dal legislatore italiano, non solo sotto il profilo tributario, potrebbe venire dall’approvazione del disegno di legge n. 2232 sulle persone con disabilità grave. Sarebbe l’occasione per dimostrare che il trust può essere utilizzato pure per scopi leciti e nobili e non essere sempre e comunque ammantato del sospetto di coprire nascondimenti, trucchi, furbizie o attività illecite; e che il trust ben si presta ad essere utilizzato anche nel caso di situazioni in cui si tratti della tutela di situazioni patrimoniali di modesta entità.

Il Ddl 2232 si occupa infatti dei trust istituiti «in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» che perseguano come «finalità esclusiva», espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, «l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito».

Questi trust dovrebbero essere contraddistinti da alcune salienti caratteristiche. Anzitutto, l’atto costitutivo dovrebbe:

essere confezionato mediante atto pubblico; identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti (disponente, beneficiario, trustee, guardiani) e i rispettivi ruoli;

descrivere le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito;

indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

individuare gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

stabilire che gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave;

stabilire che i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;

indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;

individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust a carico del trustee;

stabilire il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave; stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

Per un trust dotato di queste caratteristiche il Ddl 2232 prevede l’applicazione di notevoli vantaggi fiscali. In particolare, verrebbero anzitutto esonerati da imposta di successione e donazione (nonché dall’imposta di bollo) gli atti con i quali si apportano risorse patrimoniali a questi trust.

Inoltre, verrebbe previsto l’abbattimento alla misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (e l’esenzione dall’imposta di bollo) nel caso di trasferimenti di beni e diritti in favore di questi trust (si pensi all’acquisto di un immobile che il trustee effettui mediante l’utilizzo del denaro che faccia parte del patrimonio del trust).

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